Dpcm 14 marzo 2014
Ilva - Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria - Attuazione Dl 61/2013
Ultima versione disponibile al 12/12/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 14 marzo 2014
(Gu 8 maggio 2014 n. 105)
Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Gazzetta ufficiale — serie generale — n. 282 del 3 dicembre 2012), convertito con modificazioni nella dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 recante: "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che prevede la possibilità di proseguire l'esercizio temporaneo (fino a 36 mesi) di stabilimenti produttivi di interesse strategico nazionale, qualifica riconosciuta per legge all'Ilva Spa di Taranto, ai fini della completa attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (Aia);
Visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, recante: "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale." che dispone e disciplina, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento Ilva Spa di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia);
Visto il Dpcm del 5 giugno 2013 con cui, in attuazione del predetto decreto, il dott. Enrico Bondi è stato nominato Commissario straordinario per la società Ilva Spa;
Visto il Dm n. 183 del 17 giugno 2013 con cui il prof. Edo Ronchi è nominato sub-Commissario per la società Ilva Spa;
Visto in particolare, l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 a tenore del quale "Contestualmente alla nomina del Commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il Commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'Aia Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della Regione e degli Enti locali interessati, a cura del Commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato";
Visto altresì l'articolo 1, comma 7, del citato decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 come modificato dal decreto legge n. 136 del 2013 e dalla relativa legge di conversione, a tenore del quale "Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta, e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della Regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quaranta cinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'Aia, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'Aia non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'Aia in corso di validità, ma legittima la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.";
Visto il decreto ministeriale n. 211 del 15 luglio 2013 di nomina dei componenti del Comitato di esperti incaricato della redazione del piano;
Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che all'articolo 12 introduce modifiche al decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, in particolare per l'autorizzazione delle nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la disciplina della gestione dei rifiuti;
Visto lo schema di piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria datato il 15 settembre 2013 e presentato il 27 settembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61;
Rilevato che detto schema di piano è stato sottoposto a consultazione pubblica dall'11 ottobre all'11 novembre 2013 mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché attraverso link sui siti web della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e del Comune di Statte (nota 30 settembre 2013 prot. 0046410/Gab e nota 11 ottobre 2013 prot. 0047476/Gab);
Vista la proposta di piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013 redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, valutate le osservazioni pervenute nella fase di consultazione prevista nel medesimo articolo;
Vista la nota n. Dir. 464/2013 del 13/12/2013 con cui il Commissario straordinario ha trasmesso osservazioni sulla proposta di piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61;
Viste le note del 12 febbraio 2014 e del 17 febbraio 2014, con la quale il sub-Commissario Ilva, d'intesa con il Commissario straordinario ha inviato ulteriori osservazioni sulla proposta di piano;
Vista la nota n. 5526 del 20 dicembre 2013 con cui la Regione Puglia ha trasmesso il parere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, sulla proposta di piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del 21 novembre 2013, redatto dal Comitato di esperti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61;
Considerato che, in attuazione dell'articolo 12, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub Commissario, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico della società Ilva Spa di Taranto e che, pertanto, tutti gli elementi relativi contenuti nel piano del Comitato di esperti dovranno essere esaminati dal sub Commissario nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del sopra citato decreto ministeriale;
Considerato che, l'articolo 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, stabilisce la disciplina per la realizzazione di interventi previsti dall'Aia e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria in aree ricadenti in area SIN, pertanto gli elementi contenuti nel piano e relativi a tali interventi sono superati dalla suddetta disciplina;
Considerato che per quanto attiene agli aspetti correlati alla valutazione del danno sanitario (Vds), la proposta di piano riconosce espressamente che con il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, l'istituto è stato esteso agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui figura quello dell'Ilva di Taranto, e che con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, è stato poi stabilito che i rapporti di Vds, che legittimano eventualmente la Regione a richiedere il riesame dell'Aia, si devono conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (pubblicato sulla Gu n. 197 del 23.08.2013) e che, conseguentemente, le azioni in materia indicate nel piano ambientale potranno costituire un contributo ad una migliore valutazione degli aspetti sanitari e come tali potranno essere valutate in tale sede;
Considerato a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dal decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, con l'entrata in vigore del presente decreto sono conclusi tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'Aia del 4 agosto 2011 e dall'Aia del 26 ottobre 2012 come dettagliati nella parte dispositiva, con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano;
Considerata la necessità di armonizzare le tempistiche proposte dal Comitato di esperti nel documento del 21 novembre 2013, e di indicare i relativi termini a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014 n. 6, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, in relazione alla tempistica per la conclusione degli interventi;
Ritenuto che i termini previsti dal piano ambientale per la realizzazione degli interventi non debbano intendersi comprensivi dei tempi che risulteranno necessari alle autorità pubbliche per rilasciare le prescritte autorizzazioni, in quanto non imputabili alla gestione commissariale, restando fermo il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni legge 3 agosto 2013, n. 89;
Ritenuto che tutte le indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013 che riguardano misure relative a impianti allo stato non in esercizio o per i quali è prevista una fermata, dovranno essere valutate dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni;
Considerato che Ilva Spa ha presentato in data 25 ottobre 2013, come previsto al punto UA16 della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013, l'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, versione 2013, ed è stata avviata l'istruttoria tecnica a cura del Ctr Puglia in data 21 novembre 2013;
Considerato che Ilva Spa ha presentato con nota n. Dir. 444/2013 del 29 novembre 2013 il progetto di gestione delle acque meteoriche degli sporgenti marittimi, come previsto al punto UA8 della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013;
Ritenuto che il piano ambientale deve prevedere misure definite e certe nelle loro modalità di applicazione, non essendone altrimenti possibile l'implementazione nel piano industriale e che pertanto tutte le indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013 che rinviino a successive valutazioni o che non siano comunque compiutamente definite nella formulazione non possono essere ritenute prescrittive;
Considerato che l'articolo 3, comma 3, quarto trattino del decreto di Aia del 26 ottobre 2012, prevede la revisione del piano di monitoraggio e controllo, e che pertanto le indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21 novembre 2013 che attengono a tali aspetti dovranno essere valutate in maniera organica all'interno di tale riesame;
Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, in relazione alla possibilità che i contenuti del piano ambientale possano essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Decreta:
Articolo 1
Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
1. Alla luce di quanto indicato nei precedenti considerato, è approvato il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, nel seguito piano ambientale, come riportato in allegato.
Articolo 2
Conclusione dei procedimenti di riesame e modifiche
1. Il riesame previsto dal decreto di Aia del 26/10/2012, di cui al procedimento Id 90/295 per la parte inerente a discariche interne e gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, nonché i procedimenti Id 90/457 (gestione dei rifiuti — garanzie finanziarie) e Id 90/333/469 (riutilizzo materiali nei processi termici) sono da ritenersi conclusi con il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub Commissario. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche, nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva Spa saranno quindi individuate conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Pertanto gli elementi di cui ai seguenti punti della proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, dovranno essere esaminati nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla norma sopra citata:
le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di Aia del 4/8/2011: P123, P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143, P172, P197, P201, P203, P204, P205, P206, P207 (con riferimento alla codificazione del documento di aggiornamento periodico (Dap) redatto da Ilva Spa);
le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del decreto di Aia del 26/10/2012: 22, 23, 24;
le prescrizioni inerenti azioni di conformità normativa:
UA1: Autorizzazione e gestione di nuovi impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
UA2: Rifiuti liquidi: interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7
UA3: Rimozione dei fanghi dai canali.
UA4: Area Serbatoio 92 (residui di combustibile e fanghi di dragaggio): dismissione dell'area
UA5: Discarica "Due Mari" (discarica per rifiuti non pericolosi, esaurita): esecuzione del Progetto di chiusura della discarica.
UA5bis: Aree di deposito temporaneo di rifiuti
UA6: Recupero ambientale delle aree di cava
UA25: Discarica "ex Cementir" (discarica per rifiuti non pericolosi, in esaurimento)
UA27: Aree sequestrate di deposito Pneumatici Fuori Uso
UA28: Aree sequestrate di deposito Traversine e Legno
2. Il riesame previsto dal decreto di Aia del 26/10/2012 di cui al procedimento Id 90/295 per la parte inerente alla gestione delle acque è da ritenersi concluso. Per le modalità di gestione delle acque si rimanda alle previsioni di cui ai punti UA7, UA8-UA26, UA9, UA10 e UA11 della parte III del piano ambientale.
3. Ai fini del riesame previsto dal decreto di Aia del 26/10/2012 per le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, non essendo presenti in merito le necessarie indicazioni nella proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, Ilva Spa dovrà presentare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale, una proposta organica di miglioramento ambientale. Tale proposta dovrà tenere conto anche delle modifiche di cui ai procedimenti Id 90/472 e Id 90/599 che sono da ritenersi conclusi.
4. Per il riesame previsto dal decreto di Aia del 26/10/2012 in merito al sistema di gestione ambientale si rimanda alle previsioni di cui al punto UA15 della parte III del piano ambientale.
5. Il riesame previsto all'articolo 3, comma 3, primo trattino, del decreto di Aia del 26/10/2012, potrà essere avviato solo dopo la definizione del documento sulla valutazione del danno sanitario sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 24 aprile 2013 recante "Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231", in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
6. Il riesame previsto dall'articolo 3, comma 3, terzo trattino, del decreto di Aia del 26/10/2012, in attuazione della prescrizione n. 1, per la copertura dei parchi primari, minerali e fossili, è assorbito dalla procedura di cui al punto 1 della parte II del piano ambientale.
7. Per il riesame previsto dall'articolo 3, comma 3, quarto trattino del decreto di Aia del 26/10/2012, in ordine alla revisione del piano di monitoraggio e controllo, Ilva Spa dovrà presentare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano ambientale una proposta organica che dovrà tenere conto delle risultanze emerse dalle attività di monitoraggio condotte in attuazione dell'Aia, nonché delle indicazioni della proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013 riguardanti tali aspetti. Le prescrizioni da 85 a 94 del parere istruttorio del decreto di riesame di Aia del 26/10/2012, che riguardano il monitoraggio e controllo, potranno essere valutate nell'ambito del suddetto riesame.
Articolo 3
Raccomandazioni per la predisposizioni del piano industriale
1. Il Commissario straordinario considererà, nell'ambito della predisposizione del piano industriale, innovazioni tecnologiche tese all'eliminazione o comunque alla sostanziale riduzione della fase di produzione del coke, e dell'uso dello stesso tramite:
uso di materia prima ferrosa costituita da ferro preridotto acquisito dall'esterno o anche della Direct Reduction, che comporta il trattamento del minerale di ferro con gas naturale;
tecnologia di Smelting Reduction (Corex — Finex).
2. Il Commissario straordinario preciserà, nell'ambito della predisposizione del piano industriale, la tempistica per la definizione dei progetti definitivi per gli interventi riportati nel piano ambientale nonché la puntuale previsione della ripartenza degli impianti, con particolare riferimento alle prescrizione n. 16 e n. 49 del decreto di Aia del 26 ottobre 2012. Il riavvio di impianti non in esercizio o per i quali è prevista una fermata, dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
3. Il Commissario straordinario effettuerà nell'ambito della predisposizione del piano industriale un'analisi dei costi di tutti gli interventi previsti dal piano ambientale.
Articolo 4
Entrata in vigore e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al giudice amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.
Roma, 14 marzo 2014
Allegato
(Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)
Disposizioni generali
1. Tutti i termini indicati nel presente Piano per i quali non è prevista una diversa decorrenza si intendono decorrenti dall'entrata in vigore del Dpcm di approvazione del presente piano.
2. Tutte le prescrizioni del decreto di Aia del 4/8/2011 e del decreto di Aia del 26/10/2012, non modificate dal presente Piano si intendono confermate.
3. Nel presente Piano:
nella parte I si fa riferimento alla codificazione del documento di aggiornamento periodico (Dap) riferito al decreto di Aia del 4/8/2011 redatto da Ilva S.p.a;
nella parte II si fa riferimento alla numerazione delle prescrizioni di cui al decreto di Aia del 26/10/2012;
nella parte III si fa riferimento ai codici attribuiti alle misure dal Commissario straordinario dell'Ilva nelle proprie osservazioni in data 13/12/2013.
Parte I. Attuazione del decreto di Aia del 4/08/2011
Le seguenti prescrizioni del decreto di Aia del 4/08/2011 (con riferimento alla codificazione del documento di aggiornamento periodico (Dap) redatto da Ilva Spa) sono da intendersi modificate come di seguito riportato.
T1. I tempi di esecuzione dell'intervento sono fissati in 24 mesi dalla stipula dei previsti accordi con la Regione Puglia.
T26. a) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'Ilva Spa dovrà presentare un programma di riuso e ricircolo di acque dolci, definendone potenzialità, obiettivi, tempistiche e modalità di intervento.
b) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'Ilva Spa dovrà presentare uno studio per verificare l'impatto che il prelievo dal Mar Piccolo determina sull'ecosistema marino e l'opportunità o meno che tale prelievo venga effettuato fuori rada.
P76. Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'Ilva Spa dovrà presentare all'Autorità di controllo un riscontro dell'avvenuta installazione di
un post-combustore per l'abbattimento dei COT sul camino E733, come da procedimento Id 90/599 che è da ritenersi concluso, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del Dpcm di approvazione del presente piano.
P77. Gli interventi saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
AF8. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'Ilva Spa dovrà presentare all'Autorità di controllo un riscontro dell'avvenuta adozione di un sistema per la limitazione delle emissioni diffuse dallo scarico delle sacche a polvere AFO/2.
Parte II. Attuazione del decreto di Aia del 26/10/2012
Le prescrizioni numero: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16c, 16d, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70d, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82 e 83 rimangono invariate.
Le prescrizioni da 85 a 94 che attengono all'implementazione del piano di monitoraggio e controllo saranno oggetto del riesame del piano stesso, previsto dall'articolo 3, comma 3, quarto trattino, del decreto di Aia del 26/10/2012.
Le prescrizioni seguenti sono modificate come di seguito riportato.
1. La completa copertura dei parchi primari avverrà con la seguente tempistica:
Parco Minerale: entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'Ilva Spa dovrà presentare il progetto definitivo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie. I lavori saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
Parco Fossile: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'Ilva Spa dovrà presentare il progetto definitivo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie. I lavori saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
4. L'intervento di copertura del Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud, dovrà concludersi entro 20 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
Con riferimento all'intervento di copertura dei Parchi Calcare Area 2 e Area 5, il procedimento in corso Id 90/333/656 riferito al sistema di bagnatura è da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui alla nota Dva-2013-26919 del 22/11/2013. L'intervento di copertura sarà concluso entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89.
Con riferimento all'intervento di copertura del Parco Loppa, procedimento in corso Id 90/333/673 riferito al sistema di bagnatura è da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui alla nota Dva-2013-26919 del 22/11/2013. L'intervento di copertura sarà concluso entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89.
Riguardo l'intervento per la copertura del parco Nord coke, visto quanto rappresentato da Ilva Spa con nota n. Dir. 428/2013 del 22/11/2013 in relazione alla rinuncia al progetto di copertura, il procedimento in corso Id 90/333/655 è da ritenersi concluso. L'area dovrà essere liberata dal materiale presente entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano.
5. Per la movimentazione dei materiali trasportati via mare, dovranno essere installate benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:
scaricatore A e B entro 5 mesi;
scaricatore C: entro 8 mesi;
scaricatore D: entro 11 mesi;
scaricatore E: entro 14 mesi;
scaricatore F: entro 17 mesi.
6. Per la realizzazione dell'intervento di chiusura completa dei nastri, dovranno essere rispettate le seguenti percentuali di copertura riferite alla lunghezza totale complessiva di tutti i nastri, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:
35% entro 1 mese;
55% entro 10 mesi;
75% entro 19 mesi;
100% entro 28 mesi.
13 — 29. Per quanto riguarda tutte le operazioni previste nel caso di wind days si è ritenuto anche con riferimento ad una valutazione in merito svolta durante l'analisi delle prescrizioni sviluppata con l'Ente di controllo che il riferimento rispetto a cui implementare le azioni previste per ciascuna delle prescrizioni associate vada interpretato come giornata tipo dello stabilimento in marcia al limite consentito dal decreto di Aia del 26/10/2012.
16.a) Fermata AFO/1: il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
16.b) Gli interventi previsti sull'AFO/2, dovranno essere completati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
16.e) Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
16.f) Fermata batterie 9-10: i lavori previsti per la batteria 9 saranno conclusi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. I lavori previsti per la batteria 10 saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
16.g) — 60 — 62. AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano. Per quanto attiene i procedimenti in corso Id 90/333/489 e Id 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.
16.h) — 70c. Per quanto concerne l'area Gestione Rottami Ferrosi e svuotamento paiole (GRF) entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano sarà installato un sistema a cappe mobili, come misura transitoria. I lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento scorie di Acciaieria — BSSF saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il procedimento in corso Id 90/333/600 è da ritenersi concluso.
Per quanto concerne l'area Impianto Rottame Ferroso (IRF), nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il Gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota Dir 424/2013 del 20/11/2013 nel rispetto dei cronoprogrammi allegati.
16.i) — 40 — 51 — 58 — 65 — 67. Per quanto concerne la chiusura degli edifici il Gestore si dovrà attenere alla seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:
5 edifici entro 2 mesi;
5 edifici entro 8 mesi;
9 edifici entro 15 mesi.
16.l). Le procedure per la fermata della Batteria 11 devono essere avviate entro 17 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano al fine di garantire la completa fermata entro 19 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
16.m). Gli interventi strutturali previsti per le Batteria 7-8 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 13 mesi.
16.n). La fermata dell'AFO/5 dovrà avvenire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di Ilva Spa nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
16.o). Gli interventi strutturali previsti per la Batteria 12 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 22 mesi.
27. Il procedimento in corso Id 90/333/532 per adempimento prescrizione dismissioni parti di stabilimento è da ritenersi concluso alla luce del cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 288/2013 del 14/08/2013.
36. Per quanto concerne la riduzione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas di cokeria Ilva Spa, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà concludere gli interventi di cui alla nota Dir. 133/2013 del 24/04/2013.
37. Con nota Dir. 316/2013 del 17/09/2013, Ilva Spa ha trasmesso un nuovo studio di fattibilità per la riduzione delle emissioni diffuse nel trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico per le batterie 7-8-9-10-11-12, in cui ha dichiarato che la soluzione tecnica proposta è "fattibile" dal punto di vista tecnico e atta a garantire il raggiungimento dell'obbiettivo ambientale previsto dalla prescrizione n. 37 del decreto di riesame dell'Aia del 26/10/2012, come richiesto con nota n. Dva-2013-13959 del 14/06/2013. Il procedimento n. Id 90/333/674 per adempimento prescrizione è da ritenersi concluso, con la seguente prescrizione:
Ilva Spa dovrà presentare entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, il progetto definitivo degli interventi previsti per il primo step relativo alle batterie 7-8 di cui alla nota n. Dir. 316/2013 del 17/09/2013.
42. Il rispetto post-adeguamento del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 sarà garantito mediante l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:
Batterie 9-10 entro 13 mesi;
Batterie 7-8 entro 17 mesi;
Batteria 12 entro 19 mesi.
Il rispetto post-adeguamento del limite per il parametro SOx di 200 mg/Nm3 dovrà essere garantito nelle condizioni di normale esercizio. Durante i periodi di insufficienza di gas AFO per fermata degli altiforni, nonché nei periodi di avvio delle batterie, durante i quali l'alimentazione avvenga unicamente a gas coke, dovrà comunque esere garantito il prescritto valore di emissione per il parametro SOx di 400 mg/Nm3 ai camini della cokefazione.
49. Il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke sarà garantito mediante adeguamento del sistema di spegnimento, con la seguente tempistica:
doccia 4 (batterie 7-8) e doccia 7 (batteria 12) i lavori saranno conclusi entro 27 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano;
doccia 6: la fermata dell'impianto dovrà avvenire nei termini previsti per la batteria 11.
Il progetto per il raggiungimento del limite di 20 mg/Nm3 sarà elaborato entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89.
54. L'intervento per l'installazione di nuovi filtri a tessuto sarà completato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
70a. L'intervento deve essere concluso entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
70b. L'intervento per l'installazione di un nuovo filtro a tessuto a servizio dei convertitori ACC/1 sarà concluso entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
77. Il procedimento in corso Id 90/333/537 di verifica dell'adempimento della prescrizione è da ritenersi concluso. Seguirà apposita ispezione da parte dell'Autorità di controllo.
79. L'intervento per la regolazione e conduzione ottimale delle torce mediante arrichimento a metano per l'ACC/1 sarà concluso entro 1 mese e per l'ACC/2 sarà concluso entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
84. Entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano sarà implementato il Sistema di Gestione Ambientale con specifiche procedure.
Parte III. Ulteriori azioni per garantire la conformità alle prescrizioni di legge e all'Aia
Gestione delle acque UA7: Parchi primari, parchi loppa, agglomerato Nord e Sud, parchi OMO, parco calcare
Deve essere predisposta una progettazione relativa alla raccolta separata delle acque di prima pioggia delle coperture. Il trattamento deve avvenire in idoneo impianto di depurazione. La progettazione e la realizzazione degli interventi sono connessi con le attività previste per la copertura dei parchi (cfr. prescrizioni n. 1 e n. 4 dell'Aia del 26/10/2012). L'ultimazione degli interventi deve avvenire entro i tempi di realizzazione delle coperture dei parchi.
UA8 e UA26: Sporgenti marittimi e relative pertinenze
Predisposizione di un programma di intervento finalizzato al dissequestro dell'area che preveda:
predisposizione di un piano di caratterizzazione degli sporgenti e delle calate;
istanza all'Autorità Giudiziaria per l'ottenimento del dissequestro dell'area secondo le modalità di cui all'articolo 247 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
nel caso di ottenimento di autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e acquisite le ulteriori autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, esecuzione dell'intervento di caratterizzazione;
realizzazione delle opere di raccolta e di trattamento acque meteoriche, in conformità al progetto presentato con nota n. Dir. 444/2013 del 29/11/2013;
eventuale esecuzione di intervento di bonifica a valle della caratterizzazione.
Il completamento delle attività di caratterizzazione e delle opere di gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire entro 16 mesi dal rilascio delle autorizzazioni necessarie.
UA9: Area delle lavorazioni a caldo (aree coke, sottoprodotti, aree AFO, ACC1 e 2 e relativi forni a calce)
Deve essere effettuata la raccolta e invio a trattamento in idonei impianti di depurazione di tutte le acque meteoriche.
Gli interventi seguiranno un avanzamento in base alla percentuale della superficie complessiva:
50% entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano;
100% entro 27 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
UA10: Aree da impermeabilizzare (area GRF — gestione rifiuti ferrosi, area SEA — servizio discariche, area IRF — impianto recupero ferrosi).
Deve essere effettuata l'impermeabilizzazione delle superfici e la raccolta delle acque meteoriche e di bagnatura-raffreddamento e trattamento in idoneo impianto di depurazione.
Gli interventi seguiranno un avanzamento in base alla percentuale della superficie complessiva:
50% entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano;
100% entro 27 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.
UA11: Adeguamento ai limiti normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del Dlgs 152/2006) per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi ed a quelli previsti dalle Bat Conclusions di settore.
Per gli scarichi idrici degli impianti, Ilva Spa dovrà predisporre, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, uno studio di Fattibilità e un Piano degli interventi finalizzati a raggiungere i limiti della Tabella 3, Allegato V alla Parte III del Dlgs 152/06 per le sostanze pericolose agli scarichi di processo e per l'applicazione delle Bat-Conclusions del 28 febbraio 2012 prima della loro immissione nella rete fognaria.
La progettazione e l'esecuzione degli interventi deve concludersi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89.
Sistema di Gestione Energetica
UA12: Audit energetico dello stabilimento
Ilva Spa, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà completare la predisposizione del Bilancio Energetico, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia Spa
UA13: Misure per la riduzione dei consumi energetici
Ilva Spa, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà predisporre un Programma di efficientamento energetico atto ad esercire lo stabilimento secondo criteri di elevata efficienza energetica, secondo i principi delle Bat, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia Spa
Gli interventi di cui al programma di efficientamento dovranno essere realizzati entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89.
UA14: Miglioramento del Sistema di Gestione Energetico
Ilva Spa, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, deve ottimizzare il Sistema di Gestione Energetico attraverso il perfezionamento delle azioni gestionali programmate, delle procedure operative, dei sistemi di documentazione e di registrazione previsti dal Sge, anche mediante l'ottimizzazione della struttura organizzativa di riferimento, tenendo conto delle connessioni con la centrale termoelettrica Taranto Energia Spa Sistema di Gestione Ambientale
UA15: Revisione e riorganizzazione del Sga
Ilva Spa, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano dovrà effettuare la verifica, l'adeguamento, il riordino, l'integrazione di competenze, personale e dotazioni tecniche e di budget, se necessarie, al fine di disporre di una struttura organizzativa aziendale ambientale operative e idonea all'attuazione delle disposizioni dell'Aia, del presente Piano e in generale delle disposizioni in materia di tutela ambientale in grado di garantire l'ottemperanza alle prescrizioni di legge e di buona prassi.
Rischi di incidente rilevante
UA17: Aggiornamento del Piano di Emergenza Interno (ex articolo 11 Dlgs 334/99 e smi).
Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, sarà aggiornato il Piano di Emergenza Interno (Pei), ex articolo 11 Dlgs 334/99 e s.m.i., tenendo conto delle modifiche avvenute nel ciclo produttivi, nei servizi di emergenza, nonché dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante: come prescritto dalla norma, il Pei deve essere aggiornato con cadenza triennale.
UA18: Verifica del livello di conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, sarà effettuata la verifica del livello di conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti ai requisiti del Dm 9/8/2000.
UA19: Formazione dei livelli apicali Ilva.
Entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà essere conclusa la fase di progettazione, programmazione e svolgimento di specifici corsi di formazione diretti ai livelli apicali sui rischi di incidente rilevante secondo quanto previsto dal Dm 16/03/1998.
UA20: Certificazione Prevenzione Incendi.
L'attività istruttoria per l'espletamento delle procedure per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi prevede:
entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: la verifica e l'eventuale aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendio delle aree produttive in cui è stato suddiviso lo stabilimento;
entro 23 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano la verifica di conformità di ogni attività soggetta presente nell'area e l'attuazione di specifici piani di miglioramento per l'eventuale adeguamento alle normative di settore;
entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'approntamento per ogni area produttiva di fascicoli tecnici attestanti la conformità di ogni attività soggetta presente nell'area per la conseguente richiesta di rilascio della certificazione. Interventi relativi alla tematica acustica
UA21: Interventi relativi alla tematica acustica
Come indicato da Arpa Puglia, si confermano le previsioni di cui all'Aia del 4/8/2011, alla luce delle tecniche per la gestione dell'impatto acustico, di cui al punto 18 del documento Bat Conclusions: lo studio indicato nelle prescrizioni riportate al paragrafo 9.5 dovrà essere utilizzato anche ai fini di una corretta ed esaustiva applicazione delle Bat all'intero stabilimento, individuando per ogni lavorazione/attività la/le Bat più adeguata/e alla riduzione alla rumorosità prodotta, illustrando, per ogni impianto, le motivazioni della scelta di tipologia di interventi di mitigazione adottato e del livello di abbattimento conseguito.
Deve essere inoltre garantito il rispetto del criterio differenziale per la verifica dei valori limite di immissione in prossimità dei ricettori: la frequenza per l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico è biennale, salvo modifiche sostanziali agli impianti o eventuali criticità riscontrate dalle Autorità di controllo. Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
UA22: Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Impostare un modello integrato di organizzazione e gestione che assicuri il governo integrato e il coordinamento delle misure previste dal Dlgs 81/2008, con quelle indicate dal Dlgs 334/99 e dalla normativa sulla prevenzione incendi.
In relazione alle previsioni del Dlgs 81/2008 e s.m.i. si indicano alcune attività di particolare rilievo:
revisione e continuo aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione;
revisione e continuo adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi alle trasformazioni in atto;
verifica della conformità e adeguamento degli ambienti di lavoro ai requisiti minimi di cui all'Allegato IV del Dlgs 81/2008 e s.m.i, nonché all'articolo 63 "Requisiti di salute e sicurezza";
aggiornamento tempestivo dei contenuti della informazione ai lavoratori, della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e dell'addestramento;
verifica ed eventuale aggiornamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria, anche alla luce dei risultati delle campagne di monitoraggio ambientale e biologico;
revisione e aggiornamento del sistema di gestione delle emergenze e di prevenzione incendi;
verifica della produzione, revisione e aggiornamento delle Procedure Operative di Sicurezza da parte delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili;
verifica della produzione, revisione e aggiornamento di Procedure Operative per garantire che eventuali attività sperimentali messe in atto siano condotte con modalità operative e in condizioni igienico-sanitarie tali da assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tutte le indicazioni formulate devono formare specifiche procedure operative.
Tali indicazioni rappresentano obblighi di legge sanciti dal Dlgs 81/2008 e si ritiene che le stesse, laddove non ottemperate, debbano essere realizzate con immediatezza. Aspetti di valutazione
Valutazione e gestione di specifici aspetti:
possibilità di formazione di atmosfere esplosive in presenza di ambienti resi confinati (chiusura capannoni, nastri trasportatori, ecc.) all'interno dei quali si movimentino o manipoli sostanze pulverulente e infiammabili;
igiene del lavoro all'interno degli ambienti confinati che si verranno a creare per la copertura/confinamento dei cumuli di materie prime e prodotti pulverulenti;
presenza di amianto all'interno dello stabilimento.
UA23: Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro — "Protocollo Operativo di Sicurezza".
Deve essere assicurato ogni supporto utile alle attività che le istituzioni vorranno promuovere in tale contesto, documentando le attività attraverso specifici report periodici da concordare con gli Enti pubblici.
Il protocollo, sottoscritto in data 11 novembre 2013, prevede l'attuazione di una serie di azioni:
Attività Formative
Attività di Monitoraggio e Controllo sulle lavorazioni e sulle attività
Attività di Monitoraggio degli eventi incidentali
Monitoraggio delle lavorazioni e delle attività svolte dalle Imprese appaltatrici nell'ambito del presente piano.
UA24: Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro — Rls
Deve essere valutata l'implementazione del numero di Rls di Sito Produttivo, anche suddividendo lo stabilimento in macroaree ricalcando in parte il criterio topografico e funzionale/organizzativo che sta alla base del nuovo modello di organizzazione aziendale per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.