Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 522/2014/Ue

Sviluppo urbano sostenibile - Integrazione del regolamento 1301/2013/Ue

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Territorio | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Urbanistica | Ricerca / Sviluppo

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 11 marzo 2014, n. 522/2014/Ue

(Guue 20 maggio 2014 n. L 148)

Regolamento che integra il regolamento (Ue) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (Ce) n. 1080/2006, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 1 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe dare esecuzione alle risorse dei fondi strutturali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile (nel seguito "azioni innovative").

(2) L'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 1303/2013 consente alla Commissione di eseguire le risorse destinate alle azioni innovative nell'ambito della gestione indiretta di cui all'articolo 60 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

(3) Occorre stabilire norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla gestione delle azioni innovative da parte di un'entità o di un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ue) n. 966/2012.

(4) Occorre stabilire norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione delle azioni innovative che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Per far sì che siano selezionate proposte di qualità elevata, è opportuno fissare le procedure e i criteri per la selezione delle azioni innovative tenendo conto della diversità territoriale delle aree urbane dell'Unione.

(5) La Commissione dovrebbe definire i temi per la selezione delle azioni innovative in modo da garantire che gli inviti a presentare proposte affrontino questioni urbane che potranno diventare sempre più importanti per l'Unione nei prossimi anni,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Gestione delle azioni innovative

1. La Commissione designa una o più entità o uno o più organismi a cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio per le azioni innovative a livello dell'Unione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 (nel seguito "entità delegata").

Oltre a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, l'entità delegata dispone di comprovata esperienza nella gestione dei fondi dell'Unione in diversi Stati membri.

2. La Commissione stipula un accordo di delega con l'entità delegata conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 e tale accordo di delega, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione 3 , contiene disposizioni relative:

a) a orientamenti per i richiedenti e i beneficiari;

b) a un programma di lavoro annuale da sottoporre per approvazione alla Commissione;

c) all'organizzazione degli inviti per selezionare le azioni innovative;

d) alla valutazione dell'ammissibilità dei richiedenti;

e) alla creazione di un gruppo di esperti, di concerto con la Commissione, al fine di valutare e classificare le proposte;

f) alla selezione delle azioni innovative sulla base della raccomandazione del gruppo di esperti, di concerto con la Commissione;

g) all'obbligo di fornire al beneficiario un documento che precisi le condizioni per il sostegno, secondo le indicazioni della Commissione;

h) all'analisi delle relazioni presentate dai beneficiari e dei pagamenti ai beneficiari;

i) al monitoraggio delle singole azioni innovative;

j) all'organizzazione di eventi di comunicazione;

k) alla diffusione dei risultati, di concerto con la Commissione;

l) all'audit delle singole azioni innovative per garantire che esse utilizzino la sovvenzione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria;

m) a un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione dell'entità delegata che deve essere fornito sotto forma di contributo forfettario ai costi operativi dell'entità delegata e stabilito sulla base dell'importo dei fondi dell'Unione, destinati a sovvenzioni, conferiti a tale entità.

3. L'entità delegata fornisce alla Commissione i documenti di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'attuazione delle azioni innovative.

Articolo 2

Selezione delle azioni innovative

1. L'entità delegata seleziona le azioni innovative sulla base di inviti a presentare proposte, tenendo conto dei temi definiti ogni anno dai servizi della Commissione.

2. Le seguenti autorità possono chiedere un sostegno per la realizzazione di azioni innovative:

a) qualsiasi autorità urbana di un'unità amministrativa locale definita in base al grado di urbanizzazione come grande città, città o periferia e comprendente almeno 50 000 abitanti;

b) qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità amministrative locali, definite in base al grado di urbanizzazione come grande città, città o periferia, con una popolazione totale di almeno 50 000 abitanti; può trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri.

3. Il gruppo di esperti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), formula raccomandazioni riguardanti le azioni innovative da selezionare. Il gruppo di esperti ha una composizione equilibrata dal punto di vista geografico ed è presieduto dalla Commissione. Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti considera, in particolare, i seguenti criteri:

a) contenuto innovativo della proposta e capacità della proposta di identificare o sperimentare nuove soluzioni;

b) qualità della proposta;

c) coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione della proposta;

d) capacità di dimostrare risultati misurabili;

e) trasferibilità delle soluzioni proposte.

Il gruppo di esperti garantisce che nelle sue raccomandazioni si tenga conto della diversità territoriale delle aree urbane dell'Unione.

4. L'entità delegata seleziona le azioni innovative sulla base della raccomandazione del gruppo di esperti e di concerto con la Commissione.

5. L'importo concesso a ogni azione innovativa non può essere superiore a 5 000 000 Eur.

6. Ogni azione innovativa è realizzata entro un periodo massimo di tre anni.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Note ufficiali

1.

Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio (Gu L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

2.

Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2012 (Gu L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

3.

Regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GuL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

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