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Decisione Commissione Ue 2014/313/Ue
Qualità - Classificazione delle sostanze - Modifiche alle decisioni 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue, 2011/383/Ue, 2012/720/Ue e 2012/721/Ue
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- Rettifica 18 ottobre 2014 (18/10/2014)
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Commissione europea
Decisione 28 maggio 2014, n. 2014/313/Ue
(Guue 3 giugno 2014 n. L 164)
Decisione che modifica le decisioni 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue, 2011/383/Ue, 2012/720/Ue e 2012/721/Ue per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze
[notificata con il numero C(2014) 3468]
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o a prodotti contenenti le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (Ce) n. 66/2010, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.
(2) Le decisioni della Commissione 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue, 2011/383/Ue, 2012/720/Ue e 2012/721/Ue hanno stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale. In seguito all'adozione di tali decisioni, il regolamento (Ce) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (Ue) n. 286/2011 della Commissione. Le modifiche del regolamento (Ce) n. 1272/2008 sono divenute applicabili alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2012 e saranno applicabili alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. Il regolamento (Ue) n. 286/2011 ha aggiunto nuovi criteri di classificazione per il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico sulla base della tossicità cronica per l'ambiente acquatico e dei dati sulla biodegradabilità. Sulla base dei nuovi criteri, la maggior parte dei tensioattivi rapidamente biodegradabili attualmente utilizzati nei detergenti e nei prodotti di pulizia è classificata nella categoria 3 di tossicità cronica (H412) e in alcuni casi, specificamente pertinenti ai detersivi per piatti, nella categoria 2 di tossicità cronica (H411); pertanto il loro uso è vietato nei prodotti recanti il marchio Ecolabel Ue. Sarebbe pertanto difficile far corrispondere i criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale, indicativamente, al 10-20 % dei migliori detergenti e prodotti di pulizia disponibili sul mercato dell'Unione in termini di prestazione ambientale durante il loro ciclo di vita, in quanto non vi sono prove che esistano tensioattivi alternativi. Il testo relativo alla valutazione e verifica è aggiornato per fornire orientamenti finalizzati ad aiutare i richiedenti a dimostrare la conformità al nuovo requisito.
(3) Le conseguenze dell'introduzione di nuovi criteri di classificazione non erano note durante il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari di cui alle decisioni 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue e 2011/383/Ue e durante l'elaborazione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica per i detergenti per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e per i detersivi per bucato per uso professionale e nelle considerazioni relative alle deroghe per i tensioattivi di cui alle decisioni 2012/720/Ue e 2012/721/Ue.
(4) Il presente emendamento è applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1o dicembre 2012, in modo da assicurare la continuità della validità dei criteri per il marchio Ecolabel Ue per detergenti per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale.
(5) Le decisioni 2011/263/Ue, 2011/264/Ue, 2011/382/Ue, 2011/383/Ue, 2012/720/Ue e 2012/721/Ue dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/263/Ue è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato della decisione 2011/264/Ue è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
L'allegato della decisione 2011/382/Ue è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
L'allegato della decisione 2011/383/Ue è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.
Articolo 5
L'allegato della decisione 2012/720/Ue è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.
Articolo 6
L'allegato della decisione 2012/721/Ue è modificato conformemente all'allegato VI della presente decisione.
Articolo 7
La presente decisione si applica in relazione alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014
Allegato I
L'allegato della decisione 2011/263/Ue è così modificato:
1 ) nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
"Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Biocidi usati a fini di conservazione (2) | H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R50-53 |
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R51-53 | |
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 | |
Fragranze | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Enzimi (3) | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H351: Sospettato di provocare il cancro | R40 |
(1) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (2) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100. (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %."; |
Subtilisina | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R 50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R 50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) | H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 52-53 |
Biocidi usati a fini di conservazione (2) | H 410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 50-53 |
H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R 51-53 | |
H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 52-53 |
|
Fragranze | H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R 52-53 |
Enzimi (3) | H 334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R 42 |
H 317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R 43 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H 351: Sospettato di provocare il cancro | R 40 |
(1) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (2) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100. (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.» (5) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (6) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100. (7) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (8) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.» |
2) al criterio 2, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo "Valutazione e verifica":
"Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I."
Allegato II
L'allegato della decisione 2011/264/Ue è così modificato:
1 ) nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
"Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) |
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R52-53 |
Biocidi usati a fini di conservazione (2) | H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R50-53 |
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R51-53 | |
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 | |
Fragranze | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Enzimi (3) | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
Catalizzatori sbiancanti (3) | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H351: Sospettato di provocare il cancro | R40 |
Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale) | H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R53 |
(1) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (2) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100. (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4)In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %."; |
Subtilisina |
H 400: Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R 50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale |
H 400: Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R 50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) |
H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 52-53 |
Biocidi usati a fini di conservazione (2) |
H 410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 50-53 |
H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 51-53 |
|
H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 52-53 |
|
Fragranze |
H 412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R 52-53 |
Enzimi (3) |
H 334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
R 42 |
H 317: Può provocare una reazione allergica della pelle |
R 43 | |
Catalizzatori sbiancanti (3) |
H 334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
R 42 |
H 317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R 43 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H 351: Sospettato di provocare il cancro | R 40 |
Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale) | H 413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R 53 |
(1) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (2) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100. (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.» |
2) al criterio 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo "Valutazione e verifica":
"Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.".
Allegato III
L'allegato della decisione 2011/382/Ue è così modificato:
1 ) nel criterio 3, lettera c), quarto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
"Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (2) | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 2,5 % nel prodotto finale (2) | H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R51-53 |
Fragranze | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Enzimi (3) | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H351: Sospettato di provocare il cancro | R40 |
(1) La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008. (2) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %."; |
2 ) al criterio 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma al testo "Valutazione e verifica":
"Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412 e/o H411, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I."
(1) La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008.
(2) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(4)In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.".
Allegato IV
L'allegato della decisione 2011/383/Ue è così modificato:
1 ) nel criterio 3, lettera c), quarto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
"Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (2) | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Fragranze | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Enzimi (3) | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H351: Sospettato di provocare il cancro | R40 |
(1) La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008. (2) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche. (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %."; |
2) al criterio 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma al testo "Valutazione e verifica":
"Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I."
Allegato V
L'allegato della decisione 2012/720/Ue è così modificato:
1 ) nel criterio 3, lettera b), sesto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
"Tensioattivi in concentrazioni totali < 15 % nel prodotto finale | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Biocidi usati a fini di conservazione (1) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva) |
H331: Tossico se inalato | R23 |
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 | |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 | |
Enzimi (2) | H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 | |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (3) | H351: Sospettato di provocare il cancro | R40 |
(1) La deroga riguarda unicamente il criterio 3, lettera b). I biocidi devono essere conformi al criterio 3, lettera d). (2) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (3) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %."; |
2) al criterio 3, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo "Valutazione e verifica":
"Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I."
Allegato VI
L'allegato della decisione 2012/721/Ue è così modificato:
1) nel criterio 4, lettera b), sesto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
"Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
Biocidi usati a fini di conservazione (2) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva) |
H331: Tossico se inalato | R23 |
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 | |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 | |
Enzimi (3) | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R50 |
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 | |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle | R43 | |
Catalizzatori sbiancanti (3) | H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici | R 50 |
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) | H351: Sospettato di provocare il cancro | R40 |
(1) La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico. (2) La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e). (3) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati. (4) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %."; |
2) al criterio 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo "Valutazione e verifica":
"Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I."