Qualità

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Decisione Commissione Ue 2012/721/Ue

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel ai detersivi per bucato per uso professionale

Attenzione: le modifiche all'allegato 1 del presente provvedimento stabilite dalla decisione 2016/1796/Ue, pubblicata sulla Guue dell'11 ottobre 2016, si applicano retroattivamente a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Abrogato da:

Decisione Commissione Ue 2017/1219/Ue (01/08/2017)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 01/08/2017

Commissione europea

Decisione 14 novembre 2012, n. 2012/721/Ue

(Guue 24 novembre 2012 n. L 326)

Decisione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detersivi per bucato per uso professionale

[notificata con il numero C(2012) 8055]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, l'Ecolabel Ue è assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso professionale" comprende i prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità.

Nel gruppo di prodotti sono inclusi i sistemi a più componenti, costituiti da più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico.

Questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti destinati a conferire ai tessili particolari caratteristiche, quali idrorepellenza, impermeabilità, resistenza al fuoco ecc. Inoltre, questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti predosati in fogli, bustine di tessuto o altri materiali, né gli ausiliari di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Non rientrano nel gruppo di prodotti di cui alla presente decisione i detersivi per bucato destinati ai consumatori.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel Ue ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, un detersivo per bucato deve rientrare nel gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso professionale" come definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso professionale" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso professionale" e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 4

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti "detersivi per bucato per uso professionale" è assegnato il numero di codice "039".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012

Allegato

QUADRO GENERALE

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi a promuovere, in particolare, i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose e dei quali sia stato testato il rendimento. I criteri mirano inoltre a ridurre il consumo energetico del lavaggio promuovendo prodotti efficaci a temperature più basse.

 

Criteri

Si stabiliscono criteri per ciascuno dei seguenti aspetti:

1) informazioni sul prodotto e sul dosaggio

2) tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

3) biodegradabilità dei composti organici

4) sostanze e miscele escluse o limitate

5) requisiti per l'imballaggio

6) rendimento di lavaggio (idoneità d'uso)

7) sistemi di dosaggio automatico

8) istruzioni per l'uso — informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel Ue)

 

1) Valutazione e verifica

a) Requisiti

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma En Iso 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente a esaminare la richiesta.

L'Appendice I fa riferimento alla base dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), nel quale sono elencate le principali sostanze impiegate nella formulazione dei detersivi. L'elenco va utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (CDV) e per la valutazione della biodegradabilità delle sostanze impiegate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell'elenco DID è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel Ue o tramite i siti dei singoli organismi competenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

 

b) Soglie di misurazione

Il rispetto dei criteri ecologici è richiesto per le sostanze aggiunte intenzionalmente nonché per i sottoprodotti e le impurità delle materie prime presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

I biocidi, le sostanze coloranti e i profumi devono rispettare i criteri a prescindere dalla loro concentrazione.

Le sostanze che rispettano il valore limite di cui sopra sono indicate come "sostanze impiegate".

Per tutti i prodotti: la dose totale più elevata raccomandata per il singolo grado di sporcizia deve soddisfare i criteri ecologici. Se il dosaggio è indicato per intervalli, occorre, al momento della valutazione dei criteri, utilizzare la dose raccomandata per le condizioni peggiori.

 

2) Unità funzionale

L'unità funzionale per questo gruppo di prodotti deve essere espressa in g/kg di bucato (grammi per kilogrammo di bucato).

Requisiti relativi alla valutazione e alla verifica dell'unità funzionale:

devono essere comunicati all'organismo competente la formulazione integrale comprensiva del nome commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID1 , la quantità impiegata compresa ed esclusa l'acqua nonché la funzione di tutti gli ingredienti del prodotto, indipendentemente dalla concentrazione. Deve inoltre essere fornito allo stesso organismo un campione dell'immagine grafica dell'etichettatura, comprendente l'indicazione del dosaggio raccomandato.

 

Devono essere fornite all'organismo competente le schede con i dati di sicurezza di ciascuna sostanza impiegata, in conformità del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco DID (parte A e parte B) è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel Ue:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf

 

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

Criterio 1 — Informazioni sul prodotto e sul dosaggio

Il dosaggio complessivo raccomandato per 1 kg di bucato in funzione del grado di sporcizia e della durezza dell'acqua è espresso in g/kg di bucato o ml/kg di bucato. Al momento della valutazione dei criteri, tutti i prodotti di un sistema a più componenti devono essere considerati con la dose corrispondente alle condizioni più difficili.

Esempi del grado di sporcizia:

 

Basso Medio Elevato

Albergo: biancheria da letto e asciugamani ecc. (gli asciugamani si possono considerare molto sporchi)

Rotoli di asciugamani in tessuto

Abiti da lavoro: istituzioni/dettaglio/servizi ecc.

Ristoranti: tovaglie, tovaglioli ecc.

Stracci e tappetini

Abiti da lavoro: industria/cucina/macelleria ecc.

Tessili per cucina: asciugamani, strofinacci ecc.

Istituzioni come ospedali: biancheria da letto, lenzuoli con angoli, vestiti per pazienti, camici dei medici ecc.

Occorre fornire il nome del prodotto o, nel caso di un sistema a più componenti, un elenco di tutti i prodotti che fanno parte di tale sistema, insieme alla durezza dell'acqua raccomandata (dolce, media o dura) e il grado di sporcizia.

Il richiedente deve documentare la conformità ai criteri 2, 3 e 6 per tutti i prodotti.

Valutazione e verifica: Il richiedente deve indicare il nome del prodotto o, nel caso di un sistema a più componenti, un elenco di tutti i prodotti che fanno parte di tale sistema, insieme alla formulazione esatta del prodotto e l'etichetta o la grafica, contenente le istruzioni in base ai tre gradi di sporcizia e di durezza dell'acqua. Per tutti i prodotti deve essere indicata la densità (g/ml) (sull'imballaggio o in una scheda di sicurezza).

 

Criterio 2 — Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione (VCDcronico) del sistema non deve essere superiore ai limiti indicati qui di seguito:

Acqua dolce (0-6 °DH) VCDcronico (l/kg di bucato
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 30 000 40 000 50 000
Liquido 50 000 60 000 70 000
Sistema a più componenti 50 000 70 000 90 000

Acqua media (7-13 °DH) VCDcronico (l/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 40 000 60 000 80 000
Liquido 60 000 75 000 90 000
Sistema a più componenti 60 000 80 000 100 000

Acqua dura (> 14 °DH) VCD cronico (l/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 50 000 75 000 90 000
Liquido 75 000 90 000 120 000
Sistema a più componenti 75 000 100 000 120 000

Per tutti gli ingredienti presenti (i) nel prodotto viene calcolata la tossicità del volume critico di diluizione (VCDcronico) mediante la seguente equazione:

in cui peso = peso della sostanza impiegata nella dose raccomandata

DF = fattore di degradazione

TF = fattore di tossicità cronica della sostanza indicato nell'elenco DID.

I biocidi, le sostanze coloranti e le fragranze presenti nel prodotto vanno inclusi nel calcolo del VCD anche se la concentrazione è inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

A causa della degradazione delle sostanze nel processo di lavaggio, alle seguenti sostanze si applicano norme separate:

— perossido di idrogeno (H2O2) — da non includere nel calcolo del VCD

— acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del VCDcronico del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore VCD è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel Ue.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nella banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non figura nell'elenco DID, i parametri vanno calcolati secondo la procedura indicata nella parte B dell'elenco DID, allegando la relativa documentazione.

Criterio 3 — Biodegradabilità

a) Biodegradabilità dei tensioattivi Tutti i tensioattivi devono essere biodegradabili in condizioni aerobiche.

Anche tutti i tensioattivi non ionici e cationici devono essere biodegradabili in condizioni aerobiche.

b) Biodegradabilità delle sostanze organiche

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente) (aNBO) e anaerobicamente (anNBO) non devono superare i seguenti valori limite:

aNBO

Acqua dolce (0-6 °DH) aNBO (g/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 0,70 1,10 1,40
Liquido 0,50 0,60 0,70
Sistema a più componenti 1,25 1,75 2,50

Acqua media (7-13 °DH) aNBO (g/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 1,10 1,40 1,75
Liquido 0,60 0,70 0,90
Sistema a più componenti 1,75 2,50 3,75

Acqua dura (> 14 °DH) aNBO (g/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 1,40 1,75 2,20
Liquido 0,70 0,90 1,20
Sistema a più componenti 2,50 3,75 4,80

anNBO

Acqua dolce (0-6 °DH) anNBO (g/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 0,70 1,10 1,40
Liquido 0,50 0,60 0,70
Sistema a più componenti 1,25 1,75 2,50

Acqua media (7-13 °DH) anNBO (g/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 1,10 1,40 1,75
Liquido 0,60 0,70 0,90
Sistema a più componenti 1,75 2,50 3,75

Acqua dura (> 14 °dH) anNBO (g/kg di bucato)
Tipo di prodotto/Grado di sporcizia Basso Medio Elevato
Polvere 1,40 1,75 2,20
Liquido 0,70 0,90 1,20
Sistema a più componenti 2,50 3,75 4,80

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce documentazione sulla biodegradabilità dei tensioattivi e il calcolo di aNBO e anNBO del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel Ue è disponibile un foglio elettronico per calcolare i valori aNBO e anNBO.

Per entrambi i tensioattivi e i valori di riferimento di aNBO e anNBO occorre fare riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne le sostanze impiegate non presenti nell'elenco DID, occorre fornire dati pertinenti tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di prove significative che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti come descritto nell'Appendice I.

NB: le TAED sono da considerarsi anaerobicamente biodegradabili.

In assenza di documentazione conforme ai requisiti sopra esposti, una sostanza diversa da un tensioattivo può essere esentata dai requisiti di degradabilità anaerobica se uno dei criteri alternativi seguenti è soddisfatto:

1) degradabile rapidamente e con un basso assorbimento (A < 25 %) o

2) degradabile rapidamente e con un elevato desorbimento (D > 75 %) o

3) degradabile rapidamente e non bioaccumulante.

Le prove per l'assorbimento/desorbimento possono essere effettuate in conformità agli orientamenti Ocse 106.

Criterio 4 — sostanze e miscele escluse o limitate

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

— fosfati (i fosfonati non sono esclusi ma limitati in funzione del criterio 3),

— alchilfenoletossilati (APEO) e alchifenoli (ADP) e relativi derivati,

— EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) e relativi Sali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti delle sostanze, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b) Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), il prodotto o qualsiasi suo componente non deve contenere sostanze cui si applicano i criteri di classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 67/548/Cee del Consiglio e non deve contenere sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Le frasi di rischio in appresso si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, qualora non sia possibile ottenere informazioni sulle sostanze si applicano le regole di classificazione utilizzate per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo: Sostanze sensibilizzanti

Indicazione di pericolo (1) Frase di rischio (2)
H300 Letale se ingerito R28
H301 Tossico se ingerito R25
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie R65
H310 Letale a contatto con la pelle R27
H311 Tossico a contatto con la pelle R24
H330 Letale se inalato R23/26
H331 Tossico se inalato R23
H340 Può provocare alterazioni genetiche R46
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche R68
H350 Può provocare il cancro R45
H350i Può provocare il cancro se inalato R49
H351 Sospettato di provocare il cancro R40
H360F Può nuocere alla fertilità R60
H360D Può nuocere al feto R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. R61/62
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità R62
H361d Sospettato di nuocere al feto R63
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto R62-63
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno R64
H370 Provoca danni agli organi R39/23/24/25/26/27/28
H371 Può provocare danni agli organi R68/20/21/22
H372 L'esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi R48/25/24/23
H373 L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi R48/20/21/22
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R53
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico R29
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico R31
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico R32
EUH070 Tossico per contatto oculare R39-41
Sostanze sensibilizzanti
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato R42
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle R43

(1) Regolamento (Ce) n. 1272/2008.
(2) Direttiva 67/548/Cee adeguata al regolamento Reach conformemente alla direttiva 2006/121/Ce e alla direttiva 1999/45/Ce quale modificata.

NB: questo criterio si applica anche ai prodotti di degradazione conosciuti, come la formaldeide derivante da prodotti che rilasciano formaldeide.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Il prodotto finale non deve essere etichettato secondo le indicazioni di pericolo di cui sopra.

Deroghe

Le sostanze seguenti sono specificamente esentate da tale requisito:

Tensioattivi

< 20 % nel prodotto finale

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici R50

Biocidi usati a fini di conservazione (*)

(solo per liquidi con un pH compreso tra 2 e 12 e 0,10 % p/p di sostanza attiva)

H331: Tossico se inalato

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

R23

R42

R43

R50

Enzimi (**)

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R50

R42

R43

Catalizzatori sbiancanti (**) H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (***) H351: Sospettato di provocare il cancro R40

(*) La deroga è solo per il criterio 4 b). I biocidi devono rispettare il criterio 4 e).

(**) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(***) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

"Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1) H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53

Biocidi usati a fini di conservazione (2)

(solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)

H331: Tossico se inalato R23
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato R42
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle R43
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
Enzimi (3) H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato R42
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle R43
Catalizzatori sbiancanti (3) H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R 50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (4) H351: Sospettato di provocare il cancro R40

(1)  La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico.

(2)  La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e).

(3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(4)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Subtilisina H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*) H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva) H331: Tossico se inalato R23
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato R42
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle R43
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
Enzimi (***) H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato R42
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle R43
Catalizzatori sbiancanti (***) H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****) H351: Sospettato di provocare il cancro R40

(*)  La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico.

(**)  La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e).

(***)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra il rispetto di questo criterio fornendo una dichiarazione attestante che ciascuna sostanza impiegata non è classificata in una delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui all'elenco che precede, in conformità al regolamento (Ce) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò può essere determinato, almeno dalle informazioni conformi ai requisiti elencati nell'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1907/2006. A supporto di tale dichiarazione occorre fornire una sintesi delle informazioni sulle caratteristiche pertinenti associate alle indicazioni di pericolo di cui all'elenco precedente, al livello di dettaglio indicato nell'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006, sezioni 10, 11 e 12 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ottenute con modalità diverse dalle prove, ad esempio utilizzando metodi alternativi come i metodi in vitro, i modelli di relazione quantitativa struttura-attività o utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across in conformità all'allegato XI del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Si incoraggia vivamente la condivisione dei dati pertinenti.

Le informazioni fornite si devono riferire alle forme o allo stato fisico della sostanza o delle miscele quali utilizzate nel prodotto finale.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento Reach, che sono esenti dagli obblighi di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach), una dichiarazione al riguardo sarà sufficiente per l'osservanza dei requisiti sopra esposti.

Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.

c) Sostanze elencate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 presenti nelle miscele in concentrazioni > allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006, è reperibile all'indirizzo che segue: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all'elenco alla data della domanda. Il richiedente deve comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e miscele interessate.

 

d) Sostanze impiegate specifiche soggette a limitazioni — fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le sostanze impiegate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e trattate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è disponibile sul sito internet dell'IFRA: http://www.ifraorg.org. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per i materiali.

Le fragranze soggette alla prescrizione di dichiarazione disposta dal regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai detersivi (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 4 b) non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza nel prodotto finale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata nella quale si indica il quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza presente nelle fragranze elencata all'allegato III, parte I, della direttiva 76/768/Cee del Consiglio.

 

e) Biocidi

i) Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i biocidi eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto. Il produttore o fornitore dei biocidi deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica e disinfettante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all'organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii) Il prodotto può contenere biocidi purché non siano bioaccumulanti. Un biocida non è considerato bioaccumulante se BCF < 100 o logKow < 3,0. Se i valori BCF e logKow sono entrambi disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i biocidi eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sui loro valori BCF e/o logKow.

 

f) Enzimi

Gli enzimi devono essere in forma liquida o in forma granulare non polverosa. Devono essere privi di residui di microrganismi provenienti dalla fabbricazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti gli enzimi eventualmente aggiunti o la documentazione attestante che l'enzima è privo di residui di microrganismi provenienti dalla fabbricazione.

 

Criterio 5 — requisiti per l'imballaggio

a) Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto non deve superare i seguenti valori:

 

Tipo di prodotto/durezza dell'acqua RPU (g/kg di bucato)
Acqua dolce Acque media Acqua dura
Polveri 1,5 2,0 2,5
Liquidi 2,0 2,5 3,0

 

L'RPU è calcolato solo per l'imballaggio primario e un calcolo deve essere eseguito per ogni prodotto di un sistema a più componenti (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

PU = ∑ [( Wi + Ui) / (Di * ri)]

dove:

Wi = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

Ui = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato. Si osservi che nel calcolo RPU deve essere utilizzata la massima dose consigliata per ogni grado di durezza dell'acqua.

ri = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica r = 1 se l'imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini. Se l'imballaggio è riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare una cifra superiore.

Eccezioni

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati o oltre l'80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta prescrizione.

L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Quando le materie prime sono scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo dell'RPU di ogni prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel Ue è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata per il contenuto di materiale riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

 

b) Imballaggio di plastica

Nell'imballaggio di plastica è ammesso solo l'uso di ftalati che al momento della domanda siano stati sottoposti a valutazione del rischio e che non siano stati classificati secondo il criterio 4 b) e relative combinazioni.

Per consentire l'identificazione delle varie parti dell'imballaggio a fini del riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

 

Criterio 6 — Rendimento di lavaggio (idoneità d'uso)

Gli effetti primari del detergente come la capacità di rimozione dello sporco e delle macchie, devono essere documentati dal produttore/richiedente con l'aiuto di tessuti di prova sporcati appositamente che vengono lavati nel processo.

La prova può essere eseguita da un laboratorio esterno o interno che soddisfi i requisiti di cui all'Appendice II a). La prova deve essere effettuata con il dosaggio raccomandato, alla durezza dell'acqua corrispondente e al grado di sporcizia alla temperatura di lavaggio più bassa raccomandata. Le misurazioni devono essere effettuate su tessuti di prova lavati e non lavati. La valutazione dei risultati delle prove sono effettuate dal laboratorio e ciò deve essere chiaramente indicato nella relazione.

Le misurazioni di effetti secondari come l'effetto sbiancante, il fattore sbiancante/di danneggiamento, il tenore di ceneri, l'aumento dell'ingrigimento e della fluidità possono essere effettuate mediante prove su vari tessuti di prova ed essere analizzate conformemente alla norma Iso 4312.

Esempi dei tessuti di prova che possono essere utilizzati:

— WFK-PCMS-55 per i processi di lavaggio industriali, consistente in 13 diverse piccole macchie di sporcizia (WFK-Cleaning Technology Research Institute, Germania)

— EMPA 102, che comprende 15 diversi macchie fresche (EMPA-Testmaterials Svizzera)

— tessuti di prova del DTI (Istituto tecnologico danese) per processi di lavaggio industriale o equivalente

In alternativa al suddetto test di laboratorio, una prova di utilizzatore può essere utilizzata per comprovare l'efficienza. La prova di utilizzatore deve quindi rispettare i requisiti di cui all'Appendice II b).

Per entrambi i test si applicano le disposizioni seguenti:

il prodotto in questione deve essere testato rispetto a un prodotto di riferimento. Il prodotto di riferimento può essere un prodotto conosciuto sul mercato o, nel caso di una prova di utilizzatore, il prodotto di solito utilizzato dall'utilizzatore. Il prodotto da testare deve dimostrare un'efficienza uguale o superiore al prodotto di riferimento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova da cui risulti che il prodotto soddisfa i requisiti minimi definiti nella prova. Cfr. anche l'Appendice II a) e II b) rispettivamente.

 

Criterio 7 — Sistemi automatici di dosaggio

Al cliente sono offerti sistemi a più componenti insieme a un sistema automatico e controllato di dosaggio.

Per garantire un dosaggio corretto dei sistemi automatici le visite dei clienti devono essere integrate nella normale routine dei fabbricati/fornitori. Le visite dei clienti hanno luogo in tutti i siti aziendali almeno una volta all'anno nel periodo di validità della licenza e devono comprendere la taratura del dispositivo di dosaggio. Le visite dei clienti possono essere svolte anche da terzi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione scritta della frequenza e del contenuto delle visite dei clienti nonché della sua responsabilità per la realizzazione delle stesse.

 

Criterio 8 — Istruzioni per l'uso — Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel Ue)

a) Informazioni da riportare sull'imballaggio/nella scheda informativa del prodotto

Le seguenti raccomandazioni (o raccomandazioni equivalenti) devono figurare sull'imballaggio e/o sulla scheda informativa del prodotto. Le raccomandazioni di lavaggio devono contenere esempi della classificazione del grado di sporcizia dei tessili e devono riportare le istruzioni seguenti:

— Lavare alla temperatura più bassa raccomandata

— Lavare sempre il carico più elevato consentito dal tessile interessato

— Dosare conformemente alle istruzioni di dosaggio, tenendo conto della durezza dell'acqua e del grado di sporcizia

— Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel Ue contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.

 

b) Dichiarazioni sulla confezione

Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento, relative per esempio all'efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.

— A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 40 °C).

— A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento.

 

c) Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel Ue) Il logo deve essere visibile e leggibile. L'utilizzo del logo Ecolabel Ue è protetto dal diritto primario dell'Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel Ue deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile.

Nell'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che segue:

— Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici

— Uso limitato di sostanze pericolose

— Rendimento verificato

Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite nel documento "Guidelines for use of the Ecolabel logo" (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito internet: http://ec.europa.eu/ environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Valutazione e verifica (a-c): il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto e/o della scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova.

Appendice I

Banca dati degli ingredienti dei detergenti (elenco DID)

L'elenco DID (parte A) è un elenco contenente informazioni sulla tossicità acquatica e sulla biodegradabilità delle sostanze impiegate normalmente utilizzate nelle formulazioni dei detersivi. L'elenco comprende informazioni sulla tossicità e sulla biodegradabilità di un insieme di sostanze utilizzate nei prodotti per il bucato e per la pulizia. L'elenco non è esaustivo, ma nella parte B sono fornite indicazioni riguardanti la determinazione dei parametri di calcolo per le sostanze che non figurano nell'elenco DID [ad esempio il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF), utilizzati per il calcolo del volume critico di diluizione]. L'elenco DID costituisce una fonte generica di informazioni e l'impiego delle sostanze elencate non è automaticamente approvato per i prodotti recanti il marchio Ecolabel Ue. L'elenco DID (parti A e B) è disponibile sul sito internet dedicato al marchio Ecolabel Ue.

Per le sostanze prive di dati relativi alla tossicità acquatica e alla degradabilità, si può fare ricorso alle analogie strutturali con sostanze simili per valutare il TF e il DF. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall'organismo competente che assegna la licenza per il marchio Ecolabel Ue. In alternativa, si applica il metodo del caso peggiore, utilizzando i parametri riportati qui di seguito.

Metodo del caso peggiore:

 

Tossicità acuta Tossicità cronica Degradazione
Sostanza impiegata LC50/EC50 SF(acuta) TF(acuto) NOEC (*) SF(cronica) (*) TF(cronico) DF Aerobica Anaerobica
"Denominazione" 1 mg/l 10 000 0,0001 0,0001 1 P N
(*) In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le rispettive colonne rimangono vuote. In tal caso il TF(cronico) è definito pari al TF(acuto).

 

Documentazione della biodegradabilità rapida

Per la biodegradabilità rapida si usano i seguenti metodi di prova:

(1) Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

I metodi di prova della biodegradabilità rapida previsti dalla direttiva 67/548/Cee, in particolare i metodi specificati nell'allegato V.C4 di detta direttiva, o gli equivalenti Ocse 301 A-F o gli equivalenti Iso.

Per i tensioattivi non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all'allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/Cee (nonché per gli equivalenti Ocse 301 A ed E e per gli equivalenti Iso) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti Ocse 301 B, C, D e F e per gli equivalenti Iso) è del 60 %.

(2) Durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015 e dopo il 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (Ce) n. 1272/2008.

 

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo En Iso 11734, ECeTOC n. 28 (giugno 1988), Ocse 311

o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Estrapolazione per le sostanze che non figurano nell'elenco DID

Qualora le sostanze impiegate non figurino nell'elenco DID, si può utilizzare il metodo seguente per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica:

1) Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell'elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch'esso anaerobicamente biodegradabile [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 elenco DID) è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato]. Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un metodo di prova adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch'esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell'analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2) Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento ricorrendo al metodo En Iso 11734, ECeTOC n. 28 (giugno 1988), Ocse 311 o a metodi equivalenti.

3) Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove, e in caso emergano problemi di sperimentazione nei test di accertamento (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere il test utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivi e controllando la degradazione mediante misure di14C o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati utilizzando il metodo Ocse 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.

Appendice II

a) Esami di laboratorio Il laboratorio di analisi deve soddisfare le prescrizioni generali conformemente alla norma En Iso 17025 o essere un laboratorio riconosciuto come conforme alle buone pratiche di laboratorio. Il laboratorio di analisi/misurazione del richiedente può essere autorizzato a svolgere analisi e misurazioni se:

— le autorità monitorano il processo di campionamento e di analisi, o

— il fabbricante dispone di un sistema di qualità che comprende prove e analisi e che è certificato conformemente alla norma Iso 9001, o

— il fabbricante può dimostrare che vi è conformità tra una prima prova eseguita come una prova parallela da un organismo di prova imparziale e il laboratorio del fabbricante e che questi preleva dei campioni secondo un piano di campionamento specifico.

Il laboratorio di prova del fabbricante può essere approvato per lo svolgimento delle prove atte a comprovare l'efficacia se i seguenti requisiti aggiuntivi sono soddisfatti:

— occorre che le organizzazioni responsabili dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica possano monitorare lo svolgimento delle prove;

— l'organizzazione responsabile dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica deve avere accesso a tutti i dati relativi al prodotto;

— i campioni devono essere resi anonimi per il laboratorio di prova;

— lo svolgimento della prova di efficacia deve essere descritto nel sistema di controllo della qualità.

b) Prove degli utilizzatori

1. Le risposte devono essere ottenute da almeno 5 centri di prova rappresentativi di una selezione casuale di clienti.

2. La procedura e il dosaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del fabbricante.

3. Il periodo di prova deve continuare per almeno 4 settimane.

4. Ogni centro di prova deve valutare l'utilizzabilità, la dosabilità, la comprimibilità, il risciacquo e la solubilità del prodotto o del sistema a più componenti.

5. Ogni centro di prova deve valutare l'efficacia del prodotto o del sistema a più componenti rispondendo a domande che vertono sui seguenti aspetti (o formulazioni simili):

a) capacità di lavare capi leggermente sporchi, moderatamente sporchi o molto sporchi

b) valutazione degli effetti primari del lavaggio come l'eliminazione dello sporco, la capacità di eliminare le macchie e l'effetto sbiancante

c) valutazione degli effetti secondari del lavaggio come l'ingrigimento del bucato bianco, la stabilità e la perdita di colore del bucato colorato

d) valutazione dell'effetto dell'agente di risciacquo sull'asciugatura, la stiratura o la strizzatura dei capi da lavare

e) in che misura il centro di prova è soddisfatto delle disposizioni in materia di visite ai clienti?

6. La risposta deve essere valutata su una scala costituita da almeno 3 livelli, ad esempio "insufficientemente efficace", "sufficientemente efficace" o "molto efficace". Riguardo alla soddisfazione del centro di prova con le disposizioni relative alle visite ai clienti, le categorie devono essere "non soddisfatto", "soddisfatto" e "molto soddisfatto".

7. Almeno 5 centri di prova devono trasmettere le loro risposte. Almeno l'80 % dei rispondenti deve considerare il prodotto sufficientemente efficace o molto efficace sotto tutti gli aspetti (si veda il punto 4) ed essere soddisfatto o molto soddisfatto delle disposizioni relative alle visite clienti

8. Tutti i dati grezzi delle prove devono essere specificati.

9. La procedura di prova deve essere descritta in dettaglio.

 

Note ufficiali

1.

Il numero DID rappresenta il numero della sostanza impiegata nell'elenco DID ("banca dati degli ingredienti dei detersivi") ed è utilizzato per determinare la conformità ai criteri 2 e 3. Cfr. Appendice I.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598