Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 317/2014/Ue

Reach - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Modifica allegato XVII del regolamento 1907/2006/Ce

Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Commissione europea

Regolamento 27 marzo 2014, n. 317/2014/Ue

(Guue 28 marzo 2014 n. L 93)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze Cmr)

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce 1 della Commissione, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento (Ce) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr) di categoria 1 A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII.

(2) Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze Cmr, il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato modificato dai regolamenti (Ue) n. 618/2012 e (Ue) n. 944/2013 della Commissione ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

(3) Il regolamento (Ue) n. 618/2012 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: il fosfuro di indio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l'acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

(4) Il regolamento (Ue) n. 944/2013 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1A; l'arseniuro di gallio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza mutagena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura], l'epossiconazolo (Iso), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l'n-etil-2-pirrolidone, il pentafluorottanoato d'ammonio, l'acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

(5) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 prima della data prevista dal presente regolamento, è opportuno che siano in grado di applicarne tempestivamente le disposizioni su base volontaria.

(6) Occorre dunque modificare in tal senso le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'allegato I del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2014.

L'allegato II del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'allegato III del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

 

Allegato I

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell'appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"fosfuro di indio 015-200-00-3 244-959-5 22398-80-7"

 

2) nell'appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"fosfato di trixilile 015-201-00-9 246-677-8 25155-23-1
acido 4-terz-butilbenzoico 607-698-00-1 202-696-3 98-73-7"

 

Allegato II

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell'appendice 2 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"arseniuro di gallio 031-001-00-4 215-114-8 1303-00-0"

 

2) nell'appendice 6 la tabella include le seguenti voci secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"epossiconazolo (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano

613-175-00-9 406-850-2 133855-98-8
nitrobenzene 609-003-00-7 202-716-0 98-95-3
ftalato di diesile 607-702-00-1 201-559-5 84-75-3
N-etil-2-pirrolidone; 1-etilpirrolidin-2-one 616-208-00-5 220-250-6 2687-91-4
pentadecafluorottanoato d'ammonio 607-703-00-7 223-320-4 3825-26-1
acido perfluoroottanoico 607-704-00-2 206-397-9 335-67-1
2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato 050-027-00-7 239-622-4 15571-58-1"

 

Allegato III

L'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell'appendice 1 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30° C a 180 °C (86 °F — 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2"

 

2) nell'appendice II è soppressa la seguente voce:

"pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F — 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2"

 

3) nell'appendice 4 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F — 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2"

 

4) nell'appendice 6 la tabella include la seguente voce secondo l'ordine delle voci di cui allo stesso articolo:

"pece, catrame di carbone, alta temperatura;

(il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30 °C a 180 °C (86 °F — 356 °F). Composto prevalentemente da una complessa miscela di idrocarburi aromatici a tre o più anelli condensati.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2"

Note ufficiali

1.

GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

 

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