Regolamento Commissione Ue 167/2014/Ue
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - Modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008
Ultima versione disponibile al 02/05/2024
Commissione europea
Regolamento 21 febbraio 2014, n. 167/2014/Ue
(Guue 22 febbraio 2014 n. L54)
Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato ("procedura Pic") per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio 1 .
(2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .
(3) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura Pic prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 e iscritte nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 3 di tale allegato.
(4) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura Pic prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici contenuti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(5) L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre pertanto che sia iscritta nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.
(6) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che si intendeva fare rientrare nel campo di applicazione di tale voce.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 689/2008.
(8) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente alle imprese per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2014
Allegato
L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) La parte 1 è così modificata:
a) è aggiunta la seguente voce:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice NC | Sottocategoria (*) | Limitazioni d'mpiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"cloruro di didecildimetilammonio | 7173-51-5 | 230-525-2 | 2923 90 00 | p(1) | b" |
b) le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice NC | Sottocategoria (*) | Limitazioni d'mpiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"Azinfos-metile # | 86-50-0 | 201-676-1 | 2933 99 80 | p(1) | b | |
Perfluorottani sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) +/# |
1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 e altri |
217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 223-980-3 260-837-4 268-357-7
|
2904 90 95 2904 90 95 2922 12 00 2923 90 00 2935 00 90 2924 29 98 3824 90 97 |
i(1)
|
sr" |
c) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice NC | Sottocategoria (*) | Limitazioni d'mpiego (**) | Paesi che non richiedono notifica |
"Clorato + |
7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri |
231-887-4 233-378-2 232-034-9 |
2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00 |
p(1) | b" |
2) La parte 2 è così modificata:
a) la voce relativa ai perfluorottani sulfonati è sostituita come segue:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice NC | categoria (*) | Limitazioni d'mpiego (**) |
"Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da: acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili |
57589-85-2 68081-83-4 e altri |
260-837-4 268-357-7 |
2924 29 98 3824 90 97 |
i
|
sr" |
b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:
Sostanza chimica | Numero Cas | Numero Einecs | Codice NC | categoria (*) | Limitazioni d'mpiego (**) |
"Clorato |
7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri |
231-887-4 233-378-2 232-034-9 |
2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00 |
p | b" |
c) la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;
3) nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:
Sostanza chimica | Numero/i Cas pertinente/i | Codice HS Sostanza pura | Codice HS Miscele, contenenti la sostanza | Categoria |
"Azinfos-metile | 86-50-0 | 2933.99 | 3808.10 | Pesticida |
acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili |
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri |
2904.90 2904.90 2904.90 2904.90 2922.12 2923.90 2923.90 2935.00 2935.00 2935.00 2935.00 2904.90 |
3824.90 | Industriale" |
Note ufficiali
Decisione del Consiglio 2003/106/Ce, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Gu L 63 del 6.3.2003, pag. 27).
Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1).