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Regolamento Commissione Ue 4/2014/Ue

Modifiche al regolamento 640/2009/Ce sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Efficienza energetica | Industria | Controlli | Linee guida / Norme tecniche | Elettricità | Controlli | Linee guida / Norme tecniche

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione europea

Regolamento Commissione Ue 6 gennaio 2014, n, 4/2014/Ue

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (Ce) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, in particolare

l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (Ce) n. 640/2009 della Commissione è emersa la necessità di modificare talune disposizioni del regolamento (Ce) n. 640/2009 al fine di evitare effetti indesiderati sul mercato dei motori e sul rendimento dei prodotti interessati da detto regolamento.

(2) I recenti sviluppi nel mercato dei motori elettrici hanno determinato una serie di modifiche ai valori limite applicati ad altitudine, temperature massime e minime dell'aria ambiente e temperature del refrigerante dell'acqua. Le suddette modifiche tengono conto del fatto che i motori funzionano in condizioni estreme e richiedono pertanto caratteristiche speciali di progettazione. Questi sviluppi devono trovare riscontro nel regolamento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (Ce) n. 640/2009

Il regolamento (Ce) n. 640/2009 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;

b) ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;

c) ai motori progettati per funzionare esclusivamente:

i) a più di 4.000 metri di altitudine sul livello del mare;

ii) a temperature dell'aria ambiente superiori a 60 °C;

iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;

iv) a temperature dell'aria ambiente inferiori a -30 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento ad acqua;

v) a una temperatura del refrigerante dell'acqua in entrata al prodotto inferiore a 0 °C o superiore a 32 °C; oppure

vi) in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nella direttiva 94/9/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) in motori auto frenanti, ad eccezione dei requisiti in materia d'informazioni di cui all'allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.

2) L'allegato I del regolamento (Ce) n. 640/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2014.

Allegato

Modifiche dell'allegato I del regolamento n. (Ce) 640/2009

Al punto 2 dell'allegato I dopo il terzo comma è stato aggiunto il seguente comma:

"Quando le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, è necessario indicare solo l'efficienza nominale (η) a pieno carico e tensione nominali (UN)."

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