Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/14/Ue

Aee - Modifiche alla direttiva 2011/65/Ue  - Esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Metalli pesanti | Rifiuti | Deroghe | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Limiti / Soglie | Illuminazione

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/14/Ue

(Guue 9 gennaio 2014 n. L 4)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Le lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore hanno bisogno di 3,5 mg di mercurio per evitare perdite di emissioni luminose durante l'arco di vita del prodotto. Al momento non esistono sostituti adeguati.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013.

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto:

 

1 g) Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20.000 ore: 3,5 mg Scade il 31 dicembre 2017

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