Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 256/2014/Ue
Comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea - Sostituzione del regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abrogazione del regolamento (Ce) n. 736/96
Abrogato da:
Regolamento 2018/1504/Ue (04/11/2018)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 04/11/2018
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Regolamento 26 febbraio 2014, n. 256/2014/Ue
(Guue 20 marzo 2014 n. L 84)
Regolamento sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 2 , considerando quanto segue:
(1) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione è essenziale per lo sviluppo della politica energetica dell'Unione e per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti nel settore dell'energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni e di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.
(2) Il contesto energetico all'interno e all'esterno dell'Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione a un sistema energetico a basse emissioni che l'Unione ha avviato.
(3) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutti i tipi di infrastrutture e in tutti i settori dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che devono essere assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono un ruolo ancor più di primo piano agli operatori per gli investimenti. Al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica, come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l'energia.
(4) In tale contesto, è opportuno riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori prassi e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell'Unione.
(5) La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi avere a disposizione informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell'Unione.
(6) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia interessano l'Unione e sono importanti per i progetti di investimento futuri. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d'investimento per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.
(7) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), le imprese hanno l'obbligo di comunicare i loro progetti di investimento. È necessario completare tali informazioni, in particolare, con una comunicazione periodica sull'attuazione dei progetti di investimento. Tale ulteriore comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom. Tuttavia, è opportuno evitare di imporre, nei limiti del possibile, una duplicazione degli oneri per le imprese.
(8) Affinché la Commissione disponga di una visione coerente dei futuri sviluppi del sistema energetico dell'Unione nel suo complesso, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.
(9) A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia programmati o in costruzione sul loro territorio concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale, energia elettrica, comprese l'energia elettrica da fonti rinnovabili e da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, la produzione di biocarburanti e la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Gli Stati membri dovrebbero altresì comunicare alla Commissione i dati e le informazioni relativi ai progetti di investimento nelle interconnessioni per l'energia elettrica e il gas con paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare tali dati e informazioni ai rispettivi Stati membri.
(10) Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, dovrebbero essere sufficienti comunicazioni effettuate a intervalli biennali.
(11) Allo scopo di evitare oneri amministrativi sproporzionati e ridurre al minimo i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri ed alle imprese di essere esentati dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti siano già state fornite alla Commissione ai sensi degli atti giuridici dell'Unione specifici del settore energetico, finalizzati a realizzare gli obiettivi di mercati dell'energia dell'Unione competitivi, della sostenibilità del sistema dell'energia dell'Unione e della sicurezza delle forniture di energia all'Unione. Dovrebbe pertanto essere evitata ogni duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno dell'elettricità e del gas naturale. Al fine di alleviare l'onere di comunicazione, è opportuno che la Commissione fornisca sostegno agli Stati membri al fine di chiarire in quali casi essa ritenga che i dati o le informazioni che le sono già stati notificati in virtù di altri atti giuridici soddisfino i requisiti del presente regolamento.
(12) La Commissione, e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, dovrebbero poter adottare tutte le misure appropriate al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la comunicazione dei dati, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati atti a garantire la riservatezza dei dati o delle informazioni trasmessi alla Commissione.
(13) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 . Il presente regolamento lascia impregiudicate tali disposizioni.
(14) Gli Stati membri, o gli organismi da essi delegati, e la Commissione dovrebbero tutelare la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati dovrebbero pertanto aggregare tali dati e informazioni a livello nazionale, ad eccezione dei dati e delle informazioni riguardanti progetti di trasporto transfrontalieri, prima di trasmetterli alla Commissione. Se necessario, la Commissione dovrebbe aggregare ulteriormente tali dati in modo tale da evitare che sia rivelato o possa essere dedotto alcun particolare riguardo alle singole imprese e ai singoli impianti.
(15) La Commissione, e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Tali analisi dovrebbero in particolare contribuire ad aumentare la sicurezza energetica identificando eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti al fine di conseguire un equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia. Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello dell'Unione sulle infrastrutture per l'energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili ai soggetti interessati.
(16) Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno beneficiare, nel quadro della loro pianificazione degli investimenti, dell'analisi transettoriale della Commissione e dei dati e delle informazioni da essa pubblicati a norma del presente regolamento.
(17) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune dei possibili divari in termini di infrastrutture e dei rischi associati e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi operatori del mercato.
(18) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, annullato dalla Corte di giustizia europea il 6 settembre 2012 5 e i cui effetti sono mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento. Pertanto, con l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe avere effetto l'annullamento del regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010, come statuito dalla Corte. È inoltre opportuno che il regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio 6 , abrogato dal regolamento annullato (Ue, Euratom) n. 617/2010, sia abrogato mediante il presente regolamento.
(19) La forma e i dettagli tecnici della comunicazione da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia sono definiti nel regolamento (Ue, Euratom) n. 833/2010 della Commissione. Il regolamento (Ue, Euratom) n. 833/2010 dovrebbe rimanere applicabile fino alla sua revisione, a seguito dell'adozione del presente regolamento.
(20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata ed effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Hanno adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell'energia elettrica, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, l'energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, nonché sui progetti di investimento connessi alla produzione di biocarburanti e alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta da tali settori.
2. Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell'allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.
Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell'allegato per i quali l'avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "infrastruttura", qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio, comprese le interconnessioni tra l'Unione e paesi terzi;
2) "progetti di investimento", progetti finalizzati:
i) alla costruzione di nuove infrastrutture;
ii) alla trasformazione, all'ammodernamento, all'aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;
iii) alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;
3) "decisione finale relativa all'investimento", la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi per la fase di investimento di un progetto;
4) "fase di investimento", la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. Essa esclude la fase di pianificazione;
5) "fase di pianificazione", la fase nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto e in cui si realizzano, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, si ottengono le licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale;
6) "progetti di investimento in costruzione", i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e sono stati sostenuti i costi di capitale;
7) "disattivazione", la fase in cui un'infrastruttura è smantellata in via definitiva;
8) "produzione", la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;
9) "trasporto", la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
i) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale; o
ii) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;
10) "cattura", il processo di cattura dell'anidride carbonica dagli impianti industriali per lo stoccaggio;
11) "stoccaggio", lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell'anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee;
12) "impresa", qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento;
13) "fonti di energia":
i) fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;
ii) fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;
iii) fonti rinnovabili di energia comprese l'energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; nonché
iv) prodotti dell'energia, come prodotti petroliferi raffinati e biocarburanti;
14) "organismo specifico", un organismo a cui un atto giuridico dell'Unione specifico del settore energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l'energia a livello di Unione, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ("Regst dell'energia elettrica") di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas ("Regst del gas") di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
15) "dati aggregati", dati aggregati a livello di uno o più Stati membri.
Articolo 3
Comunicazione dei dati
1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni richiesti nel presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2015 e successivamente ogni due anni.
Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2015, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera.
Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.
2. Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi degli atti giuridici settoriali dell'Unione in campo energetico o del trattato Euratom:
a) lo Stato membro interessato o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto giuridico specifico; o
b) un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l'energia a livello dell'Unione e compili a tal fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione.
Articolo 4
Fonti dei dati
Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1° giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo del pertinente anno di riferimento.
Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili.
Articolo 5
Contenuto della comunicazione
1. In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all'allegato, la comunicazione di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:
a) il volume della capacità programmata o in costruzione;
b) il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o la capacità programmata o in costruzione, compresa l'ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;
c) l'anno probabile di attivazione;
d) il tipo di fonti di energia utilizzate;
e) gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e
f) l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all'articolo 3 precisa:
a) la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata; e b) l'anno probabile di disattivazione.
3. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 includono, se del caso:
a) il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all'inizio dell'anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni; e
b) informazioni pertinenti concernenti ritardi e/o ostacoli nella realizzazione di un progetto di investimento, qualora gli Stati membri, i loro organismi delegati o l'organismo interessato siano in possesso di tali informazioni.
Articolo 6
Qualità e pubblicità dei dati
1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o,ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.
Ove gli organismi specifici effettuino la comunicazione, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.
2. La Commissione può pubblicare dati aggregati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che non siano diffusi o non possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.
3. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o la Commissione tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.
Articolo 7
Disposizioni di attuazione
Nei limiti stabiliti dal presente regolamento, entro il 10 giugno 2014 la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5. Fino ad allora il regolamento (Ue, Euratom) n. 833/2010 rimane applicabile.
Articolo 8
Trattamento dei dati
La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l'energia comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.
La Commissione assicura inoltre che le risorse informatiche di cui al primo comma garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni comunicati alla Commissione a norma del presente regolamento.
Articolo 9
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/Ce o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell'Unione a norma del regolamento (Ce) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10
Monitoraggio e relazioni
1. Sulla base de i dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti, tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un'analisi intersettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'Unione. Tale analisi mira in particolare a:
a) individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l'offerta di energia, rilevanti per la politica energetica dell'Unione, compreso il funzionamento del mercato interno dell'energia, con particolare attenzione alle potenziali future carenze e inadeguatezze nell'infrastruttura di produzione e di trasmissione;
b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori prassi per superarli; e
c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.
Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.
2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché da associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.
La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.
3. LaCommissionediscutedelleanalisiconisoggettiinteressati, quali le Regst dell'energia elettrica e le Regst del gas, il gruppo di coordinamento del gas, il gruppo di coordinamento dell'elettricità e il gruppo di coordinamento del petrolio.
Articolo 11
Riesame
Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l'altro:
a) l'eventualità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento:
i) all'estrazione di gas, petrolio e carbone;
ii) alle stazioni di testa per il gas naturale compresso;
iii) a ulteriori tipi di stoccaggio dell'elettricità; e
b) la questione se sia opportuno o meno abbassare le soglie per gli impianti di energie rinnovabili.
Nell'esaminare queste opzioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra l'aumento degli oneri amministrativi e i benefici derivanti dall'acquisizione di informazioni supplementari.
Articolo 12
Abrogazione
Il regolamento (Ce) n. 736/96 è abrogato a decorrere dal 9 aprile 2014.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014
Allegato
Progetti d'investimento
1. Petrolio
1.1. Raffinazione
— Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 milione di tonnellate all'anno,
— aumento delle capacità di distillazione oltre 1 milione di tonnellate all'anno,
— impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno.
— impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi.
Sono esclusi gli impianti chimici che non fabbricano combustibile e/o carburante o che li fabbricano soltanto come prodotti sussidiari.
1.2. Trasporti
— Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno tre milioni di tonnellate metriche all'anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,
— oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni di tonnellate all'anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,
— condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Tfue").
Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 1.1.
1.3. Stoccaggio
— Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 000 m3 o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m3).
Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 1.1.
2. Gas
2.1. Trasmissione
— Gas, compreso gas naturale e biogas, gasdotti che fanno parte di una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream") ed esclusa la parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale,
— "gasdotti e progetti d'interesse comune" identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 Tfue.
2.2. Stazioni di testa per il gas naturale liquefatto (Gnl)
— Stazioni di testa per l'importazione di Gnl con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m3 all'anno.
2.3. Stoccaggio
— Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1.
Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.
3. Eenergia elettrica
3.1. Produzione
— Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MW o più),
— impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una potenza di 20 MW o più),
— centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (impianti di potenza elettrica di 20 MW o più),
— centrali idroelettriche (impianti con una potenza di 30 MW o più),
— centrali eoliche con una potenza di 20 MW o più,
— impianti solari termici e geotermici concentrati (potenza di 20 MW o più),
— impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW o più).
3.2 Trasmissione
— Linee di trasmissione aeree, se progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione e purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più,
— linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, se progettate per una tensione di 150 kV o più,
— progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 Tfue.
4. Biocarburanti
4.1 Produzione
— Impianti in grado di produrre o raffinare biocarburanti (impianti con una potenza di 50 000 tonnellate all'anno o più).
5. Anidride carbonica
5.1 Trasporti
— Condotte per anidride carbonica connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1 e 3.1.
5.2 Stoccaggio
— Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).
Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.
Note ufficiali
GU C 271 del 19.9.2013, pag. 153.
Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.
Direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C- 490/10, Parlamento/Consiglio, (Racc. 2012, pag. I-0000).
Regolamento (Ce) N. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1).