Dpcm 20 febbraio 2014
Disposizioni attuative su taglio di vari crediti d'imposta - Teleriscaldamento alimentato a biomassa, acquisto di veicoli elettrici a metano o Gpl - Legge 147/2013
Ultima versione disponibile al 07/10/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dpcm 20 febbraio 2014
(Gu 21 marzo 2014 n. 67)
Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), ai sensi del comma 577 dell'articolo 1 della medesima legge
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 577, della citata legge n. 147 del 2013, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco 2 allegato alla stessa legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:
a) in termini di saldo netto da finanziare, a euro 214 milioni per l'anno 2014 e euro 294,5 milioni a decorrere dall'anno 2015;
b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a euro 87 milioni per l'anno 2014 e euro 197 milioni a decorrere dall'anno 2015;
Visto l'elenco 2 allegato alla predetta legge n. 147 del 2013;
Visto l'articolo 1, comma 579 della citata legge n. 147 del 2013, il quale dispone che, per l'anno 2014, la riduzione di cui ai predetti commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla medesima legge n. 147 del 2013;
Visto l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che prevede a favore degli esercenti delle sale cinematografiche un credito d'imposta commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), e il decreto ministeriale 22 settembre 2000, n. 310, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le condizioni di concessione del credito d'imposta (codice tributo 6604);
Visto l'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448 e l'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevedono il credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche e con energia geotermica per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto al consumatore finale come "sconto fiscale" per l'energia prodotta (codice tributo 6737), da utilizzare in compensazione in F24;
Visto l'articolo 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, avvalendosi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate (cd. tutoraggio), un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e dei relativi accessori per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia stessa, per un importo non superiore a euro 309,87, anche se acquistati in locazione finanziaria, utilizzabile in compensazione in F24 (codice tributo 6735 fino al 12 febbraio 2003 e 6763 dal 12 febbraio 2003);
Visto il punto 12 della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni recante riduzioni delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, nel limite dei quantitativi giornalieri fissati dal medesimo punto 12;
Visto il punto 13 della Tabella A allegata al predetto Testo unico delle accise recante, in particolare, le modalità di fruizione dell'agevolazione di cui al punto 12 della predetta Tabella A;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, che, per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a Gpl, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o Gpl, riconosce incentivi che rivestono, per il consumatore finale, la forma di "sconto fiscale" e, per le imprese costruttrici o importatrici nonchè per gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a Gpl, quella di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in F24, in misura corrispondente allo sconto praticato al consumatore (codice tributo 6709);
Visti l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'articolo 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'articolo 33, comma 30-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevedono la restituzione del maggior onere conseguente ad aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio, usato come carburante, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma I, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 1, commi da 285 a 287, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che concede, per gli anni 2013 e 2014, un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari nel limite di euro 1 milione per l'anno 2013 e di curo 10 milioni per l'anno 2014, sulla base di criteri attuativi da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, per gli anni 2014-2016, riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli dì musica dal vivo un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti, fino all'importo massimo di euro 200 mila nei tre anni d'imposta, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, da attribuirsi sulla base di criteri attuativi da adottare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, per ciascuno degli anni 2013-2015, nel limite di spesa di euro 5 milioni annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili, riconosce, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, un credito d'imposta nella misura del 25% dei costi sostenuti, nei limiti del "de minimis" di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè, per l'eccedenza, in compensazione in F24;
Visto l'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa un contributo nella forma del credito d'imposta pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, impiegato in attività di ricerca e sviluppo e il decreto ministeriale 23 ottobre 2013 con il quale sono state adottate le disposizioni attuative;
Visto l'articolo 1, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, a decorrere dall'anno 2008, prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione nel limite di curo 10 milioni, destinato alle imprese con fatturato annuo non superiore a euro 5 milioni risultanti da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione negli anni 2007 e 2008, con azioni ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal 2007 e ubicate nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, diretto a consentire la disapplicazione del limite annuale di euro 250 mila posto, dallo stesso articolo 1, comma 53, alla utilizzazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, e che rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni applicative da adottare previa autorizzazione della Commissione europea per la verifica della compatibilità della misura con la disciplina degli aiuti di Stato;
Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, che prevede un credito, derivante dalla cessione di beni culturali, di archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico, nonché di opere di autori viventi (o la cui esecuzione risalga a epoca inferiore al cinquantennio) di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione, per il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni (codice tributo 6836) e che, pertanto, il riconoscimento del credito costituisce una mera regolazione contabile;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca (codice tributo 6835), da utilizzare in compensazione in F24 in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012;
Visto l'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che estende alle imprese agricole che realizzano investimenti su tutto il territorio nazionale il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (codice tributo 6743), da utilizzare in compensazione in F24, e l'articolo I l del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che disciplina le condizioni e le modalità per detto settore;
Visto l'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce un credito d'imposta alle imprese che nei periodi d'imposta 2007-2013 acquistano nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, e l'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, che con riferimento agli anni 2008-2015 sottopone alla disciplina del monitoraggio lo stesso credito d'imposta (codice tributo 6817);
Visto l'articolo 1, comma 1075, della citata legge n. 296 del 2006, che, per gli anni 2007-2009, estende agli imprenditori agricoli che effettuano investimenti in agricoltura il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della medesima legge e il decreto ministeriale 6 luglio 2007 che ha adattato le relative disposizioni di attuazione per l'anno 2007 (codice tributo 6817);
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede, a decorrere dall'anno 2009, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte al Registro internazionale da computare in diminuzione delle ritenute nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e che, pertanto, il riconoscimento del credito costituisce una mera regolazione contabile;
Visto l'articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, che riconosce, alle imprese produttrici di prodotti editoriali che entro il 31 dicembre 2004 effettuano investimenti relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, un credito d'imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi, da utilizzare in compensazione in F24 fino al quarto periodo d'imposta successivo a quello di riferimento, e il Dpcm 6 giugno 2002, n. 143, recante la relativa disciplina di attuazione (codice tributo 6746 fino al 12 febbraio 2003 e 6765 dal 12 febbraio 2003);
Considerato che occorre salvaguardare i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 2013 e tutelare l'affidamento dei beneficiari riconoscendo la spettanza dei crediti maturati fino alla predetta data;
Considerato che i crediti d'imposta che costituiscono mere regolazioni contabili non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal citato articolo 1, comma 577, della legge n. 147 del 2013;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da ridurre del 15 per cento l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le agevolazioni di cui:
a) all'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
c) all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) al punto 12 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
e) all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Articolo 21
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, dall'articolo 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'articolo 33, comma 30-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è rideterminato in modo da ridurre il medesimo credito del 15 per cento.
Articolo 3
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i limiti di spesa previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali indicate nella allegata tabella A, che è parte integrante del presente decreto, sono rideterminati secondo gli importi ivi indicati.
Articolo 4
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano con riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto; quelle contenute nell'articolo 2 si applicano con riferimento ai consumi effettuati dal 1° gennaio 2015.
Articolo 5
1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 271 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è, per l'anno 2014, limitata all'85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta. Il residuo 15 per cento è utilizzabile in tre quote annuali a partire dall'anno 2015.
Articolo 6
1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, del presente decreto, indicate nell'Elenco 2 allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2014
Tabella A
(omissis)
Note redazionali
In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 57, legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del Dl 193/2016 che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del Testo unico di cui al Dlgs 504/1995, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui al presente articolo 2 del Dpcm 20 febbraio 2014, "si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".