Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento delegato 11 dicembre 2018, n. 2019/330/Ue

(Guue 27 febbraio 2019 n. 59)

Regolamento che modifica gli allegati I e V del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

 

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1 , in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato ("procedura Pic") per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam"), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio2 .

(2) La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 relativi alla non approvazione — o al non rinnovo dell'approvazione — delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso "pesticidi" e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(3) La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 , per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso "pesticidi" è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(4) La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso "pesticidi" è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(5) La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso "pesticidi" è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(6) In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura Pic prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.

(7) I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso "pesticidi" a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso "industriale"; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso "industriale", alla procedura Pic prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 , apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(8) In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione di Stoccolma"), approvata con decisione 2006/507/Ce del Consiglio6 , ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio7 , esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(9) Il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio8 ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.

(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (Ue) n. 649/2012 di conseguenza.

(11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 649/2012 è così modificato:

a) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

b) L'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1° maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Allegato I

L'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 è modificato come segue:

(1) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:

a) la voce "carbofuran" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

"Carbofurano (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b)";

 

b) la voce "composti di tributilstagno" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

"Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr";

 

Ossido di tributilstagno

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Naftenato di tributilstagno (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c) la voce "triclorfon" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

"Triclorfon (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b";

 

d) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

"Amitrolo (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Beta-cipermetrina (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (+)

150315-10-9

144740-54-5

n.p.

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Fipronil (+)

120068-37-3

n.p.

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Iprodione (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

Isoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

n.p.

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Picoxystrobin (+)

117428-22-5

n.p.

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Triasulfuron (+)

82097-50-5

n.p.

ex 2935 90 90

p(1)

b)";

 

(2) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:

a) la voce "carbofuran" è soppressa;

b) la voce "triclorfon" è soppressa;

c) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

"Amitrolo

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Beta-cipermetrina

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)

150315-10-9

144740-54-5

n.p.

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

n.p.

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Orthosulfamuron

213464-77-8

n.p.

ex 2933 59 95

p

b

Picoxistrobin

117428-22-5

n.p.

ex 2933 39 99

p

b

Triasulfuron

82097-50-5

n.p.

ex 2935 90 90

p

b)";

(3) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:

a) la voce "composti di tributilstagno" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

"Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

ex ex 2931.20

3808.59

Pesticida

Industriale":

Ossido di tributilstagno

56-35-9

ex ex 2931.20

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

ex ex 2931.20

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

ex ex 2931.20

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

ex ex 2931.20

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

ex ex 2931.20

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

ex ex 2931.20

Naftenato di tributilstagno (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

"Carbofurano

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

Pesticida

Triclorfon

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

Pesticida

Paraffine clorurate a catena corta

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

Industriale".

Allegato II

L'allegato V del regolamento (Cee) n. 649/2012 è così modificato:

(1) nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, n. CE, n. CAS ecc.)

 

"Paraffine clorurate a catena corta

N. Ce 287-476-5

N. CAS: 85535-84-8

Codice NC 3824 99 92 ".

La parte 2 è sostituita dalla seguente:

"PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

N.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, n. CE, n. CAS ecc.)

1

Saponi cosmetici contenenti mercurio

Codici NC 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso

CAS RN: 7439-97-6

N. Ce 231-106-7

Codice NC 2805 40

3

I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio:

— Cinabro

— Cloruro di mercurio (I) (Cl2Hg2);

— Ossido di mercurio (II) (HgO);

— Solfuro di mercurio (HgS).

CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

Numeri Ce 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.

Sono compresi:

Solfato di mercurio (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN)2, CAS RN 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6)

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 "

 

Note ufficiali

1.

Gu L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

2.

Decisione 2003/106/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Gu L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

3.

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

4.

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

5.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

6.

Decisione 2006/507/Ce del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Gu L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

7.

Regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee (Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

8.

Regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/2008 (Gu L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

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