Sentenza Tar Puglia 2 aprile 2014, n. 895
Energia - Impianto eolico - Autorizzazione - Procedura abilitativa semplificata - Dlgs 28/2011, articolo 6 - Esercizio potere inibitorio del Comune - Intervenuto oltre il limite temporale - Illegittimità - Sussiste
Tar Puglia
Sentenza Tar Puglia 2 aprile 2014, n. 895
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Lecce — Sezione Prima
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2013, proposto da:
(A) di (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);
contro
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 22304/ATP del 29 agosto 2013 a firma del responsabile del Servizio urbanistica e gestione del territorio — Ufficio urbanistico del Comune di Manduria;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare: della delibera del C.s. di Manduria n. 75 del 27 maggio 2012 ad oggetto: "Installazione impianti eolici e fotovoltaici nel territorio di Manduria — determinazioni".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori (omissis), (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Manduria ha ordinato di non effettuare l'intervento di cui alla procedura abilitativa semplificata (PAS) proposta dalla società ricorrente, per la realizzazione di impianto minieolico della potenza di picco pari a 200 kW.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli articoli 6 Dlgs n. 28/2011 e 21 quinquies e nonies legge n. 241/1990; eccesso di potere per errore, illogicità, carenza istruttoria e motivazionale, violazione del principio del giusto affidamento; 2) violazione del Pptr sotto vari profili; violazione dell'articolo 6 Lr n. 20/2001; eccesso di potere per errore, illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa.
All'udienza del 19 marzo 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, per contrasto con le previsioni di cui all'articolo 6 Dlgs n. 28/2011.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 Dlgs n. 20/2011, "il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete".
Dispone poi il successivo comma 4 che: "il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita".
2.2. Tanto premesso, e venendo ora al caso in esame, emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha presentato al Comune di Manduria, in data 17 aprile 2013, procedura abilitativa semplificata relativa all'impianto in esame, accompagnata da relazione tecnica attestante la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la sua non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
All'evidenza, detta istanza doveva ritenersi completa a tale data, con la conseguenza che l'amministrazione avrebbe potuto far uso del potere inibitorio previsto dall'articolo 6 comma 4 Dlgs n. 20/2011 sino al 17 maggio 2013. In tal senso il Comune non ha operato, giungendo ad emettere l'ordine in esame soltanto in data 29 agosto 2013, quando si era oramai formato il titolo abilitativo per silentium.
2.3. Tale evenienza è contestata dall'amministrazione in ragione dell'assenza – all'epoca del deposito della Pas (17 aprile 2013) – del preventivo di connessione alla rete, dei calcoli statici, nonché dell'indicazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
Il rilievo è infondato, sol che si consideri che:
— per quel che attiene agli elaborati per la connessione alla rete, essi sono stati presentati dalla ricorrente (cfr. doc. n. 3 della produzione documentale depositata in data 20 dicembre 2013) già nell'aprile 2013, e pertanto in tempo utile ai fini della formazione, per silentium, del titolo abilitativo;
— per quel che attiene ai calcoli statici, nonché all'indicazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, trattasi di documentazione non richiesta ai fini della formazione del silenzio assenso – dovendo invece essere depositata prima dell'avvio dei lavori – sicché essa deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini in esame.
2.4. Alla luce di tali considerazioni, è evidente l'illegittimità dell'emanato ordine, essendo lo stesso stato emesso in un contesto temporale caratterizzato dalla già intervenuta formazione del silenzio assenso, e in assenza di esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere di autotutela previsto dall'articolo 21-nonies legge n. 241/1990. La quale ultima circostanza emerge chiaramente dal fatto che l'amministrazione non ha fatto alcun riferimento ai presupposti (interesse pubblico all'annullamento; sussistenza di ragionevole lasso di tempo; bilanciamento dell'interesse pubblico con quello del destinatario del provvedimento e di eventuali controinteressati) richiesti per il corretto esercizio del potere di autotutela, pretendendo invece, sulla base di rilievi concernenti il merito della pretesa azionata dal ricorrente, di inibire a quest'ultimo lo svolgimento di un'attività già assentita per silentium, essendo ampiamente decorso il termine all'uopo previsto dall'articolo 6 Dlgs n. 20/2011 (28/2011 – NdR).
2.5. Per tali ragioni, in accoglimento del primo motivo di gravame, e con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, va disposto annullamento dell'atto impugnato.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 2 aprile 2014.