Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ue 2014/227/Ue

Biocidi - Non approvazione di alcuni principi attivi

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 24 aprile 2014, n. 2014/227/Ue

(Guue 25 aprile 2014 n. L 124)

Decisione concernente la non approvazione di taluni principi attivi biocidi a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1451/2007 della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

(2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1451/2007.

(3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.

(4) Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per uno o più sostanze e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo o si sono ritirate.

(5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (Ce) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno approvare le sostanze e i tipi di prodotto in questione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) n. 528/2012.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato della presente decisione non sono approvate per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014

 

Allegato

Sostanze e tipi di prodotti non aprovati

Denominazione Numero CE Numero CAS Tipo di prodotto Stato membro relatore
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame - 312600-89-8 7 AT
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame - 312600-89-8 9 AT
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame - 312600-89-8 10 AT
Acido nonanoico 203-931-2 112-05-0 10 AT
Glutarale 203-856-5 111-30-8 1 FI
Glutarale 203-856-5 111-30-8 13 FI
Ossido di diargento 243-957-1 20667-12-3 11 SE
4,4-dimetilossazolidina 257-048-2 51200-87-4 6 UK
4,4-dimetilossazolidina 257-048-2 51200-87-4 12 UK
4,4-dimetilossazolidina 257-048-2 51200-87-4 13 UK
2-butanone, perossido 215-661-2 1338-23-4 3 HU
2-butanone, perossido 215-661-2 1338-23-4 6 HU
Acroleina polimero con formaldeide Polimero 26781-23-7 3 HU
Cloruro d'argento 232-033-3 7783-90-6 3 SE
Cloruro d'argento 232-033-3 7783-90-6 4 SE
Cloruro d'argento 232-033-3 7783-90-6 5 SE
Cloruro d'argento 232-033-3 7783-90-6 13 SE
Pino, estratto 304-455-9 94266-48-5 10 LV
Triclosano 222-182-2 3380-34-5 2 DK
Triclosano 222-182-2 3380-34-5 7 DK
Triclosano 222-182-2 3380-34-5 9 DK
2-fenossietanolo 204-589-7 122-99-6 3 UK

Note ufficiali

1.

Direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

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