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Circolare Agenzia delle entrate 9 maggio 2013, n. 13

Risposte a quesiti vari sulle dichiarazioni fiscali 2013 - Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per interventi di efficientamento energetico in edilizia

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Tasse / Tariffe / Contributi | Tasse / Tariffe / Contributi | Edilizia | Efficienza energetica | Territorio | Edilizia

Agenzia delle entrate

Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E

Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, Imu e Ivie

Direzione centrale normativa

 

Premessa

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti la cedolare secca, i redditi di lavoro dipendente e fondiari, l'Imu e l'Ivie. Nel seguito per Tuir si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate citate in questo documento sono consultabili nella banca dati documentazione tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

 

1. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

1.1 Decesso del conduttore — Trasferimento della detrazione

D. Nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, è corretto far detrarre le restanti rate a chi subentra nell'intestazione del contratto di locazione?

R. L'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir ammette la detrazione dall'Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Come specificato già con circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998, il conduttore detentore dell'immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame. Per l'ipotesi di decesso dell'avente diritto, il successivo comma 8, secondo periodo, prevede che "la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene". Nel rispetto delle disposizioni richiamate, solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.

 

1.2 Separazione legale e lavori successivi alla separazione — Aventi diritto

D. Una contribuente ha la residenza con i figli nella casa coniugale, che è interamente intestata all'altro coniuge dal quale è separata. Quest'ultimo non risiede nell'immobile. La sentenza concede il diritto di abitazione nella casa alla contribuente che intende realizzare lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria. Si chiede se la spesa sostenuta sia detraibile.

R. Come già indicato, l'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir ammette la detrazione dall'Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Con circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario.

Stante l'ampia previsione della disposizione in esame, si ritiene che la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge costituisca, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione.

 

1.3 Comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69

D. Per le spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012 il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% passa da euro 48.000 a 96.000. Con la circolare 21/E del 23 aprile 2010, par. 1.1, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che la comunicazione di cui al decreto interministeriale n. 41/1998 per i lavori che superavano il limite dei 51.645,69 non costituiva più un adempimento obbligatorio in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell'importo stabilito. Si chiede quindi se l'adempimento in questione diventi obbligatorio visto che la soglia di spesa detraibile ha nuovamente superato i 51.645, e se il contribuente possa conservare tale attestazione ai soli fini del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria dato che la comunicazione al Centro operativo di Pescara è stata soppressa.

R. Si premette che con l'inserimento dell'articolo 16-bis nel Tuir, dal 1° gennaio 2012, le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, già oggetto dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, sono state inserite stabilmente tra gli oneri detraibili dall'Irpef. Il comma 9 dell'articolo 16-bis conferma l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato con decreto interministeriale n. 41 del 1998.

Si ricorda che il suddetto regolamento è stato da ultimo modificato nell'ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011. Tra queste, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera q), del citato Dl n. 70 del 2011 ha sostituito l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dm n. 41 del 1998, richiedendo, in luogo della comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle entrate, di "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

In sostanza, la disposizione di legge, nel modificare direttamente la lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del regolamento, individua nella dichiarazione dei redditi la sede esclusiva per l'invio di dati all'Agenzia delle entrate da parte dei contribuenti e demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei documenti da conservare ed esibire in sede di controllo. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento, tra i documenti la cui conservazione è necessaria al fine del controllo, annovera la comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, le fatture e le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici di pagamento (di cui alle lettere b e c dell'articolo 1, comma 1, del regolamento), mentre non richiede la dichiarazione di esecuzione dei lavori (di cui alla successiva lettera d del regolamento).

La suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori non è quindi necessaria al fine dei controlli, anche se, per effetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

 

1.4 Sostenimento nel 2012 di spese per importi che superano euro 96.000

D. Nel periodo d'imposta 2012, un contribuente ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno, e per euro 96.000, dal 26 di giugno al 31 dicembre. Il medesimo contribuente può decidere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all'importo di 96.000 euro?

R. L'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha stabilito che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per effetto della disposizione richiamata, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 è innalzato a euro 96.000. Non sono previste disposizioni volte a limitarne l'applicazione nell'ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012.

Nella relazione illustrativa al Dl n. 83 del 2012 è specificato, tra l'altro, che l'innalzamento è previsto "al fine di favorire il settore delle costruzioni edili, attualmente in forte crisi, attraverso una maggiore richiesta di interventi di ristrutturazione".

Ciò premesso, si evidenzia che nell'ipotesi in esame il contribuente, pur avendo sostenuto spese per euro 48.000 fino al 25 giugno 2012 per interventi agevolabili (esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa), nel successivo periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 ha comunque sostenuto spese per ulteriori euro 96.000 per altri interventi sul medesimo immobile.

Il contribuente, in sostanza, per aver effettivamente sostenuto a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 e comunque nel 2012 spese per euro 96.000, ha tenuto un comportamento in linea con l'obiettivo perseguito dalla norma agevolativa.

Al riguardo, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50 per cento con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012.

 

2. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Si premette che le risposte date in questo paragrafo alle questioni prospettate sono state anticipate all'Enea che ne ha tenuto conto nelle Faq pubblicate sul proprio sito di informazione.

 

2.1 Comunicazione all'Enea

D. Con il c.d. decreto sviluppo, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, le detrazioni fiscali del 55 per cento sono state prorogate con la medesima entità fino al 30 giugno 2013. Alla luce di quanto disposto, è stato chiesto di conoscere come gli utenti debbano comportarsi relativamente alla documentazione che occorre presentare all'Enea, nei casi di seguito elencati:

a) lavori in parte eseguiti nel 2012, che in parte continueranno nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni. Come da prassi seguita negli anni scorsi, in questo caso, si ritiene che la trasmissione all'Enea della documentazione necessaria a usufruire delle detrazioni fiscali in oggetto debba avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori. Di conseguenza, tale trasmissione (senza incorrere in sanzioni) dovrà avvenire entro il termine del 30 settembre 2013;

b) lavori conclusi nel 2012, con parte delle spese sostenute nel 2013. Si ritiene che la richiesta di detrazione debba essere trasmessa all'Enea sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori (che devono necessariamente risultare conclusi entro il 31 dicembre del 2012) e quindi che questa richiesta (senza incorrere in sanzioni) debba essere trasmessa entro il termine massimo del 31 marzo 2013, comprendendo tutte le spese fino a quel momento sostenute. Inviata poi una richiesta di detrazione nei termini, qualora si sostengano altre spese, sarà possibile riaprire questa richiesta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2013), aggiornandola con le spese ulteriormente sostenute.

R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che:

a) per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013. L'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'articolo 11, comma 2, del Dl n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012) che ha prorogato l'agevolazione fino al 30 giugno 2013, fa, infatti, espresso riferimento alle "spese sostenute entro il 30 giugno 2013", e non ai lavori conclusi entro la medesima data;

b) per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all'Enea nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'Enea, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'Enea non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l'ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014, in linea con quanto precisato nella circolare n. 21/E del 2010.

 

2.2 Comunicazione di fine lavori — Remissione in bonis

D. In base al comma 1 dell'articolo2 del Dl 2 marzo 2012, n.16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44, se la violazione non è già oggetto di contestazione, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) del disposto su citato, si ritiene che l'utente che non ha inviato la documentazione all'Enea nel termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, possa ancora farlo, seguendo le modalità consuete, riportate nella Faq n. 2 del sito d'informazione Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it), purché detta trasmissione avvenga entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale i lavori sono stati eseguiti. Si chiede il parere dell'Agenzia delle entrate in relazione alla soluzione prospettata.

R. L'articolo 2, comma 1, del Dl n. 16 del 2012, prevede che "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.".

Con riferimento alla questione prospettata, è opportuno evidenziare che l'invio all'Enea della documentazione relativa agli interventi ammessi alla detrazione del 55 per cento entro il termine di novanta giorni dalla data di conclusione dei lavori, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, assolve una duplice funzione, in quanto per un verso consente all'Enea – ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico – di verificare, appunto, la sussistenza dei requisiti di carattere tecnico ai fini del risparmio energetico e, per altro verso, rende possibile l'attività di monitoraggio e comunicazione dei risultati di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

Il ruolo svolto dall'Enea a supporto dell'Amministrazione finanziaria ai fini della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento, introdotta dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2007, e successive modificazioni, induce a ritenere che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del Dl n. 16 del 2012, si applichi anche alla suddetta comunicazione di fine lavori, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma e delle indicazioni fornite con la circolare n. 38/E del 2012.

Per quanto concerne, in particolare, il termine entro il quale l'adempimento in sanatoria deve essere effettuato, la citata circolare n. 38/E del 2012 ha precisato che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso". Se, per esempio, il termine per l'invio della scheda informativa all'Enea scade il 30 giugno 2013, l'adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012.

La medesima circolare (al paragrafo 1.4) ha, in particolare, precisato che, in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del termine entro il quale sanare l'adempimento omesso, nonché in attuazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, per le irregolarità sanabili nel 2012, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi era quello del 31 dicembre 2012. Il citato documento di prassi ha anche precisato che entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012 erano, inoltre, sanabili anche gli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Si tratta, in particolare, delle irregolarità per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16 del 2012 (ossia il 2 marzo 2012), fosse scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile – nel senso sopra precisato – ma non fosse ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d'imposta nel quale l'adempimento era stato omesso.

 

2.3 Comunicazioni annullate

D. Relativamente alle richieste di detrazione erroneamente annullate o dai tecnici o dai beneficiari, trasmesse ad Enea attraverso i siti telematici nei vari anni messi a disposizione degli utenti, si chiede il parere dell'Agenzia delle entrate in relazione alla possibilità di accogliere la richiesta degli utenti di ripristinare tali richieste.

R. Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'Enea, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l'invio della scheda all'Enea possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del Dl n. 16 del 2012 (cfr. risposta al quesito 2).

 

2.4 Comunicazioni compilate ma non inviate

D. Nei data base telematici dell'Enea, oltre alle richieste inviate, sono presenti richieste di detrazione compilate correttamente, ma non inviate all'Enea. I beneficiari di queste dichiarano di aver seguito le procedure indicate, ossia di aver eseguito interventi di riqualificazione energetica che posseggono i requisiti tecnici previsti per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi dei diversi commi, di aver seguito la corretta procedura di pagamento (nel caso di richiedente persona fisica con bonifico bancario), di aver inserito la pratica di detrazione nei termini corretti (entro 90 giorni dalla fine dei lavori), ma di non aver compreso che la pratica stessa non era stata inviata all'Enea.

R. Nell'ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'Enea. L'invio della scheda all'Enea è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del Dl n. 16 del 2012.

 

3. Altre detrazioni

3.1 Spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia

(omissis)

 

3.2 Interessi passivi per mutuo per costruzione dell'abitazione principale — Fatture di spesa non cointestate

(omissis)

 

3.3 Spese per la frequenza delle "sezioni primavera"

(omissis)

 

4. Cedolare secca

4.1 Regime transitorio — Applicazione della cedolare secca in dichiarazione e revoca dell'opzione

(omissis)

 

4.2 Mancata applicazione della cedolare secca nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2011

(omissis)

 

5. Altre questioni

5.1 Immobili inagibili ai fini Imu

D. Nella circolare n. 5/E del 2013, al par. 2.6, è stato chiarito come per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Dl n. 201 del 2011, sia dovuta solamente l'Imu. Si chiedono chiarimenti circa le modalità di compilazione della dichiarazione modello 730 2013 e Unico Persone fisiche 2013 per l'ipotesi in cui un immobile sia inagibile per l'intero periodo di imposta.

R. Si premette che con circolare n. 5/E del 2013, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, sono stati dati chiarimenti in merito agli effetti sull'Irpef derivanti dall'applicazione dell'Imu.

Al par. 2.6 della citata circolare è stato chiarito che per gli immobili inagibili, per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Dl n. 201 del 2011, è dovuta solamente l'Imu. Infatti, anche se nel caso in esame l'Imu è dovuta in misura ridotta (la base imponibile è pari al 50%), l'immobile non può comunque essere considerato "esente" da Imu e, quindi, opera l'effetto di sostituzione.

Nella medesima circolare, al par. 1.1 è stato anche specificato che il contribuente è tenuto a indicare nei modello 730 2013 o nel modello Unico persone fisiche 2013 i dati relativi ai terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall'Imu. La circostanza che non sia dovuta l'Irpef, infatti, non implica anche che il reddito non possa eventualmente assumere rilievo per l'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 2013 o Unico Persone fisiche 2013, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro dei redditi dei fabbricati (quadro B o RB) i dati relativi all'immobile non locato (rendita catastale, percentuale di possesso, periodo di possesso e utilizzo), anche se sul reddito fondiario non è dovuta l'Irpef, né le relative addizionali.

Nel caso in esame, di immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. b), del Dl n. 201 del 2011, dovrà essere indicato nel quadro B o RB — nel rigo in cui sono riportati i dati dell'immobile inagibile oggetto del quesito — nella colonna 2 "Utilizzo" il codice residuale "9". Il reddito fondiario dell'immobile sarà indicato in un apposito rigo del prospetto di liquidazione del modello 730-3 (sezione "altri dati", rigo 147 "redditi fondiari non imponibili"), compilato a cura del soggetto che presta assistenza fiscale, o del quadro RN del modello Unico PF 2013 (rigo RN50 "altri dati", colonna 2 "redditi fondiari non imponibili").

Rimane fermo che se il contribuente possiede esclusivamente redditi fondiari relativi a beni non locati è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come specificato al par. 3 della citata circolare n. 5/E del 2013 (si vedano anche i casi di esonero elencati nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 2013 e Unico PF 2013).

Si ricorda, inoltre, che si può anche modificare, con valenza ai fini Irpef, la rendita catastale nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del territorio (ex ufficio tecnico erariale), e dal 1° dicembre 2012, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Si rinvia per ulteriori indicazioni sul punto all'Appendice ai modelli 730 2013 e Unico PF 2013, alla voce "Immobili inagibili".

 

5.2 Ivie — Decorrenza

(omissis)

5.3 Incentivi per il rientro dei lavoratori e contributo di solidarietà

(omissis)

  • * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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