Energia

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Comunicazione Commissione Ue 11 aprile 2014

Norme armonizzate per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

Commissione europea

Comunicazione 11 aprile 2014, n. 2014/C 110/01

(Guue 11 aprile 2014 n. C 110)

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (Ue) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e del regolamento delegato (Ue) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

 

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Oen (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

(1) (2) (3) (4) (5)
Cen

En 12102:2013

Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti - Misurazione del rumore aereo -Determinazione del livello di potenza sonora

Questa è la prima pubblicazione
La presente norma non si applica ai ventilatori. La comunicazione della Commissione 2012/C 172/01 continua ed essere applicata ai ventilatori.
Cen

En 12900:2013

Compressori per fluidi frigorigeni — Condizioni di determinazione delle caratteristiche, tolleranze e presentazione dei dati sulle prestazioni da parte del fabbricante

Questa è la prima pubblicazione
La presente norma non si applica ai ventilatori. La comunicazione della Commissione 2012/C 172/01 continua ed essere applicata ai ventilatori.
Cen

En 14511-2:2013

Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti — Parte 2: Condizioni di prova

Questa è la prima pubblicazione
La presente norma non si applica ai ventilatori. La comunicazione della Commissione 2012/C 172/01 continua ed essere applicata ai ventilatori.
Cen

En 14511-3:2013

Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti — Parte 3: Metodi di prova

Questa è la prima pubblicazione
La presente norma non si applica ai ventilatori. La comunicazione della Commissione 2012/C 172/01 continua ed essere applicata ai ventilatori.
Cen

En 14825:2013

Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido e pompe di calore, con compressore elettrico, per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti — Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale

Questa è la prima pubblicazione
La presente norma non si applica ai ventilatori. La comunicazione della Commissione 2012/C 172/01 continua ed essere applicata ai ventilatori.
Cen

En 15218:2013

Condizionatori e refrigeratori di liquido con condensatore evaporativo e compressore elettrico per raffrescamento degli ambienti — Termini, definizioni, condizioni di prova, metodi di prova e requisiti

Questa è la prima pubblicazione
La presente norma non si applica ai ventilatori. La comunicazione della Commissione 2012/C 172/01 continua ed essere applicata ai ventilatori.

(1) Oen: Organzzazione europea di normazione:

— Cen: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel.+32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

— Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel.+32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

— Etsi: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492 944200; fax + 33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

 

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow"), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la En CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella En CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (Ue) n. 1025/2012 1 .

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il Cen e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche "…/AC:YYYY" avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

 

Note ufficiali

1.

GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

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