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Delibera Autorità energia 25 giugno 2013, n. 273

Criteri di restituzione ai consumatori della componente di tariffa idrica in esito al referendum del 2011 per il periodo 21 luglio-21 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 25 giugno 2013, n. 273/2013/R/IDR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 26 giugno 2013)

Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 25 giugno 2013

Visti:

-la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/Ce), che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477), recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673), recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

— la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/1994), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

— la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/1995), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: Mtn), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

— il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 (di seguito: legge 42/2010) e, in particolare, l'articolo 1;

— le sentenze della Corte costituzionale n. 325 del 2010, n. 50 e n. 67 del 2013;

— la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;

— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (di seguito: Dpr 116/2011), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante "Approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11 recante "Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

— la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

— la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR o Mtt);

— il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13), in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;

— la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 38/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio" (di seguito: deliberazione 38/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria Cipe (Mtc)" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR).

Considerato che:

in materia di attribuzioni e di finalità

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

— l'articolo 10, comma 11, del decreto legge 70/2011 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";

— il Dpcm 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/2011, specifica, all'articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità perseguono altresì le seguenti finalità:

"a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce".

— l'articolo 2, comma 1, del medesimo Dpcm 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";

— a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (..) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse";

— l'articolo 3, comma 2, del Dpcm 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che "l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Considerato che:

per quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria

— la direttiva 2000/60/Ce prevede, all'articolo 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";

— la comunicazione COM(2000)477 afferma che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";

— la Commissione europea, con la recente comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", ha rimarcato l'importanza DEL disposto del citato articolo 9, della direttiva 2000/60/Ce, come anche interpretato dalla citata Comunicazione COM(2000)477, prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per la realizzazione di progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;

— con il Dpr 116/2011, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito";

— l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, come modificato dal richiamato Dpr 116/2011, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

— la Corte costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'articolo 154, comma 1, cit.] "la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'articolo 154 del Dlgs n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga";

— la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale ex multis nella sentenza n. 26 del 2011;

— tale principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 50 e n. 67 del 2013, anche con riferimento al quadro normativo successivo al citato referendum;

— l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"";

— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità:

— "c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

— d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

— e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

— f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";

— da ultimo, l'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Considerato che:

per quanto attiene all'attività fin qui svolta

— con la deliberazione 74/2012/R/IDR l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

— con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici e che, nell'ambito di tale processo di consultazione pubblica, sono stati organizzati, nel corso del mese di giugno, una serie di seminari al fine di illustrare i contenuti del citato documento per la consultazione e raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

— a seguito dell'analisi puntuale delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, l'Autorità ha pubblicato, in data 12 luglio 2012, l'ulteriore documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, con il quale è stata avviata una più specifica consultazione pubblica avente ad oggetto un metodo tariffario transitorio da applicarsi, anche nelle gestioni ex-Cipe, in relazione al primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia tenendo conto del periodo 2012 e 2013, con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013;

— al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere 267/2013, ha riscontrato che "l'Autorità, sulla base del descritto quadro normativo, ha avviato il procedimento per l'esercizio del potere tariffario assegnatole in materia di servizi idrici ed in specie per l'adozione del provvedimento tariffario transitorio a valere dal 1° gennaio 2012 ma con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013";

— nell'ambito del documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha altresì reso noto il proprio intendimento di operare, con riferimento al lasso temporale 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, in attuazione degli esiti referendari, nel rispetto del full cost recovery, il recupero della quota parte della remunerazione del capitale investito indebitamente versata dagli utenti finali, illustrando, al riguardo, alcuni criteri metodologici per pervenire all'individuazione della quota parte da restituire;

— con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;

— in esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo — che ha incluso lo svolgimento di seminari, numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti e l'organizzazione di una Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici, tenuta a Milano in data 3 dicembre 2012 — il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio Mtt per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con l'approvazione della deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio Mtc per le gestioni ex-Cipe e ha introdotto modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

— l'invio delle proposte tariffarie da parte degli Enti d'ambito o dei soggetti competenti era previsto entro il termine del 31 marzo, poi prorogato al 30 aprile 2013.

Considerato che:

per quanto attiene alla restituzione della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale

— il citato parere del Consiglio di Stato 267/2013 ha affermato che "il Dm 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011", precisando altresì che "Di tanto l'Autorità — fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi — terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari.";

— con la deliberazione 38/2013/R/IDR è stato avviato un procedimento per la determinazione:

a) dei criteri attraverso cui gli Enti d'ambito dovranno individuare, fermo restando il principio del full cost recovery, gli importi di remunerazione del capitale investito da restituire a ciascun utente in relazione al periodo 21 luglio 2011-31 dicembre 2011;

b) delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare concretamente la restituzione agli utenti finali dei suddetti importi;

c) delle modalità di verifica e approvazione, da parte dell'Autorità, delle determinazioni degli Enti d'ambito;

— nell'ambito del procedimento testé citato, nonché nell'ambito del procedimento di definizione del metodo tariffario transitorio in precedenza richiamato, sono state acquisite le osservazioni di diversi portatori d'interesse — Enti d'ambito, associazioni di consumatori, movimenti referendari, gestori, associazioni di gestori e singoli utenti – che hanno rappresentato, con riferimento al tema della restituzione della remunerazione del capitale per l'anno 2011, posizioni spesso dicotomiche;

— al riguardo, si segnalano:

  • le osservazioni di alcuni Enti d'ambito e di alcuni gestori che hanno dichiarato di non aver inserito in tariffa alcun importo a titolo di remunerazione del capitale (o di averlo inserito in misura inferiore a quanto previsto dal precedente MTN), da cui discenderebbe l'impossibilità di adottare meccanismi di restituzione da parte dei gestori operanti sul loro territorio o la necessità di applicarli parzialmente;
  • le osservazioni di alcuni gestori e associazioni di gestori, che negano la competenza dell'Autorità in materia e lamentano il mancato rispetto dei principi del legittimo affidamento e della copertura dei costi;
  • le osservazioni dei movimenti referendari e di alcune associazioni di consumatori che, al contrario, richiedono da subito la restituzione dell'intera quota corrispondente alla componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale investito, senza tener conto dei costi del gestore prima coperti da tale componente (ad esempio, gli oneri finanziari);
  • alcune specificazioni da parte dei gestori, relativamente ai costi sostenuti precedentemente coperti dalla componente remunerazione, con particolare riferimento ai costi finanziari, fiscali e della morosità, nonché, più in generale, alla problematica della definizione dei conguagli;
  • con riferimento alle tariffe Cipe, non trova applicazione la procedura di recupero attuativa dell'esito del referendum di cui al Dpr 116/2011, avendo tale referendum interessato una disposizione — l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 – estranea al sistema di regolazione tariffaria che ha trovato sino ad oggi applicazione nelle gestioni in parola.

Ritenuto che:

— l'esame delle osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 38/2013/R/IDR — al di là dei contributi informativi circa la non applicazione o applicazione parziale nel metodo precedente della componente di remunerazione del capitale, e al di là delle richieste informative degli utenti del servizio – abbia portato alle seguenti considerazioni:

  • le osservazioni formulate da alcuni gestori e associazioni di gestori volte a negare la competenza dell'Autorità in materia, o che lamentano la lesione del legittimo affidamento, non risultano fondate, anche alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere 267/2013, nel quale è stato chiarito che "il Dm 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità […] terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari";
  • le obiezioni degli stessi soggetti di cui al precedente alinea relative al mancato rispetto del principio della copertura dei costi appaiono, parimenti, destituite di fondamento, dal momento che si è dichiarato di voler assicurare la restituzione della componente di remunerazione del capitale al netto dei costi finanziari e fiscali;
  • le osservazioni dei movimenti referendari e di alcune associazioni di consumatori che richiedono la restituzione della remunerazione del capitale senza operare alcuna decurtazione, neppure a fronte di costi effettivamente sostenuti dal gestore e prima riconducibili a tale componente, non possono essere accolte, in quanto non tengono conto della normativa, comunitaria e nazionale, che impone da tempo il principio del full cost recovery;

— di conseguenza, appare opportuno confermare l'impianto della metodologia proposta in consultazione, con riguardo sia agli aspetti economici sia a quelli giuridici; tuttavia, attesa l'eterogeneità delle situazioni locali — testimoniata anche dai contributi ricevuti — appare preferibile definire criteri uniformi di determinazione e rimettere agli Enti d'ambito l'elaborazione di dettaglio del calcolo degli importi da restituire;

— in continuità metodologica con quanto proposto nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR e fermo restando il principio del full cost recovery, nell'ambito del periodo interessato (21 luglio-31 dicembre del 2011) per individuare gli importi di remunerazione da restituire a ciascun utente, si debba tener conto, quanto alle eventuali decurtazioni da detti importi, solo delle attività relative al servizio idrico integrato, escludendo pertanto tutte le altre eventualmente svolte dal gestore, nei termini che seguono:

˗ la remunerazione del capitale, prevista da ciascun Piano d'ambito o da altri documenti di pianificazione, dovrà essere riproporzionata in funzione degli importi fatturati nell'anno;

˗ gli oneri fiscali dovranno essere coperti in ragione dell'imposta effettivamente pagata, riproporzionata sui soli utili e sul solo costo del personale, derivante dalla gestione del servizio idrico integrato;

˗ gli oneri finanziari dovranno essere quelli effettivamente sostenuti e documentati dal gestore;

˗ per quanto attiene la problematica dei costi connessi alla svalutazione crediti si ritiene che, anche alla luce delle osservazioni ricevute, sia possibile considerare tale onere tra quelli ammissibili a copertura, laddove non riconducibile alle altre componenti della tariffa, limitatamente ad un valore quantificato secondo criteri di efficienza da parte degli Enti di ambito o dei soggetti competenti, in coerenza con l'impostazione adottata nella deliberazione 585/2012/R/IDR;

˗ l'importo da restituire dovrà essere rivalutato al 2013 applicando il tasso di inflazione, dal momento che il credito è maturato nel secondo semestre 2011;

˗ i costi relativi al capitale proprio non potranno essere considerati in questa sede, poiché, trattandosi di un intervento di restituzione straordinaria ex post circoscritto ad un periodo ben determinato, non appare utile determinare a posteriori una frontiera efficiente dei medesimi costi, non potendosi indurre i benefici propri di una regolazione incentivante, idonea a promuovere scelte efficienti o comunque tale da ridurre gli oneri complessivi per l'utenza finale;

— con riferimento agli aspetti procedurali:

  • gli Enti d'ambito debbano comunicare previamente all'Autorità, per le opportune verifiche, gli importi da restituire sulla base delle tariffe in vigore nel 2011 e dei criteri fissati dall'Autorità, con adeguata motivazione;
  • che nel novero dei soggetti interessati dalla restituzione debbano essere ricompresi, non solo i gestori che applicavano il Mtn nell'anno 2011, ma anche tutti i soggetti per i quali il Mtn abbia costituito la base di calcolo dei relativi ricavi (es. metodo regionale Emilia Romagna, grossisti)

 

Delibera

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento si applica a tutte le gestioni che, in tutto o in parte il periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011, applicavano, per il calcolo dei ricavi regolati, uno dei seguenti metodi tariffari:

a) metodo tariffario normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 1 agosto 1996 (Mtn);

b) metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49, come modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 13 dicembre 2007, n. 274 (Metodo Emilia Romagna).

1.2 La restituzione, di cui al presente provvedimento, avviene a favore delle utenze domestiche; gli Enti di ambito o i soggetti competenti possono individuare eventuali ulteriori categorie di beneficiari, dandone adeguata motivazione.

1.3 Entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli Enti d'ambito o i soggetti competenti per la predisposizione tariffaria, trasmettono all'Autorità, per le verifiche di cui al comma 2.5, il calcolo dell'ammontare di remunerazione del capitale relativo al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 da restituire agli utenti, individuato secondo i criteri di cui al successivo articolo 2. La trasmissione dovrà essere effettuata in formato elettronico all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it, indicando come oggetto "Restituzione remunerazione capitale 2011" e allegando una relazione di accompagnamento e i relativi file di calcolo.

1.4 Qualora gli Enti di ambito o i soggetti competenti non provvedano alla trasmissione secondo le modalità previste, l'Autorità esercita, conformemente alla normativa vigente, il potere sostitutivo. In tal caso si applica la disposizione di cui al comma 6.9, della deliberazione 585/2012/R/IDR.

Articolo 2

Criteri per la determinazione dell'ammontare da restituire

2.1 La determinazione dell'ammontare da restituire avviene in base al complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi.

2.2 La remunerazione del capitale, determinata ai sensi dell'articolo 3.3, del Mtn, ovvero in applicazione dell'articolo 8, del Metodo Emilia Romagna, prevista da ciascun Piano d'ambito o da altri documenti di pianificazione, deve essere riproporzionata in funzione degli importi fatturati relativi al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011.

2.3 Dall'ammontare di cui al precedente comma possono essere detratte, laddove non già incluse in altre componenti della tariffa, le seguenti voci di costo, riferite al solo servizio idrico integrato e dunque escludendo le altre attività eventualmente svolte dal gestore, riproporzionate sul periodo interessato 21 luglio-31 dicembre 2011:

i) gli oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata, riproporzionati sul solo risultato di esercizio e sul solo costo del personale derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato oggetto dei metodi tariffari di cui al comma 1.1;

ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, per il servizio idrico integrato;

iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'ambito o del soggetto competente.

2.4 L'ammontare risultante dalla sottrazione dell'importo calcolato in base al comma 2.3, dall'importo determinato secondo il comma 2.2, deve essere rivalutato applicando i tassi di inflazione 2012 e 2013 previsti dal Mtt e diviso per il numero di utenze domestiche, eventualmente espresso nel numero di quote fisse applicate.

2.5 L'Autorità verifica la coerenza, con i criteri di cui al presente articolo, del calcolo proposto dagli Enti d'ambito o dai soggetti competenti, esprimendo eventuali rilievi entro 60 giorni dal ricevimento di quanto previsto al comma 1.3. Decorso tale termine e in assenza della comunicazione di rilievi da parte dell'Autorità, il gestore restituisce agli utenti gli importi calcolati dagli Enti di ambito o dai soggetti competenti nel primo documento di fatturazione utile, dando evidenza dell'importo restituito.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

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