Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 10 giugno 2014, n. 6187

Materiali da scavo - Riutilizzo - Sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Dm 161/2012 su riutilizzo - Nullità e annullabilità decreto ministeriale - Esclusa - Materiali da riporto e piccoli cantieri - Disciplina sopravvenuta - Dl 69/2013 ("Decreto Fare") - Materiali utilizzati in siti diversi da quelli di escavazione - Esclusa

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso per l'annullamento del Dm 161/2012 presentato da alcune imprese edili e Associazioni di categoria, confermando la sua esclusiva applicazione alle “grandi opere” e al materiale usato in siti diversi da quello di escavazione.
Il Tar laziale (sentenza n. 6187 depositata il 10 giugno 2014) ha respinto tutti e i 12 i motivi di ricorso, molti resi improcedibili a seguito dell'entrata in vigore del “Dl Fare” (Dl 69/2013), che da un lato ha escluso i piccoli cantieri dal campo di applicazione del regolamento sul riutilizzo, e dall'altro ha “profondamente inciso” la disciplina sui materiali da riporto.
Poiché il Dm 161/2012 “trova applicazione unicamente al materiale da scavo utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati” (fatta eccezione per i siti inquinati “naturalmente”), è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso secondo il quale il regolamento avrebbe inteso disciplinare i materiali da riporto che rimangono in sito.
Sono invece pienamente giustificate nel merito, secondo il Tar, le prescrizioni regolamentari su tempistica di presentazione del Pdu (Piano di utilizzo), verifica dei materiali provenienti da siti sottoposti a bonifica e documentazione di trasporto.

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

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    Rifiuti - Materiale ferroso e plastica - Trasporto senza autorizzazione - Qualifica di sottoprodotto ex articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 - Non configurabilità - Accordo tra le parti sul valore economico per la compravendita del materiale - Irrilevanza - Raccolta e ricezione di materiale di scarto di autovetture di cui i proprietari si erano già disfatti - Rilevanza - Condizioni di deterioramento del prodotto, modalità di trasporto (assenza di autorizzazione) e quantitativo molto consistente (450-500 Kg) - Rilevanza - Qualifica di rifiuto (Ndr: ex articolo 183, comma 1, lettera a) Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Gestione non autorizzata rifiuti non pericolosi – Reato ex articolo 256, comma 1, lettera d) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Non occasionalità della condotta - Esclusione

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  • Sentenza Corte di Cassazione 5 febbraio 2020, n. 4891

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  • Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2020, n. 1574

    Rifiuti - Raccolta e trasporto di materiale ferroso - Soggetto esercente attività di commercio ambulante – Esenzione dal rispetto della normativa sulla raccolta e trasporto rifiuti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Versione precedente all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di modifica dell’articolo 188, Dlgs 152/2006, con introduzione del comma 1-bis) - Applicabilità - Condizioni - Rifiuti di materiale ferroso oggetto del proprio commercio ambulante - Necessità - Obbligo iscrizione Albo gestori ambientali - Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2020, n. 1583

    Rifiuti – Scarti di lavorazione – Classificazione dei materiali come sottoprodotti – Non sussistenza – Condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Mancanza di prove sul tipo di trattamento e riutilizzo integrale dei materiali – Sussistenza - Sfridi precedentemente classificati come rifiuti con codice Cer 20.01.39 identificativo dei "rifiuti in plastica" – Rilevanza – Volontà di disfarsene – Sussistenza - Disciplina rifiuti ex articolo 183 del Dlgs 152/2006 – Applicazione

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 1426

    Rifiuti – Pastazzo di agrumi – Modalità di conservazione – Deposito su terreno senza alcun accorgimento contro gli agenti atmosferici – Quantità sproporzionata rispetto al numero di capi di bestiame al quale può essere destinato per alimentazione – Processo di fermentazione in corso – Qualifica di sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Qualifica come rifiuto – Sussistenza – Deposito incontrollato – Sussistenza – Territorio in stato di emergenza – Reato - Articolo 6, comma 1, lettera b, Dl 172/2008 - Sussistenza

  • Sentenza Tar Veneto 10 gennaio 2020, n. 37

    Rifiuti – Sottoprodotti – Fresato di asfalto – Riutilizzo al fine di compattare un piazzale di cava – Condizioni stabilite dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Riutilizzo non avvenuto su strada – Irrilevanza - Riutilizzo in luogo destinato al passaggio di veicoli – Legittimità – Ordinanza comunale di rimozione del fresato in quanto abbandono di rifiuti speciali – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Annullamento

  • Sentenza Corte di Cassazione 17 dicembre 2019, n. 50927

    Rifiuti - Raccolta e trasporto di rottami metallici - Obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali - Articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 - Trasporto ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Regime di deroga - Articolo 188, Dlgs 152/2006 - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Parametri di valutazione

  • Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2019, n. 46586

    Rifiuti - Residui inerti coincidenti con residui di estrazione nelle cave - Abbandono/deposito incontrollato dei residui di lavorazione sul sito aziendale in cui sono stati prodotti - Qualifica come sottoprodotti ex articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 -  Non configurabilità - Condizione del riutilizzo del materiale nello stesso processo di produzione o successivo (da parte del produttore o terzi) - Vendita ad azienda terza che realizza reinterri valevole come riqualificazione dei residui quali sottoprodotti sotto il profilo del soddisfacimento della condizione del riutilizzo - Irrilevanza -  Qualifica di rifiuto (Ndr: ex articolo 183, comma 1, lettera a) Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Riqualificazione dei rifiuti quali sottoprodotti tramite vendita ad azienda terza che effettua reintegri - Limiti - Sussistenza - Gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi - Reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza.

  • Sentenza Corte di Giustizia Ue 24 ottobre 2019, causa C-212/18

    Rifiuti - Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico - Cessazione della qualifica come rifiuto (End of Waste) - Condizioni ex articolo 6, direttiva 2008/98/Ce (N.d.R.: recepita in Italia con l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) - Assenza di effetti nocivi su ambiente e salute - Incertezza scientifica - Prevalenza del principio di precauzione - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Articolo 13, direttiva 2009/28/Ce - Autorizzazione -  Utilizzo di bioliquido come combustibile per produrre energia elettrica (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 28/2011) - Discrasia tra le norme di autorizzazione dell'impianto a bioliquidi e le norme sull'obbligo inclusione come combustibile del bioliquido - Sussistenza

  • Sentenza Consiglio di Stato 4 settembre 2019, n. 6093

    Digestato – Utilizzazione agronomica – Articolo 52, Dl 83/2012 – Presupposti per qualifica come sottoprodotto – Dm 25 febbraio 2016 attuativo – Mancata ricomprensione della glicerina grezza – Rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza – Sussistenza – Scelta dell'amministrazione di ammettere i soli materiali il cui impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi – Applicazione del principio di precauzione - Legittimità - Sottoprodotti – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Qualifica che necessita di particolare cautela - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2019, n. 29520

    Rifiuti – Fanghi e limi derivanti dal lavaggio di materiale estrattivo – Ammasso incontrollato protrattasi per alcuni anni – Presenza di altri rifiuti – Mancata protezione del terreno – Esclusione dal regime dei rifiuti – Articolo 185, comma 2, lettera d), Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Qualifica come sottoprodotti – Articolo 184-bis, comma 1, lettere b) e d) – Certezza e legalità del riutilizzo - Insussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2019, n. 18842

    Rifiuti – Pastazzo di agrumi in parte fresco e in parte fermentato - Deposito incontrollato su area agricola – Qualifica come sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Articolo 2, Dm 264/2016 – Insussistenza – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Responsabilità amministrativa 231 – Mancata dimostrazione della previa adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato ambientale – Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2019, n. 11452

    Rifiuti - Fresato di asfalto - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Inserimento e utilizzo senza alcun trattamento in un ciclo produttivo - Assenza di stoccaggi a tempo indefinito - Recupero di rifiuti in procedura semplificata - Mancata separazione tra aree rifiuti e aree materie prime - Violazione delle condizioni stabilite dal Dm 5 febbraio 1998 - Reato - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Emissioni in atmosfera - Modifica sostanziale non autorizzata - Reato - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Messa in esercizio dell'impianto - Irrilevanza

  • Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2018, n. 53683

    Rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Regime derogatorio - Applicabilità - Autorizzazione per l'acquisto e la vendita al dettaglio in forma itinerante di materiali metallici - Trasporto di materiali diversi da quelli autorizzati riconducibili nella nozione di rifiuti speciali - Illiceità della condotta - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 14 novembre 2018, n. 51475

    Rifiuti - Lolla di riso - Esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti - Condizioni - Requisiti per la qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Qualifica come rifiuto della lolla di riso miscelata con rifiuti - Sussistenza - Cancellazione ex Dm 186/2006 dall'elenco dei rifiuti recuperabili in modalità semplificata ex Dm 5 febbraio 1998 - Conseguenze - Esclusione in assoluto della qualifica come rifiuto - Insussistenza - Riutilizzo come lettiera per allevamenti zootecnici - Sussistenza - Destinazione ad attività diversa - Riconsiderazione della qualifica- Necessità - Danno ambientale - Deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale - Articolo 300, comma 1, Dlgs 152/2006 - Inquinamento atmosferico da illecita combustione di rifiuti tramite termovalorizzatore - Sussistenza - Articolo 300, comma 2, Dlgs 152/2006 - Assenza dall'aria dall’elenco di parametri - Irrilevanza - Applicazione di misure diverse da quelle compensative - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Impossibilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2018, n. 50129

    Rifiuti da demolizione - Messa in riserva non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Regime speciale per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione - Articolo 230 e 266, Dlgs 152/2006 - Non applicabilità - Deposito temporaneo - Articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Condizioni - Onere della prova incombente sulla parte privata - Sussistenza - Territorio - Realizzazione di una pesa con platea in cemento armato nell'ambito di una fascia di rispetto -  Assenza di autorizzazione - Reato - Articolo 44, Dpr 380/2001 - Sussistenza

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    Rifiuti - Smaltimento senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive in un invaso artificiale - Responsabilità penale - Sussistenza - Sversamento rifiuto liquido nell’invaso al fine di consentirne la successiva evaporazione - Attività del "disfarsi" ai fini della qualificazione del rifiuto (Nozione di rifiuto, articolo 183, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Assenza di condizioni per il successivo riutilizzo - Configurabilità del rifiuto liquido come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione

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    Rifiuti - Materiale plastico - Trattamento per la trasformazione in materiale tessile "pile" con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali - Natura di "normale pratica industriale" ai sensi della disciplina sui sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Natura di trattamento di rifiuti – Sussistenza - Assenza di autorizzazione - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 3 luglio 2018, n. 29893

    Rifiuti – Sottoprodotti - Definizione ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Criteri indicativi per qualificare residui di produzione – Norme regolamentari ex Dm MinAmbiente 264/2016 – Carattere innovativo - Insussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2018, n. 24876

    Raccolta rottami ferrosi – Soggetto in possesso di licenza comunale per la vendita ambulante di "cose usate" – Articolo 28, Dlgs 114/1998 - Illegittimità del conferimento a un centro di recupero rifiuti – Inapplicabilità del regime di deroga per i rifiuti "ambulanti" ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Soggetto non iscritto all’Albo gestori ambientali – Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 maggio 2018, n. 19153

    Rifiuti - Trasporto - Commercio ambulante - Deroghe - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Elettrodomestici - Riconducibilità dei rifiuti a categorie non autonomamente disciplinate - Applicabilità anche sub precedente disciplina Raee del Dlgs 155/2005 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2018, n. 13741

    Rifiuti - Rottami ferrosi - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Deroga - Articolo 266, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Condizioni - Occasionalità - Valutazione - Giudice di merito - Competenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2018, n. 8848

    Rifiuti - Materiali da demolizione - Natura giuridica - Qualifica di “rifiuto” ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Qualifica di “sottoprodotto” ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Condizione dell’origine da processo produttivo - Mancanza - Gestione senza autorizzazione prevista per i rifiuti - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2018, n. 8840

    Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Esercizio di attività senza autorizzazione anche in modo secondario o consequenziale ad attività primaria - Sussistenza - Raccolta e trasporto esercitato in forma ambulante - Sussistenza dell'illecito penale - Deroghe - Articolo 266, Dlgs 152/2006 - Condizioni

  • Sentenza Consiglio di Stato 22 febbraio 2018, n. 1116

    Territorio - Impianto di produzione elettrica da biogas - Autorizzazione - Prescrizione che impone di trattare come rifiuto il digestato - Domanda di modifica respinta - Regolamento regionale 4 maggio 2011 - Normativa nazionale intervenuta - Ambiguità della disciplina - Provvedimento illegittimo P.a. - Scusabilità - Assenza di colpa - Risarcimento danno - Inconfigurabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2018, n. 8026

    Terre e rocce da scavo - Natura di sottoprodotto ex articolo 183bis, Dlgs 152/2006 - Superamento limite sostanze inquinanti ex articolo 2, Dpr 120/2017 - Negazione - Natura di rifiuto - Sussistenza - Traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2018, n. 4200

    Rifiuti da demolizione di edificio - Qualifica come sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Caratteristica della origine da un processo di produzione - Esclusa - Finalità di costruzione di nuovo edificio - Irrilevanza - Trasporto non autorizzato di rifiuti - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 22 novembre 2017, n. 53136

    Rifiuti - Fresato di asfalto - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Definizione di trattamento ex articolo 2, Dlgs 36/2003 - Nozione di normale pratica industriale limitata agli interventi ordinariamente effettuati nel processo produttivo - Articolo 6, Dm 264/2016 - Certezza del riutilizzo richiesta dal momento della produzione - Condizione "implicita" del sistema - Reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Conseguimento dell'ingiusto profitto nel caso di vantaggio non patrimoniale e/o di risparmio sui costi aziendali - Configurabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2017, n. 41533

    Rifiuti - Terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Impianto di vagliatura e lavaggio - Normale pratica industriale - Articolo 41-bis, Dl 69/2013 - Non rientra

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 luglio 2017, n. 36025

    Rifiuti - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del Dlgs 152/2006 - Svolgimento di fatto o consequenziale a diversa attività primaria - Rientra - Deroga per trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Rifiuti autonomamente disciplinati - Non rientrano

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2017, n. 31953

    Rifiuti - Deroga per raccolta e trasporto ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Requisiti - Possesso del titolo abilitativo - Non riconducibilità del rifiuto a categorie autonomamente disciplinate - Raee e veicoli fuori uso - Esclusi - Raccolta non autorizzata - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 26 maggio 2017, n. 26431

    Rifiuti - Carta, cartone, rottami ferrosi - Commercio ambulante - Condizioni ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Licenza ex Dlgs 114/1998 - Sussistenza - Residui oggetto dell’autorizzazione - Coerenza  - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Insussitenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19209

    Rifiuti - Trasporto - Deroga per rifiuti ambulanti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Ambito di operatività delimitato - Condizioni - Possesso titolo abilitativo per commercio ambulante - Rifiuti che formano oggetto del commercio - Assenza - Reato di trasporto non autorizzato - Articolo 6, Dl 172/1998 - Sanzionabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 31 marzo 2017, n. 16431

    Sottoprodotti - Nozione ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Condizione ex lettera a), comma 1 relativa a necessità di origine da “processo di produzione” - Materiali da demolizione - Applicabilità disciplina sottoprodotti - Negazione

  • Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2017, n. 4187

    Rifiuti - Materiali da demolizione e costruzione – Natura di rifiuto ex articolo 184, Dlgs 152/2006 - Sussistenza -  Natura di sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Insussistenza - Gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Non punibilità per tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Codice penale - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 20 settembre 2016, n. 38826

    Rifiuti - Sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Certezza del riutilizzo - Necessità - Stoccaggio in aree differenti da quelle previste dall'autorizzazione - Gestione non autorizzata di rifiuti - Violazione prescrizioni impartite dalla P.a. - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 7 settembre 2016, n. 37168

    Rifiuti - Fresato d'asfalto - Applicazione del regime delle terre e rocce da scavo ex Dm 161/2012 - Esclusione - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Applicabilità

  • Sentenza Cassazione 6 settembre 2016, n. 36858

    Residui polverosi - Sottoprodotti ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Presenza di cromo - Effetti negativi su ambiente e salute -  Disciplina dei rifiuti - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2016, n. 21961

    Rifiuti - Residui ferrosi - Conferimento - Gestione illecita - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Natura di reato istantaneo - Applicabilità - Presenza di indici da cui desumere una minima organizzazione dell'attività - Occasionalità della condotta - Esclusa - Sanzionabilità penale - Confermata

  • Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2016, n. 21959

    Rifiuti - Trasposto in assenza di autorizzazione – Reato di gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Irrilevanza penale della condotta per sua "occasionalità" – In presenza di organizzazione anche minima dell’attività – Insussistenza  - Natura giuridica del soggetto agente - Irrilevanza

  • Sentenza Corte di Cassazione 19 aprile 2016, n. 23908 (data udienza)

    Rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Deroga - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Campo di applicazione - Disciplina sul commercio ambulante - Rottami ferrosi - Non rientrano

  • Sentenza Corte di Cassazione 10 marzo 2016, n. 9941

    Rifiuti - Sottoprodotti - Disciplina di carattere eccezionale e derogatorio - Onere della prova - Spettanza - Soggetto che richiede l'applicazione della disciplina - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione, 12 febbraio 2016, n. 5823

    Rifiuti - Rottami ferrosi - Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Titolo abilitativo valido - Insussistenza - Sanatoria attraverso autorizzazione postuma – Negazione - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 11 dicembre 2015, n. 48952

    Rifiuti - Rottami ferrosi - Identificazione come pericolosi - Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 novembre 2015, n. 44472

    Rifiuti – Trasporto di rottami metallici - Quantitativo ingente di variegata natura ed inutilizzabile - In assenza di autorizzazione ex Dlgs 152/2006 - Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Insussistenza - Trasporto illecito di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 6 ottobre 2015, n. 40109

    Rifiuti - Sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Normale pratica industriale - Operazioni che non fanno perdere identità e caratteristiche - Rientrano - Operazioni di recupero completo - Non rientrano - Rifiuto classificato dal produttore - Natura di sottoprodotto - Esclusa

  • Sentenza Corte di Cassazione 17 agosto 2015 n. 34917

    Rifiuti – Raee - Elettrodomestici in disuso - Commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Incompatibilità - Autorizzazione ex Dlgs 49/2014 -  Non applicabilità – Disciplina speciale ex Dlgs 49/2014 – Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 6 agosto 2015, n. 34284

    Edilizia - Scarti provenienti dalle forniture - Calcestruzzo "in esubero" - Natura di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Non rientra - Acquirente - Atto di disfarsi del prodotto - Natura di rifiuto - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2015, n. 33028

    Inerti da demolizione - Natura di rifiuto - Articolo 184, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Impossibilità - Utilizzo come sottofondo stradale - Deposito temporaneo - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Non configurabilità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Sanzionabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 luglio 2015, n. 30466

    Rifiuti – Trasporto rottami ferrosi – Commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006  - Valida autorizzazione – Necessità

  • Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2015, n. 28758

    Rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Regime in deroga - Titolo legittimante - Presupposto - Assenza - Gestione illecita - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 24 aprile 2015, n. 17126

    Rifiuti da demolizione - Natura di rifiuto speciale - Frammentazione funzionale al riutilizzo - Normale pratica industriale - Non rientra - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Insussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 17 aprile 2015, n. 16078

    Rifiuti – Disciplina derogatoria - Terre e rocce da scavo – Articolo 184-bis Dlgs 152/2006 – Onere della prova gravante su imputato –  Sussistenza -

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2015, n. 15447

    Rifiuti – Nozione – Protesi dentarie destinate al trattamento per estrazione metalli nobili – Sussistenza ex articolo 183, comma 1 lettera a) Dlgs 152/2006 – Gestione in assenza di autorizzazione ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006  – Sussistenza

  • Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 38

    Rifiuti - Scarti vegetali - Legge regionale - Abbruciamento di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole - Inquadramento come normale pratica agricola - Legittimità costituzionale - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2015, n. 7899

    Rifiuti - Sale residuato dalla salagione delle carni - Cessione al Comune per riutilizzo come antighiaccio stradale - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 -  Conformità

  • Sentenza Corte di Cassazione 22 gennaio 2015, n. 2864

    Rifiuti - Rottami ferrosi - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Deroga - Campo di applicazione - Sole ipotesi in cui sia applicabile disciplina sul commercio ambulante - Raccolta e trasporto di rottami ferrosi - Non rientra

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2015, n. 1721

    Rifiuti - Scarti di origine animale destinati allo smaltimento - Regolamento 1774/2002/Ce - Applicabilità - Qualifica degli scarti come sottoprodotti - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Richiesta - Trasformazione non inclusa nella destinazione originaria - Non rientra

  • Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2015 , n. 42441

    Rifiuti  - Raccolta effettuata in forma ambulante - Deroghe - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Possesso titolo abilitativo - Natura personale - Attività non svolta direttamente da soggetto abilitato - Ulteriore verifica - Necessità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Assenza di titolo abilitativo - Sanzionabilità

  • Sentenza Corte Costituzionale 3 dicembre 2014, n. 269

    Rifiuti - Smaltimento rifiuti non pericolosi - Legge regionale - Sanatoria - Autorizzazione a posteriori - Illegittimità costituzionale - Terre e rocce da scavo - Smaltimento - Sanatoria - Autorizzazione a posteriori - Illegittimità costituzionale

  • Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2014, n. 50309

    Rifiuto - Definizione - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Concetto del "disfarsi" - Ottica del produttore/detentore - Anche attraverso il recupero - Interesse di altri allo sfruttamento - Non rileva - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Destinazione al riutilizzo certa sin dall'inizio - Richiesta

  • Sentenza Corte Costituzionale 10 ottobre 2014, n. 232

    Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Regione Veneto - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo da cantieri di piccole dimensioni - Conflitto di attribuzione - Sussiste

  • Sentenza Consiglio di Stato 6 ottobre 2014, n. 4978

    Rifiuti - Messa in sicurezza strade - Fresato di asfalto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Non conferimento in discarica "in linea di massima" - Sottoprodotto - Condizioni - Riutilizzo integrale nel corso di processo di produzione o utilizzazione - Necessario

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 luglio 2014 n. 29992

    Rifiuti – Gestione non autorizzata – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Soggetto attivo dell’illecito – Impresa – Anche di fatto – Reato proprio – Commercio ambulante di rifiuti – Articolo 266, comma 5, Dlgs 15/2006 - Regime

  • Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 2014, n. 181

    Gestione del territorio - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Materiale litoide conseguente ad interventi sui corsi d'acqua - Qualificazione come "materia prima" e sottrazione al regime dei sottoprodotti - Articolo 185, comma 4, Dlgs 152/2006 - Incostituzionale

  • Sentenza Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 70

    Terre da scavo -  Piccoli cantieri - Articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006 - Norme della Provincia autonoma di Trento - Procedura semplificata per la cessazione della qualifica di rifiuti - Incostituzionalità

  • Sentenza Corte Costituzionale 11 dicembre 2013, n. 300

    Via - Norme regionali - Esclusione della verifica di assoggettabilità - Impianti mobili di trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" - Incostituzionale

  • Sentenza Corte Costituzionale 11 dicembre 2013, n. 300

    Via - Norme regionali - Esclusione della verifica di assoggettabilità - Impianti mobili di trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" - Incostituzionale

  • Sentenza Corte di Cassazione 19 novembre 2013, n. 46243

    Rifiuti - Materiale bituminoso da scavo - Evidente potere di contaminazione - Non applicabilità della disciplina in materia di terre e rocce da scavo - Mancato rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 per la qualifica come sottoprodotto - Applicabilità norme sui rifiuti - Trasporto non autorizzato - Sequestro mezzo - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Legittimità

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2013, n. 42342

    Rifiuti da demolizione - Natura di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Sostanza originata da processo di produzione - Non rientra

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2013, n. 42338

    Edilizia - Residui del lavaggio delle betoniere - Fanghi di cemento - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Origine da processo produttivo - Non rientra - Trasporto illecito - Articolo 11, Dl 172/2008 - Qualità di imprenditore - Non richiesta

  • Sentenza Consiglio di Stato 6 agosto 2013, n. 4151

    Fresato di asfalto - Condizioni per essere qualificato come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Inserimento in ciclo produttivo - Assenza di trasformazione - Stoccaggio non a tempo indeterminato - Rientra

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2013, n. 28764

    Pastazzo di agrumi - Riutilizzo come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Certezza del riutilizzo - Ammendante agricolo semplice o compostato - Processo di fermentazione in corso - Escluso

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 maggio 2013, n. 20886

    Industria tessile - Rocche plastiche - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184, Dlgs 152/2006 - Attività di separazione e macinatura - Normale pratica industriale - Non rientra

  • Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2013, n. 19111

    Rifiuti ambulanti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Regime di deroga - Condizioni - Attività pacificamente riconducibile ai cd. robivecchi - Forzate estensioni dell'ambito di operatività - Vietate

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 marzo 2013, n. 12295

    Terre da scavo - Articolo 186 del Dlgs 152/2006 - Dlgs 205/2010 - Abrogazione con decorrenza futura - Norma temporanea - Principio della retroattività della norma penale più favorevole - Escluso

  • Sentenza Consiglio di Stato 28 febbraio 2013, n. 1230

    Pollina - Articolo 18 della legge 96/2010 - Biomassa combustibile ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 - Qualifica di sottoprodotto ai sensi della Parte IV - Richiesta

  • Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2013, n. 512

    Frantoi - Acque di vegetazione da molitura di olive - Utilizzazione agronomica (articolo 74, Dlgs 152/2006) - Presupposti  - Utilità ai fini agricoli - Necessità - Sanzioni - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006)

  • Sentenza Corte di Cassazione 31 agosto 2012, n. 33588

    Impianti a biogas - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Digestato - Natura - Sottoprodotto - Condizioni

  • Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2012, n. 30124

    Sansa prodotta dalla spremitura delle olive - Utilizzo agronomico - Regole - Mancato rispetto - Disciplina in materia di inquinamento e rifiuti - Subentra - Natura di sottoprodotto - Esclusa

  • Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2012, n. 28609

    Rifiuti - Pastazzo di agrumi - Mangime per animali - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 - Stoccaggio - Fenomeni degenerativi - Esclusi

  • Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2012, n. 27290

    Rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Attività di raccolta e trasporto in forma ambulante - Esercizio - Autorizzazione comunale - Necessità

  • Sentenza Corte di Cassazione 27 giugno 2012, n. 25370

    Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Articolo 266 del Dlgs 152/2006 - Possesso del titolo abilitativo - Rifiuti che formano oggetto del commercio - Reato di gestione non autorizzata - Escluso

  • Sentenza Corte di Cassazione 27 giugno 2012, n. 25364

    Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Scarti di macellazione - Sottoprodotti di origine animale - Regolamento 1069/2009/Ce - Non applicabile

  • Sentenza Corte di Cassazione 27 giugno 2012, n. 25352

    Rifiuti - Articolo 266 del Dlgs 152/2006 - Trasporto - Ambulanti - Iscrizione Albo - Non necessaria - Trasporto non sporadico di rifiuti - Autorizzazione - Necessità

  • Sentenza Corte di Cassazione 26 giugno 2012, n. 25203

    Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Rifiuti di imballaggio - Triturazione - Attività di recupero - Sussiste - Autorizzazione - Necessità

  • Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2012, n. 17823

    Rifiuti da demolizione - Dlgs 152/2006 - Oggettivamente destinati all'abbandono - Recupero - Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto - Sottoprodotti - Necessità preventiva organizzazione per riutilizzo

  • Sentenza Corte di Cassazione 10 maggio 2012, n. 17460

    Rifiuti - Movimentazione - Trasporto - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Differenze e conseguenze ai fini autorizzatori - Deposito temporaneo - Regime derogatorio - Articoli 183 e 230, Dlgs 152/2006 - Condizioni

  • Sentenza Corte di Cassazione 10 maggio 2012, n. 17453

    Sottoprodotti - Dlgs 152/2006 - Requisiti - Concetto di normale pratica industriale - Trattamento e operazioni "minimali" - Interpretazione "meno estensiva" di sottoprodotto - Natura di rifiuto

  • Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2012, n. 7374

    Scarifica del manto stradale - Dlgs 152/2006 - Utilizzazione dei residui nel processo produttivo di conglomerato bituminoso - Necessità del recupero - Configurabilità della nozione di sottoprodotto - Esclusa

  • Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2011, n. 45023

    Residui da attività di demolizione - Dlgs 152/2006 - Natura di rifiuto non pericoloso - Necessità del recupero prima del riutilizzo - Sussiste

  • Sentenza Corte di Cassazione 17 novembre 2011, n. 42394

    Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Rifiuti pericolosi - Rifiuti ospedalieri - Scaglie d'argento - Natura - Mps - Non sussiste

  • Ordinanza Corte Costituzionale 21 ottobre 2011, n. 276

    Rifiuti - Vinacce esauste - Classificazione come sottoprodotti - Introduzione di una presunzione assoluta di esclusione dalla categoria dei rifiuti - Non sussiste

  • Sentenza Corte di Cassazione 26 settembre 2011, n. 34753

    Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Fanghi riutilizzati previa macinazione - Nozione di sottoprodotto - Allargamento ex Dlgs 205/2010 - Sussiste

  • Sentenza Corte di Cassazione 19 luglio 2011, n. 28734

    Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Sottoprodotti - Requisiti - Residui attività di cava - Deposito

  • Sentenza Corte di Cassazione 17 giugno 2011, n. 24427

    Ritagli di materiali tessili - Dlgs 152/2006 - Assenza di valore economico - Qualifica del materiale come Mps - Introduzione dei criteri "end of waste" ad opera del Dlgs 205/2010 - Necessità del mercato o della domanda


Tar Lazio

Sentenza 10 giugno 2014, n. 6187

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 9769 del 2012, proposto da:

Srl (omissis), Srl (omissis), Spa (omissis), Ance — Associazione Nazionale Costruttori Edili, Assimpredil — Ance — Associazione Imprese Edili Complementari delle Province di Milano Lodi Monza e Brianza, Ance Lombardia — Associazione Regionale Costruttori Edili Lombardi, Ance Veneto — Associazione Regionale Costruttori Edili, Ance Piemonte — Valle D'Aosta, Ance — Friuli Venezia Giulia, Associazione Nazionale Costruttori Edili — Trento Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, e Anepla — Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei e Affini, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis), (omissis), (omissis);

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi Ministri p.t. e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

(omissis), n.c.;

per l'annullamento

in parte qua, del decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture 10 agosto 2012, n.161;

ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente o connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 il Consigliere (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti – talune imprese operanti nel settore delle costruzioni e altri associazioni di categoria — censuravano il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assunto di concerto con il Ministero delle infrastrutture n. 161/2012, entrato in vigore il successivo 6 ottobre 2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo possano essere riutilizzati come sottoprodotti, sulla base delle condizioni previste dall'articolo 184 bis, Dlgs 152/2006, che ha recepito l'articolo 5, direttiva 2008/98/Ce e con il quale è stata dettata la disciplina tecnica relativa ai materiali di origine antropica presenti nei materiali di riporto. Lamentavano che il Regolamento predetto avrebbe profondamente sconvolto l'attività di costruzione, in quanto i complessi, onerosi e spesso inapplicabili adempimenti previsti ai fini del riutilizzo dei materiali da scavo ostacolerebbero l'effettivo riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo, essendo, peraltro, contrastanti con le norme di legge di rango superiore in materia ambientale, edilizia e di trasporto, nonché con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa.

Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, la parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 184 bis, 183 comma 1, lettera a), 192 e 255, 212 e 256, 259, Dlgs 152/2006, dell'articolo 5 direttiva 2008/98/Ce, incompetenza e difetto assoluto di attribuzione, violazione del principio di legalità di cui all'articolo 1, legge 689/1981, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, per manifesta irragionevolezza ed illogicità, relativamente alle ipotesi di decadenza dalla qualifica di sottoprodotto, avendo il Regolamento impugnato illegittimamente previsto, all'articolo 5 commi 7, 8, 9 e all'articolo 8, comma 3, all'articolo 12 commi 4 e 5, all'articolo 15 comma 3, una serie di ipotesi di decadenza dalla qualifica di sottoprodotto (ed il conseguente obbligo di gestire il materiale da scavo come rifiuto), costituente una sanzione non contemplata dalla fonte primaria ed in contrasto, peraltro, con l'ordinamento comunitario (definizione di sottoprodotto contenuta nella direttiva 2008/98/Ce) e con la disciplina interna dei rifiuti (articolo 183 comma 1 lett. a);

2 – violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e ss., Dpr 380/2001, degli articoli 6 e 19, legge 241/1990, del principio di buon andamento della P.a., eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà sotto il profilo dell'illegittima imposizione del termine di 90 giorni per l'inizio dei lavori dalla presentazione del Piano di utilizzo all'Autorità competente o la richiesta di aggiornamento del Piano di utilizzo a seguito di modifica sostanziale dei requisiti dello stesso, indipendentemente dalla normativa edilizia applicabile alla realizzazione dell'opera (articolo 5 comma 1 del Regolamento in esame), contraddicendo la previsione quanto disposto dalla normativa edilizia relativamente agli interventi in Dia o Scia;

3 – violazione dell'articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006, del principio di semplificazione amministrativa, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto assoluto di istruttoria con riferimento ai cantieri di piccole dimensione, equiparando, il Regolamento, di fatto, i piccoli cantieri a quelli di media-grande dimensione quanto alla gestione dei materiali di scavo;

4 – violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 20, legge 241 del 1990, dell'articolo 97 Cost., nonché eccesso di potere per contraddittorietà sotto il profilo del meccanismo di approvazione del piano di utilizzo, non potendo essere previsto l'istituto del silenzio-assenso nella materia ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 20 della legge generale sul procedimento amministrativo;

5 – violazione dell'articolo 184 bis, comma 1, lettera d) e dell'articolo 179, nonché del tit. V, Dlgs 152/2006, e eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e violazione dell'articolo 97 Cost. sotto il profilo delle sproporzionale verifiche analitiche imposte in caso di riutilizzo di materiali da scavo provenienti da siti contaminati, laddove il Regolamento prevede la possibilità di riutilizzo dei materiali predetti unicamente a condizione che vengano verificati positivamente tutti gli elementi ed i composti di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5, alla Parte IV, Dlgs 152/2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, anziché i soli parametri indicati per la caratterizzazione ambientale della Tab. 4.1. dell'allegato 4 del Regolamento;

6 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, legge 241 del 1990, dell'articolo 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, laddove il Regolamento prescrive il parere obbligatorio dell'Arpa per la presentazione del Piano di Utilizzo, senza stabilire tuttavia un termine per l'espressione dello stesso;

7 – violazione dell'articolo 49, Dl 1/2012, nonché dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, incompetenza assoluta, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità e sviamento sotto il profilo della dichiarazione di avvenuto utilizzo (Dau), che impone un regime di responsabilità sproporzionato, dovendo le ricorrenti dimostrare l'utilizzo conforme del materiale anche nel caso in cui esso avvenga tramite soggetti terzi;

8 – violazione e falsa applicazione della legge 298 del 1975, del Dpr 472/1996, dell'articolo 7-bis, Dlgs 286/2005, dell'articolo 49, Dl 1/2012, nonché incompetenza assoluta, eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta, avendo introdotto il Regolamento (articolo 11 e relativo allegato 6) una disciplina eccezionale del trasporto dei materiali da scavo non prevista dalla fonte primaria;

9 – violazione dell'articolo 2comma 1, lett. b) e c), direttiva 2008/98/Ce, dell'articolo 185, comma 1, lett. b) e c), Dlgs 152/2006, falsa applicazione dell'articolo 3, Dl 2/2012, convertivo con l n. 28 del 2012, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento sotto il profilo dell'omessa esclusione dei materiali di riporto che restano in sito dall'ambito di applicazione del Dm 161/2012 in esame, poiché, invece, l'assimilazione dei materiali di riporto alla matrice ambientale suolo costituirebbe – asseritamente – un principio immanente alla normativa interna e comunitaria;

10 – violazione delle medesime norme di cui al precedente motivo, oltreché dell'articolo 179, Dlgs 152/2006, nonché dell'allegato 2 al Tit. V della parte IV, Dlgs 152 cit. e eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, difetto assoluto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria, sotto il profilo dell'illegittima limitazione della percentuale (20% in massa) della presenza di materiali inerti di origine antropica nei riporti, essendo la delega limitata all'indicazione di una elencazione delle tipologie di materiali inerti di origine antropica che si riscontrano più comunemente nei riporti;

11 – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto sotto il profilo dell'illegittima individuazione delle tipologie di materiali inerti di origine antropica;

12 – violazione e falsa applicazione della direttiva 2006/21/Ce, del Dlgs 117/2008, dell'articolo 49, Dl 1/2012, nonché incompetenza assoluta, falsa applicazione della Sez. IIa, del Tit. I, parte III, Dlgs 152/2006 e eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza sotto il profilo dell'illegittima inclusione dei residui di lavorazione dei materiali lapidei nei materiali da scavo .

Gli istanti chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità delle previsioni regolamentari viziate da incompetenza assoluta e l'annullamento del provvedimento impugnato nei limiti delle dedotte censure.

Si costituivano le Amministrazioni per resistere al ricorso. Tuttavia, con la memoria del 15 gennaio 2014, la difesa erariale rappresentava che, a seguito delle modifiche legislative intervenute per effetto dell'articolo 8 bis, legge 71 del 2013, di conversione con modifiche del Dl 43/2013 cd. "Expo 2015" e degli articoli 41 e 41-bis, Dl 69/2013 cd. "decreto del fare", convertito con modificazioni nella legge 98 del 9 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", in vigore dal 21 agosto 2013:

— l'ambito di applicazione del regolamento risulta limitato, essendo esonerati i piccoli cantieri, poiché "le disposizioni del regolamento … si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale", mentre "alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (articolo 8 bis legge 71 /2013 cit.);

— il predetto esonero è confermato per tutti i piccoli cantieri, anche quelli soggetti a Via o Aia, essendo applicabile agli stessi la procedura semplificata in ragione del principio di parità di trattamento che impone la medesima procedura ai casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc.) (articolo 41 bis, Dl 69/2013 cit.).

Pertanto, le Amministrazioni chiedevano dichiararsi l'improcedibilità dei motivi relativi all'estensione del Regolamento ai piccoli cantieri, chiedendo per il resto la reiezione del ricorso.

Inoltre, con la successiva memoria del 5 giugno 2013, l'Avvocatura Generale dello Stato, precisava, altresì, con riferimento alla dedotta illegittimità del Regolamento, laddove include nella nozione di materiale da scavo i residui di lavorazione dei materiali lapidei non contenenti acrilamide o poliacrilamide, che, ai sensi dell'articolo 186, comma 7 ter, Dlgs 152/2006, i residui predetti costituiscono materiale diverso dai residui provenienti dall'estrazione, di cui Dlgs 117/2008.

Pertanto, la parte ricorrente, aderendo alle predette interpretazioni delle Amministrazioni resistenti, con memoria per l'udienza pubblica del 20 febbraio 2014, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi 3, 9, 10, 11 e 12 (previo riconoscimento della definizione di materiale da scavo secondo quanto precisato dall'Avvocatura), insistendo per l'accoglimento relativamente alle altre censure.

La causa, pertanto, era trattenuta per la decisione all'udienza di discussione.

 

Diritto

I – Osserva il Collegio che per il sopravvenire della disciplina richiamata sia da parte ricorrente che dalle Amministrazioni resistenti, si deve procedere ad una disamina della normativa succedutasi in materia.

Le terre e rocce da scavo – ovvero come è evincibile dalla stessa dizione letterale, provenienti da escavazione — in un primo tempo risultavano escluse dall'applicazione del Dlgs 22/1997 (cd. decreto Ronchi) ai sensi dell'articolo 10 della legge 93 del 2001, successivamente confermato dall'articolo 1 commi 17, 18 e19, legge 443 del 2001 (cd. legge Lunardi).

Con la Legge comunitaria 306/2003 all'articolo 23 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) in modifica all'articolo 1 della 443/2001, erano definite le condizioni per tale esclusione delle terre e rocce da scavo dalla materia dei rifiuti; in particolare, prevedendosi a tal fine che il loro riutilizzo sia "certo ed autorizzato secondo le modalità previste dal progetto di Via o, in mancanza, secondo le indicazioni date dalle competenti autorità amministrative".

L'esclusione delle terre e rocce di scavo dalla materia dei rifiuti veniva in seguito regolamentata dall'articolo 186 del Dlgs 152/2006.

Lo stesso decreto Dlgs 4/2008 (correttivo del Dlgs 152/06), entrato in vigore il 13 febbraio 2008, consentiva di escludere dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati, purché destinate a determinate e previste utilizzazioni, da inserire preventivamente nei progetti approvati. La novella introdotta dal Dlgs 205/2010, in attuazione della direttiva 2008/98/Ce, modificava il precedente testo normativo, in particolare introducendo gli articoli 184-bis e 184-ter al Dlgs 152.

L'articolo 184-bis, richiamato anche dall'articolo 183 comma 1, lettera "qq", infatti, definisce il concetto di sottoprodotto, ponendo le condizioni essenziali affinché un materiale possa essere classificato in tal senso.

L'articolo 184-ter, d'altro canto, nel definire la cessazione della qualifica di rifiuto, stabilisce i termini da soddisfare affinché ciò accada, fissando il presupposto che il materiale sia stato sottoposto ad una operazione di recupero e abbia di conseguenza acquisito caratteristiche effettive di utilizzabilità e collocabilità sul mercato.

Il Dl 1/2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, all'articolo 49 ha previsto l'emanazione entro 60 gg. del Dm di armonizzazione della disciplina di riferimento, di cui si verte, con l'articolo 184-bis sui sottoprodotti, con la contemporanea abrogazione dell'articolo 186 del Dlgs 152/2006.

Il Regolamento è entrato in vigore il 6 ottobre 2012.

II — In primo luogo, dunque, risulta necessario definire l'ambito di applicazione del decreto impugnato, ad esito delle modifiche legislative intervenute per effetto dell'articolo 8-bis, legge 71/2013 ed, in particolare, del Dl 21 giugno 2013 n. 69, al fine di delimitare l'oggetto della presente controversia.

In vero, l'articolo 49, del Dl 24 gennaio 2012 n. 1 disponeva che "….L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

In sede di conversione, la legge 27/2012, modificava detto articolo nei seguenti termini:

— "L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto]." (comma 1);

— "Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006". (comma 1-bis);

— "All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186". (comma 1 ter);

L'articolo 49, dunque, come sopra modificato, disponeva l'abrogazione dell'articolo 186 del T.u. A., di cui all'articolo 39, del Dlgs 205/2010 ("Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive") alla "data di entrata in vigore del decreto ministeriale" di regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo (previsto dall'articolo 184-bis, comma 2, T.u. cit.).

Per un verso, è chiaro, dunque, che la legge 27 del 2012 di conversione del Dl 1/2012, secondo il meccanismo della ‘delegificazione', ha demandato la disciplina dell'uso delle terre e rocce, come sottoprodotti, alla fonte regolamentare, autorizzando specificamente il Governo ad adottare la norma secondaria e abrogando l'articolo 186 cit..

Tuttavia, in fase di conversione del Dl 21 giugno 2013 n. 69 (cd. ‘Decreto del Fare') è stata operata una rilevante modifica sul regime delle terre e rocce da scavo.

Infatti, la legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata in Gu n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) ha introdotto un nuovo articolo 41-bis nel contesto del Dl 69/2013.

Ne è derivato che, quanto all'ambito di applicazione del Dm 161/2012, risulta confermata l'interpretazione iniziale che vedeva la complessa disciplina dettata dal decreto limitata alla gestione dei materiali da scavo che derivano dalle "grandi opere".

Infatti, in forza dell'articolo 184 bis, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 – di cui all'articolo 41, comma 2, Dl 69/2013 — l'ambito di applicazione del Regolamento in esame è circoscritto esplicitamente solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto appena rilevato, dunque, deve essere dichiarato improcedibile il terzo motivo di ricorso, con cui si censurava l'illegittimità dell'assimilazione, operata dal decreto per cui è causa, dei piccoli cantieri a quelli di medio-grande dimensione con riferimento alla gestione dei materiali da scavo.

III – Deve quindi individuarsi l'ambito di applicazione del Regolamento oggetto di censura, per quanto concerne i materiali da scavo a cui esso deve intendersi riferito.

Ai sensi dell'articolo 2, il decreto ministeriale si applica alla gestione dei materiali da scavo. Ne risultano esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti che sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Secondo la definizione di cui all'articolo 1 del decreto, sono «materiali da scavo»:

il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali chedel reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondalilacustri e marini; i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Per quanto qui interessa, deve precisarsi, peraltro, che il Dm in esame non può che essere inteso coerentemente con i limiti di delega di cui all'articolo 49, Dl 1/2012, nella versione modificata in sede di conversione, che — come detto – prevede che esso "stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006" .

Peraltro, l'interpretazione sistematica della disciplina — dalla quale secondo i criteri ermeneutici non si può prescindere — richiede che la norma sia letta unitamente all'articolo 185, Dlgs 152/2006, che dispone da un lato l'esclusione della disciplina sui rifiuti sia con riferimento al "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato" (comma 1 lett. c) con conseguente inapplicabilità dell'articolo 184-bis, che precede, al "suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati" (comma 4) che, però debbono "essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter".

Ne deriva che il Dm in esame trova applicazione unicamente al materiale da scavo utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati (secondo la definizione di "sito di destinazione" come "diverso dal sito di produzione" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del medesimo decreto) pur dopo l'eliminazione nella versione definitiva dell'espresso richiamo all'articolo 185, comma 4 menzionato, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, che però riguarda una fattispecie ben diversa, che non rientra nelle previsione di cui all'articolo 185 comma 1 lettera c) del Codice, perché riferita a siti "in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni".

Per le osservazioni sin qui svolte, deve essere dichiarato inammissibile (e non improcedibile) per difetto di interesse il nono motivo di ricorso, che si fonda sull'errata prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale il Regolamento avrebbe inteso disciplinare i materiali da riporto che rimangono in sito. Dalla corretta interpretazione del decreto gravato – peraltro evidenziata dalle Amministrazioni — secondo la lettura coordinata con la legge delega e le norme contenute nel Dlgs 152/2006, infatti, non si configura un interesse della parte istante a gravare la disciplina regolamentare.

IV – Nello stesso senso deve essere dichiarato inammissibile il dodicesimo motivo di ricorso, che è teso a censurare l'illegittima inclusione nella nozione di materiale da scavo dei residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti acrilamide o poliacrilamide, poiché – come altresì posto in evidenza dalla difesa erariale – i residui della lavorazione costituiscono materiale diverso dai residui dell' "estrazione", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 186, comma 7-ter, Dlgs 152/2006.

L'ordinamento distingue, infatti, tra rifiuti delle industrie estrattive, di cui al Dlgs 117/2008 e ss.mm.ii. in forza del quale è prevista per la gestione l'elaborazione di un piano di rifiuti e residui di lavorazione di materiali lapidei, per i quali il piano di utilizzo è disciplinato dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, come modificato dall'articolo 41, comma 2, Dl 69/2013 e dall'articolo 8 bis, Dl 43/2013, convertito con la legge 71 del 2013, nonché dal Dm 161 in argomento.

L'articolo 41-bis Dl 69/2013 ("Decreto del Fare"), introdotto dalla Legge di conversione 98/2013, ha innovato, peraltro, con riferimento alla dimensione dei cantieri – come precedentemente evidenziato — la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale (Via) o ad autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Ne consegue che, anche per tale motivo deve ritenersi non sussistere l'interesse all'impugnazione da parte degli istanti, con riguardo ai materiali lapidei, essendo la norma regolamentare gravata tesa a disciplinare un ambito diverso da quello individuato in ricorso.

V – Per quanto attiene poi al tema del materiale da riporto (materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei), esso era stato già oggetto di diversi interventi legislativi. L'articolo 3, Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012 aveva sostanzialmente equiparato i riporti al suolo e, quindi, ad una matrice ambientale vera e propria non costituente rifiuto. L'allegato 9 al Dm 161/2012, poi, aveva introdotto specifiche condizioni per il riutilizzo dei riporti scavati, prevedendo che la componente antropica presente non possa essere superiore al 20%. Tale previsione costituisce oggetto delle censure di cui ai motivi 10 e 11 del ricorso.

Il terreno di riporto oggetto di scavo, per quanto qui d'interesse, prima dell'ulteriore intervento del legislatore del 2013, poteva essere gestito come sottoprodotto nei limiti di quanto previsto dal Dm 161/2012.

Il Dl 69/2013, più volte menzionato, è tuttavia, intervenuto sul punto, modificando sostanzialmente l'articolo 3 del Dl 2 cit..

La nuova formulazione dell'articolo 3 è la seguente:

"1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla Parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 152/2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste".

Al di là, dunque, dei dubbi interpretativi sulla portata della nuova disciplina legislativa, in ordine alla normativa applicabile nel caso in cui il riporto non risulti conforme al test di cessione, appare con evidenza che il dettato regolamentare gravato, ne risulta profondamente inciso.

Di tal ché non può che accedersi alla domanda di dichiarazione di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della modifica del quadro normativo, rivolta da parte ricorrente.

VI — Così definito, dunque, l'ambito di interesse della presente controversia, deve passarsi all'esame del merito dei motivi di ricorso per i quali permane l'interesse.

Con la prima doglianza, gli istanti censurano le disposizioni contenute negli articoli 5 commi 7 e 8, 8 comma 3, 12 commi 4 e 5 e 15 comma 3 nella parte in cui introducono ipotesi di cessazione della qualificazione di sottoprodotto connesse alla non corretta esecuzione delle procedure di riutilizzo.

In particolare, le disposizioni regolamentari impugnate prescrivono che la qualifica di 'sottoprodotto' venga meno nel caso di "violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo" "con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni".

Il motivo è infondato.

Invero, le norme costituiscono applicazione di quanto disposto dalla fonte primaria, che espressamente dispone condizioni ai fini della riconducibilità dei materiali alla categoria dei 'sottoprodotti'.

Prevede, infatti, l'articolo 184-bis T.u. Ambiente (introdotto dall'articolo 12, Dlgs 205 del 2010) che: "1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

La stessa disposizione prescrive ai commi successivi che "possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti", con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Peraltro, come già sopra evidenziato, la portata della disciplina di cui al Regolamento in esame, risulta limitata dall'intervento operato dall'articolo 41, comma 2, legge 98/2013 solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

VII — Con il secondo motivo di gravame, la parte ricorrente censura l'articolo 5 comma 1 e l'articolo 8, comma 1 del Regolamento, in forza dei quali il Piano di Utilizzo (P.d.U.) deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori o dell'attuazione di una modifica sostanziale di un P.d.U. già presentato per contrasto con le disposizioni del Dpr 380 del 2001 in tema di procedimenti semplificati (Dia o Scia).

In vero, lungi dal costituire una norma contraddittoria con altre disposizioni dell'ordinamento, come vorrebbero gli istanti, la previsione trova la sua giustificazione nella necessità che il tempo previsto per l'avvio dei lavori non sia inferiore al tempo del procedimento di approvazione del piano da parte delle Autorità competenti.

Peraltro, lo svolgimento dello specifico procedimento in argomento necessario per ottenere l'approvazione dell'utilizzo dei materiali da scavo risulta differente da quello attinente al conseguimento dei titolo edilizio.

Nella specie, dunque, non si tratta di verificare l'eventuale corrispondenza dei due procedimenti eventualmente attivati, quanto, piuttosto, di una fattispecie riconducibile alla applicabilità di quanto disposto dall'articolo 7, Dpr 160/2010, che per l'appunto prevede, in termini di maggiore celerità dell'azione dell'amministrazione, dell'efficienza e buon andamento della p.a., che "(omissis) 3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del Suap può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge. (omissis)

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. (omissis)".

VIII – Con il quinto motivo di gravame, gli istanti censurano, altresì, il complesso di verifiche disposte dal Regolamento ai fini del riutilizzo dei materiali di scavo provenienti dai siti sottoposti a bonifica o a risanamento ambientale, in particolare disponendo (articolo 5, comma 4) l'accertamento che "i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo".

Tale previsione, come già posto in evidenza con riferimento all'esame del primo gruppo di censure, corrisponde ad una specifica prescrizione del legislatore, che ha posto condizioni specifiche alla possibilità di qualificare il materiale come sottoprodotto (articolo 184-bis cit.).

Peraltro, deve condividersi quanto esposto dalla difesa erariale, laddove evidenzia la coerenza della disposizione gravata con i principi generali in materiale ambientale.

Il Legislatore (T.u. Ambiente – articolo 2) ha inteso dichiarare esplicitamente l'obiettivo perseguito nella "promozione dei livelli di qualità della vita umana" da attuarsi attraverso "la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente", attraverso la "conservazione, salvaguardia, miglioramento e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche al fine di promuovere la qualità della vita umana e lo sviluppo sostenibile".

Con il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "secondo Correttivo", è stato modificato il titolo della Prima Parte del Codice, denominata ora non più solo "disposizioni comuni" ma anche "principi generali e sono stati introdotti alcuni articoli (da 3-bis a 3-sexies) al fine di rendere evidente la portata generale degli stessi a tutta la 'materia' della tutela dell'ambiente.

Con tali norme, peraltro, sono recepiti e rafforzati alcuni principi di derivazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente.

Per i profili di interesse, vale ricordare:

— i principi di "prevenzione" e di "precauzione" (articolo 3-ter), in base ai quali occorre evitare di creare rischi per l'ambiente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti o quelli che si dovessero verificare;

— il principio "chi inquina paga" (articolo 3 ter), che obbliga all'integrale ripristino dello "status quo ante" dell'ambiente;

— il principio dello "sviluppo sostenibile" (articolo 3-quater), in base al quale la p.a. deve dare priorità alla tutela ambientale;

Ed ancora, specificamente, per gli aspetti che qui vengono in esame, va menzionato che anche la Parte IV del Dlgs 152, relativa ai rifiuti, contiene alcuni principi, ed in particolare:

— i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, in forza dei quali la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di una precisa gerarchia, in modo tale da favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il riciclaggio e il recupero per ottenere prodotti, materie prime, combustibili o altre fonti di energia, correlatamente alla nuova regola del principio di prossimità e di autosufficienza, di cui agli articoli 182, comma 3 e 182-bis, Dlgs 152 cit..

Ne consegue che le condizioni prescritte dal Regolamento, oltre che trovare la propria legittimazione nella fonte primaria, rispondono precipuamente alle indicazioni e ai principi dettati dal legislatore, come sopra descritti, nel prevedere che al fine del conseguimento della possibilità di utilizzare il materiale da scavo come 'sottoprodotto', sia assicurato che gli elementi ed i composti contenuti nei materiali predetti proveniente da siti sottoposti a bonifica o a ripristino ambientale rispettino i valori-limite stabiliti dalle C.S.C., sì da non divenire pregiudizievoli per la salute umana e l'ambiente.

IX – Censurano, poi, gli istanti (VI motivo) il Regolamento, laddove, nel prevedere il riutilizzo del materiale da scavo proveniente da siti con fondo naturale di contaminazione, non individua i termini entro i quali l'Arpa deve esprimersi sul piano di accertamento dei valori di fondo, poiché tale norma verrebbe ad incidere sul principio di certezza dei tempi di conclusione del procedimento (articolo 5, comma 4).

Orbene, nella specie, la norma è riferita ad un caso specifico e residuale rispetto a quanto disposto dai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo.

Deve, pertanto, rilevarsi che la mancanza di previsione del termine di conclusione del procedimento non ne comporta l'assenza, atteso che esso va individuato in base alle norme generali sul procedimento amministrativo.

X – Né tanto meno ha pregio il settimo motivo di gravame, teso a porre in luce l'asserita sproporzione del Regolamento nel prescrivere il regime di responsabilità in caso di utilizzo effettuato da terzi.

Secondo quanto già menzionato, infatti, il principio della 'certezza' dell'utilizzo dei materiali costituisce una delle condizioni prescritte dall'articolo 184-bis, T.u. Ambiente. La norma regolamentare ne fa, dunque, corretta applicazione.

Sul punto vale ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in materia (sentenza n. 37508 del 2003), secondo la quale alla necessità che il prodotto sia riutilizzato si affianca, in linea con la giurisprudenza comunitaria, l'occorrenza che tale riutilizzo deve essere certo e non solo possibile.

Ed, ancora, la Corte di Cassazione penale Sez. III, richiamando il dettato dell'articolo 14 della legge 178/2002 e la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europea 'Palyn Granit Oy C— 114/2001', ha affermato che, affinché "i rifiuti delle attività di demolizioni edili che costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b) del Dlgs 22/97, non vengano considerati rifiuti è necessario che vi sia certezza in ordine: a) alla individuazione del produttore e/o detentore dei beni e/o sostanze de quibus, b) alla provenienza degli stessi; c) alla sede ove sono destinati; d) al riutilizzo dei medesimi in ulteriore ciclo produttivo.

Tale principio risulta ribadito nella sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 25 agosto 2006 n. 18556.

Più recentemente, peraltro, quanto alla qualificazione di 'sottoprodotto' la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17823 del 11 maggio 2012, ha escluso che i residui prodotti possano essere considerati sottoprodotti ove non ricorrono le condizioni stabilite nella definizione da rinvenirsi nell'articolo184-bis del Dlgs 152 cit..

XI – Infine, deve essere respinto l'ulteriore gruppo di censure di cui all'ottavo motivo di ricorso, in cui la parte istante si lamenta delle prescrizioni in tema di documentazione per il trasporto del materiale, in quanto, esse trovano piena corrispondenza nelle disposizioni di carattere generale.

Non solo, infatti, anche tale norma regolamentare contribuisce a dare attuazione al principio già richiamato della certezza del riutilizzo, ma, altresì, essa prevede una documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis, Dlgs 286 del 2005, istitutivo della scheda di trasporto e finalizzato ad assicurare la tracciabilità della merce.

XII – Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile, secondo quanto precisato, e per il resto deve essere respinto.

Tuttavia, in ragione della particolare complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte improcedibile ed, in parte lo respinge, secondo quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2014

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