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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1287/2013/Ue
Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (Cosme) (2014 – 2020) - Abrogazione decisione 1639/2006/Ce
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- Rettifica 16 marzo 2016 (16/03/2016)
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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Regolamento 11 dicembre 2013, n. 1287/2013/Ue
(Guue 20 dicembre 2013 n. L 347)
Regolamento che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (Cosme) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/Ce
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 195,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Nel marzo 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Europa 2020 -Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"). La comunicazione è stata approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2010. La strategia Europa 2020 risponde alla crisi economica ed è volta a preparare l'Unione per il prossimo decennio. Essa stabilisce cinque obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia, occupazione, innovazione, istruzione e inclusione sociale da raggiungere entro il 2020 e identifica i fattori determinanti della crescita per rendere l'Unione più dinamica e competitiva. Sottolinea inoltre l'importanza di rafforzare la crescita dell'economia europea raggiungendo al contempo un livello elevato di occupazione, un'economia a ridotte emissioni di carbonio e a basso uso di energia e di risorse e la coesione sociale. Le piccole e le medie imprese (Pmi) dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il loro ruolo è testimoniato dal fatto che esse sono menzionate in sei delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020.
(2) Al fine di garantire che le imprese, in particolare le Pmi, svolgano un ruolo centrale per la crescita economica nell'Unione, che è una priorità assoluta, nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di competitività e sostenibilità", approvata dal Consiglio del dicembre 2010. Si tratta di un'iniziativa faro della strategia Europa 2020. La comunicazione definisce una strategia che mira a stimolare la crescita e l'occupazione mantenendo e sostenendo una base industriale forte, diversificata e competitiva in Europa, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni quadro per le imprese e il rafforzamento di vari aspetti del mercato interno, compresi i servizi alle imprese.
(3) Nel giugno 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First). Uno Small Business Act per l'Europa", accolta con favore dal Consiglio del dicembre 2008. Lo Small Business Act (Sba) offre un quadro politico esaustivo per le Pmi, promuove l'imprenditorialità e integra il principio del "pensare anzitutto in piccolo" nella legislazione e nelle politiche al fine di rafforzare la competitività delle Pmi. Lo Sba stabilisce dieci principi e delinea azioni legislative e politiche per promuovere il potenziale delle Pmi in termini di crescita e di creazione di posti di lavoro. L'attuazione dello Sba contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Diverse azioni per le Pmi sono già state definite nelle iniziative faro.
(4) Lo Sba è stato in seguito oggetto di un riesame, pubblicato nel febbraio 2011, sulla base del quale il Consiglio del 30 e 31 maggio 2011 ha adottato conclusioni. Tale riesame fa il punto sull'attuazione dello Sba e analizza i bisogni delle Pmi che operano nell'attuale contesto economico, in cui incontrano sempre maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti e ai mercati. Esso contiene una rassegna dei progressi compiuti nei primi due anni dello Sba, delinea nuove misure per dare una risposta ai problemi posti dalla crisi economica segnalati dalle parti interessate e propone alcune soluzioni per attuare con maggiore efficacia lo Sba, con un ruolo ben definito per le parti interessate e in primo luogo per le organizzazioni imprenditoriali. Gli obiettivi specifici di un programma per la competitività delle imprese e delle Pmi dovrebbero riflettere le priorità indicate in tale riesame. Gli obiettivi specifici di un programma per la competitività delle imprese e le PMI dovrebbero riflettere le priorità indicate in tale riesame. È importante garantire che l'esecuzione di tale programma si coordini con l'attuazione dello Sba.
In particolare, le azioni nell'ambito degli obiettivi specifici dovrebbero contribuire a realizzare i dieci principi summenzionati e le nuove azioni individuate nel processo di riesame dello Sba.
(5) Il regolamento (Ue, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 3 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020. Tale quadro finanziario pluriennale descrive come si raggiungeranno gli obiettivi politici di aumento della crescita e dell'occupazione in Europa e di creazione di un'economia a ridotte emissioni di carbonio e più sensibile alle questioni ambientali e di un'Unione che occupi una posizione di rilievo su scala internazionale.
(6) Per contribuire all'aumento della competitività e della sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle Pmi, sostenere le Pmi esistenti e promuovere una cultura imprenditoriale e la crescita delle Pmi, il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo basato su una crescita economica equilibrata, è opportuno stabilire un programma per la competitività delle imprese e le Pmi ("programma Cosme").
(7) Il programma Cosme dovrebbe dare alta priorità alla semplificazione, in conformità con la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2012 dal titolo "Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020". È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nel settore della promozione della competitività delle imprese e delle Pmi, al fine di garantire complementarità, maggiore efficienza e visibilità e conseguire maggiori sinergie di bilancio.
(8) La Commissione si è impegnata a integrare l'azione per il clima nei programmi di spesa dell'Unione e a destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione agli obiettivi connessi al clima. È importante provvedere affinché nella preparazione, nell'elaborazione e nell'attuazione del programma Cosme si promuovano la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nonché la prevenzione dei rischi. È opportuno che le misure contemplate nel presente regolamento contribuiscano a promuovere il passaggio a un'economia e una società a ridotte emissioni di carbonio e capaci di reagire ai cambiamenti climatici.
(9) Dalla decisione 2001/822/Ce del Consiglio 4 risulta che entità e organismi dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare al programma Cosme.
(10) La politica dell'Unione in materia di competitività intende stabilire i presupposti istituzionali e politici atti a creare le condizioni necessarie per una crescita sostenibile delle imprese, in particolare le Pmi. Il conseguimento della competitività e della sostenibilità comporta la capacità di raggiungere e mantenere la competitività economica e la crescita delle imprese, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Una maggiore produttività, in particolare di risorse e di energia, è la fonte principale di crescita sostenibile del reddito. La competitività dipende anche dall'abilità delle imprese di sfruttare appieno le opportunità, come il mercato interno. Ciò è particolarmente importante per le Pmi, che rappresentano il 99 % delle imprese dell'Unione, che offrono due su tre dei posti di lavoro esistenti nel settore privato, creano l'80 % dei nuovi posti di lavoro e contribuiscono per oltre il 50 % al valore aggiunto totale creato dalle imprese nell'Unione. Le Pmi sono uno dei principali motori di crescita economica, occupazione e integrazione sociale.
(11) Nella comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012, intitolata "Verso una ripresa fonte di occupazione", si stima che le politiche che incoraggiano il passaggio a un'economia "verde", quali le politiche in materia di efficienza delle risorse, efficienza energetica e cambiamento climatico, potrebbero consentire di creare più di cinque milioni di posti di lavoro entro il 2020, in particolare nel settore delle Pmi. Di conseguenza, azioni specifiche nell'ambito del programma Cosme potrebbero comprendere la promozione dello sviluppo di prodotti, servizi, tecnologie e processi sostenibili, nonché dell'efficienza energetica e delle risorse e della responsabilità sociale delle imprese.
(12) Negli ultimi anni la competitività è stata oggetto di grande attenzione nelle strategie dell'Unione viste le carenze del mercato, delle politiche e istituzionali che compromettono la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle Pmi.
(13) È dunque opportuno che il programma Cosme colmi le carenze del mercato che riducono la competitività dell'economia dell'Unione su scala mondiale e che compromettono la capacità delle imprese, soprattutto delle Pmi, di competere con le loro controparti in altre parti del mondo.
(14) Il programma Cosme dovrebbe riguardare in particolare le Pmi, come definite nella raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione 5 . Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe consultare tutte le pertinenti parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le Pmi. È opportuno concentrarsi sulle microimprese, le imprese artigiane, le professioni autonome e liberali e le imprese sociali. Occorre inoltre prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili, come i disabili e alla promozione dei trasferimenti di imprese, di spin-off, spin-out e delle seconde possibilità per gli imprenditori.
(15) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle Pmi, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e hanno difficoltà ad accedere al capitale di rischio. Tali difficoltà hanno un effetto negativo sul livello e sulla qualità delle nuove imprese create e sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza delle imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie contestualmente a un trasferimento di attività e/o a una successione. Gli strumenti finanziari dell'Unione istituiti nell'ambito della decisione n. 1639/ 2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 6 hanno un comprovato valore aggiunto e hanno apportato un contributo positivo ad almeno 220 000 Pmi. Il valore aggiunto rafforzato per l'Unione degli strumenti finanziari proposti risiede tra le altre cose nel rafforzamento del mercato interno per il capitale di rischio, nello sviluppo di un mercato paneuropeo dei finanziamenti alle Pmi e nel colmare le carenze del mercato che non possono essere colmate dagli Stati membri. È opportuno che le azioni svolte dall'Unione siano tra loro coerenti e logiche, nonché complementari agli strumenti finanziari degli Stati membri per le Pmi, producano un effetto moltiplicatore ed evitino di creare distorsioni del mercato in conformità del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 . Le entità incaricate dell'attuazione delle azioni devono garantire l'addizionalità ed evitare il doppio finanziamento tramite risorse dell'Unione.
(16) La Commissione dovrebbe prestare attenzione alla visibilità dei finanziamenti forniti tramite gli strumenti finanziari del presente regolamento in modo da assicurare che sia nota la disponibilità di dispositivi di sostegno dell'Unione e che il sostegno fornito sia riconosciuto sul mercato. A tal fine, dovrebbe essere previsto l'obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare esplicitamente ai destinatari finali che i finanziamenti sono possibili grazie tramite al sostegno degli strumenti finanziari istituiti dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, anche mediante sistemi online di facile uso, per diffondere informazioni sugli strumenti finanziari disponibili fra le Pmi e gli intermediari. Tali sistemi, che potrebbero essere inclusi in un unico portale, dovrebbero evitare sovrapposizioni con sistemi già esistenti.
(17) La rete Enterprise Europe Network ("rete") ha dimostrato il suo valore aggiunto per le Pmi europee come sportello unico per il sostegno alle imprese aiutandole ad essere più competitive e ad esplorare opportunità commerciali nel mercato interno e al di là di esso. La razionalizzazione delle metodologie e dei metodi di lavoro e l'acquisizione di una dimensione europea dei servizi di sostegno alle imprese si possono ottenere solo a livello dell'Unione. In particolare, la rete ha aiutato le Pmi a trovare partner per collaborazioni o trasferimenti di tecnologia nel mercato interno e nei paesi terzi e a ottenere consulenze sulle fonti di finanziamento dell'Unione, sul diritto dell'Unione e sulla proprietà intellettuale nonché sui programmi dell'Unione volti a promuovere l'ecoinnovazione e la produzione sostenibile. Ha anche raccolto commenti sul diritto e le norme dell'Unione. Le sue competenze uniche sono particolarmente importanti per superare le asimmetrie nell'informazione e ridurre i costi delle operazioni associati alle transazioni transnazionali.
(18) È necessario uno sforzo continuo per ottimizzare ulteriormente la qualità dei servizi e le prestazioni della rete, in particolare per quanto concerne le informazioni fornite alle Pmi sui servizi proposti e il loro conseguente utilizzo da parte di tali imprese, integrando maggiormente i servizi di internazionalizzazione e di innovazione, promuovendo la cooperazione tra la rete e le parti interessate locali e regionali del settore delle Pmi, consultando e coinvolgendo maggiormente le organizzazioni ospitanti, riducendo la burocrazia, potenziando il supporto informatico e migliorando la visibilità della rete e dei suoi servizi nelle regioni geografiche coperte.
(19) La limitata internazionalizzazione delle Pmi sia in Europa che oltre confine ha ripercussioni sulla competitività. Secondo alcune stime, attualmente il 25 % delle Pmi dell'Unione esporta o ha esportato per un periodo negli ultimi tre anni, mentre solo il 13 % delle Pmi dell'Unione esporta al di fuori dell'Unione su base regolare e solo il 2 % ha investito oltre i confini nazionali. Il sondaggio 2012 di Eurobarometro mostra inoltre il potenziale di crescita inutilizzato delle Pmi nei mercati verdi, all'interno dell'Unione e altrove, in termini di internazionalizzazione e di accesso agli appalti pubblici. In linea con lo Sba, che invita l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad incoraggiare le Pmi a beneficiare della crescita dei mercati oltre i confini dell'Unione, l'Unione fornisce assistenza finanziaria a varie iniziative, quali il Centro Ue— Giappone per la cooperazione industriale e l'helpdesk DPI Pmi Cina. Il valore aggiunto dell'Unione si crea promuovendo la cooperazione e offrendo servizi a livello europeo che integrano ma non si sovrappongono ai servizi di base di promozione commerciale degli Stati membri e che rafforzano gli sforzi congiunti dei fornitori di servizi pubblici e privati in questo settore. Tali servizi dovrebbero tra l'altro includere informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, sulle norme e sulle regole e opportunità in materia di appalti pubblici. È necessario tenere pienamente conto della parte II delle conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2011, dal titolo "Rafforzare l'attuazione della politica industriale a livello europeo", sulla comunicazione della Commissione intitolata "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di competitività e sostenibilità". Al riguardo, una strategia europea ben definita di raggruppamento (cluster) dovrebbe integrare le iniziative nazionali e regionali per spingere i cluster ad orientarsi verso l'eccellenza e la cooperazione internazionale tenendo conto del fatto che il raggruppamento tra Pmi può essere uno strumento fondamentale per potenziare la loro capacità di innovare e di affacciarsi sui mercati esteri.
(20) Per aumentare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle Pmi, gli Stati membri e la Commissione devono creare un contesto imprenditoriale favorevole. Particolare attenzione meritano gli interessi delle Pmi e i settori in cui sono più attive. Le iniziative a livello dell'Unione sono anche necessarie per lo scambio di informazioni e conoscenze su scala europea e, in questo senso, i servizi digitali possono essere particolarmente efficaci sotto il profilo dei costi. Azioni di questo tipo possono contribuire a creare condizioni eque per le Pmi.
(21) I divari, la frammentazione e gli inutili oneri burocratici che esistono nel mercato interno impediscono ai cittadini, ai consumatori e alle imprese, in particolare alle Pmi, di trarne pienamente profitto. Vi è pertanto l'assoluta necessità di uno sforzo concertato da parte degli Stati membri, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per far fronte alle carenze riguardanti l'attuazione, la legislazione e l'informazione. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, occorre inoltre che gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione collaborino al fine di ridurre ed evitare gli eccessivi oneri amministrativi e normativi gravanti sulle Pmi. Le azioni previste dal programma Cosme -che è l'unico a livello di Unione a concentrarsi specificatamente sulle Pmi -dovrebbero contribuire a realizzare tali obiettivi, in particolare contribuendo a migliorare le condizioni quadro per le imprese. I controlli dell'adeguatezza e le valutazioni d'impatto finanziati dal programma Cosme dovrebbero partecipare a tale sforzo.
(22) Un altro fattore che influisce sulla competitività è lo spirito imprenditoriale, che risulta essere relativamente scarso nell'Unione. Solo il 45 % dei cittadini dell'Unione (e meno del 40 % delle donne) vorrebbero avere una attività autonoma, contro il 55 % degli statunitensi e il 71 % dei cinesi (secondo il sondaggio sull'imprenditorialità 2009 di Eurobarometro). Secondo lo Sba si dovrebbe prestare attenzione a tutte le situazioni affrontate dagli imprenditori, compresi l'avvio, la crescita, il trasferimento e il fallimento (seconda possibilità). La promozione dell'educazione all'imprenditorialità unita a misure per migliorare la coerenza, come le analisi comparative e lo scambio di buone prassi, costituiscono un elevato valore aggiunto dell'Unione.
(23) Il programma Erasmus per giovani imprenditori è stato varato per offrire ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, l'opportunità di acquisire esperienza nel mondo delle imprese in uno Stato membro diverso dal proprio e, di conseguenza, di rafforzarne i talenti imprenditoriali. Tenendo presente l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro per promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale, la Commissione dovrebbe poter adottare misure concepite per aiutare i nuovi imprenditori a potenziare la propria capacità di sviluppare know-how, competenze e atteggiamenti imprenditoriali, come pure a potenziarne la capacità tecnologica e la gestione d'impresa.
(24) La concorrenza mondiale, i cambiamenti demografici, la disponibilità limitata di risorse e le tendenze sociali emergenti generano sfide ed opportunità per diversi settori che affrontano sfide mondiali e sono caratterizzati da un'elevata percentuale di Pmi. Ad esempio, i settori con una marcata componente di design devono adattarsi per beneficiare del potenziale inutilizzato della grande domanda di prodotti personalizzati, creativi e inclusivi. Poiché queste sfide riguardano tutte le Pmi dell'Unione in questi settori, è necessario uno sforzo coordinato a livello di Unione per creare ulteriore crescita attraverso iniziative che accelerino l'emergenza di nuovi prodotti e servizi.
(25) A sostegno dell'azione negli Stati membri, il programma Cosme può appoggiare, sia a livello settoriale che intersettoriale, iniziative con un potenziale significativo di crescita e di attività imprenditoriale, soprattutto quelle caratterizzate da un'elevata percentuale di Pmi, accelerando l'emergenza di industrie competitive e sostenibili, in base ai modelli d'impresa maggiormente competitivi, ai prodotti e processi migliori, alle strutture organizzative o catene di valore modificate. Come descritto nella comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale -un nuovo quadro politico per il turismo europeo", accolta con favore dal Consiglio nell'ottobre 2010, il turismo è un settore importante dell'economia dell'Unione. Le imprese di questo settore contribuiscono direttamente per il 5 % al prodotto interno lordo (Pil) dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Tfue") riconosce l'importanza del turismo e definisce le competenze dell'Unione in questo campo. Le iniziative europee in materia di turismo possono integrare le azioni degli Stati membri incoraggiando la creazione di un contesto favorevole e promuovendo la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone prassi. Le azioni possono comprendere il miglioramento della base di conoscenze sul turismo, mediante la disponibilità di dati e analisi e lo sviluppo di progetti di collaborazione transnazionali in stretta cooperazione con gli Stati membri, evitando al contempo requisiti obbligatori per le imprese dell'Unione.
(26) Il programma Cosme indica le azioni per ciascun obiettivo, la dotazione finanziaria complessiva per il perseguimento di tali obiettivi, una dotazione finanziaria minima per gli strumenti finanziari, diversi tipi di misure di attuazione e i meccanismi trasparenti di controllo e di valutazione, nonché per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.
(27) Il programma Cosme integra altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento deve funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non vanno finanziati due volte. Al fine di ottenere un valore aggiunto e un impatto incisivo dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra il programma Cosme, il regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ("programma Orizzonte 2020"), il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ("fondi strutturali") e altri programmi dell'Unione.
(28) I principi di trasparenza e di pari opportunità vanno presi in considerazione in tutte le iniziative e le azioni pertinenti contemplate dal programma Cosme. Esse dovrebbero anche tener conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini.
(29) I conferimenti di sovvenzioni alle Pmi dovrebbero essere preceduti da una procedura trasparente. L'erogazione di sovvenzioni e i relativi pagamenti dovrebbero essere trasparenti, privi di oneri burocratici e conformi alle regole comuni.
(30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire l'importo di riferimento primario ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria 10 , per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
(31) Al fine di garantire che il finanziamento si limiti a colmare le carenze del mercato, delle politiche e istituzionali e per evitare distorsioni del mercato, i finanziamenti erogati a titolo del programma Cosme dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
(32) L'accordo sullo Spazio economico europeo e i protocolli degli accordi di associazione prevedono la partecipazione dei paesi interessati ai programmi dell'Unione. La partecipazione di altri paesi terzi dovrebbe essere possibile ogniqualvolta gli accordi e le procedure lo consentono.
(33) È importante assicurare la sana gestione finanziaria del programma Cosme e la relativa attuazione quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma Cosme per tutti i partecipanti.
(34) È opportuno che il programma Cosme sia controllato e valutato per consentire eventuali adattamenti. È opportuno che sia redatta una relazione annuale di attuazione, che illustri i progressi realizzati e le attività pianificate.
(35) L'attuazione del programma Cosme dovrebbe essere controllata annualmente ricorrendo ad indicatori chiave per la valutazione dei risultati e dell'impatto. Questi indicatori, compresi i valori di riferimento pertinenti, dovrebbero fornire la base minima per valutare in quale misura sono stati realizzati gli obiettivi del programma Cosme.
(36) La relazione intermedia, predisposta dalla Commissione, sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni sostenute in virtù del programma Cosme, dovrebbe comprendere anche una valutazione dei bassi tassi di partecipazione delle Pmi, quando vengono riscontrati in una serie significativa di Stati membri. Ove opportuno, gli Stati membri potrebbero tener conto nelle rispettive politiche dei risultati della relazione intermedia.
(37) È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche tramite la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e finanziarie conformemente al regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.
(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro annuali per l'attuazione del programma Cosme. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 . Alcune azioni incluse nel programma di lavoro annuale comportano il coordinamento delle azioni a livello nazionale. Al riguardo si applica l'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
(39) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo a integrazioni degli indicatori, a modifiche di taluni dettagli specifici concernenti gli strumenti finanziari, nonché a modifiche delle percentuali indicative che, in ciascun caso, le farebbero superare di più del 5 % il valore della dotazione finanziaria. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(40) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza; è opportuno abrogare la decisione n. 1639/2006/Ce, hanno adottato il presente regolamento:
Capo I
Oggetto
Articolo 1
Istituzione
Un programma di azioni dell'Unione volto a migliorare la competitività delle imprese, con riferimento in particolare alle piccole e medie imprese (Pmi) (di seguito "programma Cosme") è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Articolo 2
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per "Pmi" si intendono le microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/Ce.
Articolo 3
Obiettivi generali
1. Il programma Cosme contribuisce ai seguenti obiettivi generali, con particolare attenzione per le esigenze specifiche delle Pmi stabilite nell'Unione e delle Pmi stabilite nei paesi terzi che partecipano al programma Cosme a norma dell'articolo 6:
a) rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le Pmi;
b) promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la crescita delle Pmi.
2. La realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sarà misurata in base ai seguenti indicatori:
a) rendimento delle Pmi sotto il profilo della sostenibilità;
b) modifiche di oneri amministrativi e normativi eccessivi gravanti sulle Pmi sia nuove che esistenti;
c) modifiche della proporzione di Pmi che esportano all'interno o all'esterno dell'Unione;
d) modifiche nella crescita delle Pmi;
e) modifiche della proporzione di cittadini dell'Unione che desiderano svolgere una attività autonoma.
3. Nell'allegato figura un elenco dettagliato di indicatori ed obiettivi per il programma Cosme.
4. Il programma Cosme sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020 e contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, il programma Cosme concorre alla realizzazione dell'obiettivo prioritario riguardante l'occupazione.
Capo II
Obiettivi specifici e ambiti di azione
Articolo 4
Obiettivi specifici
1. Gli obiettivi specifici del programma Cosme sono i seguenti:
a) migliorare l'accesso delle Pmi ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito;
b) migliorare l'accesso ai mercati, in particolare all'interno dell'Unione, ma anche a livello mondiale;
c) migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le Pmi, incluse quelle nel settore del turismo;
d) promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'imprenditorialità.
2. Nell'attuazione del programma Cosme si incoraggiano le Pmi ad adeguarsi ad un'economia a ridotte emissioni, in grado di resistere ai cambiamenti climatici e a basso uso di energia e di risorse.
3. Per misurare i risultati del programma Cosme in termini di realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, si utilizzano gli indicatori figuranti nell'allegato.
4. I programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 13 specificano nel dettaglio tutte le azioni da attuare nel quadro del presente programma Cosme.
Articolo 5
Dotazione di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Cosme è fissata a 2 298,243 milioni di Eur a prezzi correnti, di cui non meno del 60 % sono destinati agli strumenti finanziari.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. La dotazione finanziaria del programma Cosme istituito dal presente regolamento può coprire anche le spese connesse ad azioni preparatorie e ad attività di monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione che siano direttamente necessarie ai fini dell'attuazione del programma Cosme e del raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare esso copre, con una gestione efficiente sotto il profilo dei costi, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, inclusa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione se esse sono connesse agli obiettivi generali del programma Cosme, spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma Cosme.
Le spese in questione non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria.
3. La dotazione finanziaria del programma Cosme destina la percentuale indicativa del 21,5 % dell'importo totale all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'11 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e del 2,5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). La Commissione può discostarsi da queste percentuali indicative ma non più del 5 % del valore della dotazione finanziaria. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 23, per modificare tali percentuali indicative.
4. La dotazione finanziaria può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione al programma Cosme che sostituisce le misure adottate a norma della decisione n. 1639/2006/Ce. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.
Articolo 6
Partecipazione di paesi terzi
1. Il programma Cosme è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi
a) i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Efta) che sono membri dello Spazio economico europeo (See), conformemente alle disposizioni dell'accordo See, e altri paesi europei qualora accordi e procedure lo consentano;
b) i paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
c) i paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato, qualora gli accordi e le procedure lo consentano e conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, protocolli agli accordi di associazione e decisioni del Consiglio di associazione.
2. Possono partecipare a parti del programma Cosme gli organismi stabiliti nei paesi di cui al paragrafo 1 qualora il paese cui appartengono partecipi alle condizioni stabilite nel relativo accordo, in virtù del paragrafo 1.
Articolo 7
Partecipazione degli organismi di paesi non partecipanti
1. Gli organismi stabiliti in un paese terzo, tra quelli di cui all'articolo 6, che non partecipa al programma Cosme, possono partecipare a parti dello stesso. Gli organismi stabiliti in altri paesi terzi possono altresì partecipare alle azioni del programma Cosme.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, salvo nel caso in cui siano indispensabili per il programma Cosme, in particolare in termini di competitività e accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.
Articolo 8
Azioni per migliorare l'accesso delle Pmi ai finanziamenti
1. La Commissione sostiene le azioni volte a facilitare e a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle Pmi nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento, integrando l'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le Pmi a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, tali azioni sono strettamente coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione, del programma Orizzonte 2020 e a livello nazionale o regionale. Tali azioni mirano a stimolare l'assorbimento e l'offerta di finanziamenti sia di debito che di capitale proprio, tra cui finanziamenti di avviamento, finanziamenti informali e finanziamenti quasi-equity in funzione della domanda di mercato, escludendo tuttavia la spoliazione delle attività.
2. Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, l'Unione può sostenere anche azioni per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale in base alla domanda del mercato, in modo da aiutare le Pmi ad internazionalizzare le proprie attività conformemente alla normativa dell'Unione.
La Commissione può inoltre esaminare la possibilità di sviluppare altri meccanismi finanziari innovativi, tra cui il finanziamento collettivo (crowdfunding), in base alla domanda del mercato.
3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono descritte in dettaglio nell'articolo 17.
Articolo 9
Azioni per migliorare l'accesso ai mercati
1. Per continuare a migliorare la competitività e l'accesso ai mercati delle imprese dell'Unione, la Commissione può sostenere azioni per migliorare l'accesso delle Pmi al mercato interno, quali disponibilità di informazioni (anche attraverso servizi digitali) e mediante azioni di sensibilizzazione, tra l'altro, in materia di programmi, diritto e norme dell'Unione.
2. Misure specifiche sono volte a facilitare l'accesso delle Pmi ai mercati al di fuori dell'Unione; si annoverano tra queste la fornitura di informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle opportunità commerciali esistenti, sugli appalti pubblici e le procedure doganali, nonché il miglioramento dei servizi di sostegno in termini di norme e diritti di proprietà intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari. Tali misure integrano ma non duplicano le attività di base di promozione commerciale degli Stati membri.
3. Le azioni nell'ambito del programma Cosme possono avere come obiettivo la cooperazione internazionale, compreso il dialogo con i paesi terzi in merito all'industria o alle normative. Le misure specifiche possono avere l'obiettivo di ridurre le differenze tra l'Unione e gli altri paesi in termini di quadri normativi per i prodotti, di contribuire allo sviluppo della politica per le imprese e industriale e di contribuire al miglioramento del contesto imprenditoriale.
Articolo 10
Rete Enterprise Europe Network
1. La Commissione sostiene la rete Enterprise Europe Network ("rete") allo scopo di fornire servizi integrati di sostegno alle imprese per le Pmi dell'Unione che vogliono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi. Le azioni attraverso la rete possono comprendere:
a) servizi di informazione e consulenza sulle iniziative e il diritto dell'Unione; sostegno al rafforzamento delle capacità di gestione allo scopo di migliorare la competitività delle Pmi; sostegno al miglioramento delle conoscenze delle Pmi in tema di finanza, compresi servizi di informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento, sull'accesso al credito e relativi programmi di tutorato e mentoring; misure per favorire l'accesso delle Pmi alle competenze riguardanti l'efficienza energetica, il clima e l'ambiente; la promozione di programmi di finanziamento e strumenti finanziari dell'Unione (compreso il programma Orizzonte 2020 in cooperazione con i punti di contatto nazionali e i fondi struttali);
b) agevolazione di partenariati transfrontalieri in materia commerciale, di ricerca e sviluppo, trasferimento di tecnologia e di conoscenze e tecnologia e innovazione;
c) funzione di canale di comunicazione tra le Pmi e la Commissione.
2. La rete può anche servire per la prestazione di servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, ad esempio il programma Orizzonte 2020, tra cui possono rientrare servizi di consulenza dedicati che incoraggiano le Pmi a partecipare ai programmi dell'Unione. La Commissione assicura che le diverse risorse finanziarie per la rete siano coordinate con efficacia e che i servizi prestati dalla rete stessa a titolo di altri programmi dell'Unione siano finanziati dai programmi in questione.
3. L'attuazione della rete è strettamente coordinata con gli Stati membri per evitare una duplicazione delle attività in linea con il principio di sussidiarietà.
La Commissione valuta l'efficacia della rete quanto a governance e prestazione di servizi di alta qualità in tutta l'Unione.
Articolo 11
Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le Pmi
1. La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle Pmi, in modo da rendere più efficaci, coerenti e coordinate le politiche nazionali e regionali a favore della competitività, della sostenibilità e della crescita delle imprese dell'Unione.
2. La Commissione può sostenere azioni specifiche al fine di migliorare le condizioni generali per le imprese, in particolare le Pmi, riducendo ed evitando gli oneri amministrativi e normativi eccessivi. Fra tali misure si possono annoverare: la valutazione periodica dell'impatto del pertinente diritto dell'Unione sulle Pmi, in caso ricorrendo a una tabella, il sostegno a gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e buone prassi, anche in ordine all'applicazione sistematica di test Pmi a livello dell'Unione e degli Stati membri.
3. La Commissione può sostenere le azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività e sviluppo delle imprese, tra cui:
a) misure per migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, anche condividendo le buone prassi sulle condizioni generali e sulla gestione di cluster e reti di imprese a livello mondiale e promuovendo la collaborazione transnazionale fra cluster e reti di imprese, lo sviluppo di prodotti, tecnologie, servizi e processi sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica e la responsabilità sociale delle imprese;
b) misure per trattare gli aspetti internazionali delle politiche della concorrenza, con particolare attenzione alla cooperazione tra gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti al programma Cosme e i partner commerciali mondiali dell'Unione;
c) misure per migliorare lo sviluppo delle politiche a favore delle Pmi, la cooperazione tra decisori, le valutazioni inter pares e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, tenendo conto, se del caso, dei dati concreti disponibili e dei pareri delle parti interessate e, soprattutto, al fine di agevolare l'accesso delle Pmi ai programmi e alle misure dell'Unione in conformità del piano d'azione dello Sba.
4. La Commissione può, promuovendo il coordinamento, sostenere l'azione intrapresa negli Stati membri al fine di accelerare l'emergenza di industrie competitive con un potenziale di mercato. Detto sostegno può comprendere azioni a favore dello scambio di buone pratiche e l'individuazione dei requisiti delle industrie, in particolare le Pmi, in termini di competenze e formazione, in particolare le competenze digitali, come anche azioni volte a stimolare l'avvio di nuovi modelli di impresa e la cooperazione tra le Pmi a favore di nuove catene di valore, oltre allo sfruttamento commerciale di idee rilevanti per prodotti e servizi nuovi.
5. La Commissione può integrare le azioni degli Stati membri intese a potenziare la competitività e sostenibilità delle Pmi dell'Unione in settori caratterizzati da un significativo potenziale di crescita, soprattutto quelli con un'elevata presenza di Pmi, ad esempio il turismo. Può rientrare in quest'attività la promozione della cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche.
Articolo 12
Azioni per promuovere l'imprenditorialità
1. La Commissione promuove l'imprenditorialità e una cultura imprenditoriale migliorando le condizioni quadro che ne favoriscono lo sviluppo, anche riducendo gli ostacoli alla creazione di imprese. La Commissione sostiene un contesto economico e una cultura imprenditoriale propizi alla costituzione di imprese sostenibili, alla loro crescita, al trasferimento di imprese, alla seconda possibilità (re-start), nonché agli spin-off e agli spin-out.
2. Particolare attenzione deve essere dedicata agli imprenditori potenziali, nuovi e giovani e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici.
3. La Commissione può intervenire, ad esempio, con programmi di mobilità per i nuovi imprenditori destinati a migliorarne la capacità di sviluppare know-how, competenze e atteggiamenti imprenditoriali, nonché a potenziarne la capacità tecnologica e la gestione d'impresa.
4. La Commissione può sostenere le misure prese dagli Stati membri per creare e facilitare l'istruzione, la formazione, le competenze e gli atteggiamenti imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i potenziali imprenditori.
Capo III
Attuazione del programma Cosme
Articolo 13
Programmi di lavoro annuali
1. Per attuare il programma Cosme la Commissione adotta programmi di lavoro annuali conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Ciascun programma di lavoro annuale indica gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e contiene in particolare:
a) una descrizione delle azioni da finanziare, gli obiettivi perseguiti da ciascuna azione, che devono essere(conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, i risultati attesi, i metodi di attuazione, un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione, l'importo totale per tutte le azioni e un calendario indicativo per l'attuazione nonché un profilo di pagamento;
b) indicatori qualitativi e quantitativi adeguati per ciascuna azione, per analizzare e controllare l'efficacia in termini di risultati e realizzazione degli obiettivi dell'azione in questione;
c) i criteri fondamentali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma Cosme, e il tasso massimo di cofinanziamento per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate;
d) un capitolo separato e dettagliato sugli strumenti finanziari che, in conformità del'articolo 17 del presente regolamento, rifletta gli obblighi d'informazione ai sensi del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, compreso l'assegnazione prevista della dotazione finanziaria tra lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19 e le informazioni sul livello di garanzia e il nesso con il programma Orizzonte 2020.
2. La Commissione applica il programma Cosme in conformità del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.
3. Il programma Cosme deve essere attuato in modo da garantire che le azioni sostenute tengano conto delle necessità e degli sviluppi futuri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, in particolare in seguito alla valutazione intermedia, e siano pertinenti rispetto all'evoluzione dei mercati, dell'economia e della società.
Articolo 14
Misure di sostegno
1. Oltre alle misure incluse nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 13, la Commissione attua periodicamente misure di sostegno, tra cui:
a) il miglioramento dell'analisi e del controllo delle questioni relative alla competitività settoriale e intersettoriale;
b) l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci strategici e il loro ulteriore sviluppo;
c) i controlli dell'adeguatezza del diritto vigente e la valutazione dell'impatto delle nuove misure dell'Unione che sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese, al fine di individuare le aree del diritto esistente che devono essere semplificate e provvedere affinché gli oneri sulle Pmi siano ridotti al minimo nelle aree in cui sono proposte nuove misure legislative;
d) la valutazione della normativa riguardante le imprese, in particolare le Pmi, la politica industriale specifica e le misure connesse alla competitività;
e) la promozione di sistemi integrati online di facile uso che forniscano informazioni sui programmi che interessano le Pmi, evitando sovrapposizioni con portali già esistenti.
2. Il costo totale di tali misure di sostegno non supera il 2,5 % della dotazione finanziaria del programma Cosme.
Articolo 15
Controllo e valutazione
1. La Commissione controlla l'attuazione e la gestione del programma Cosme.
2. La Commissione redige una relazione annuale che esamina l'efficienza e l'efficacia delle azioni sostenute in termini di esecuzione finanziaria, risultati, costi e, se possibile, impatto. La relazione comprende informazioni sui beneficiari, ove possibile, per ognuno degli inviti a presentare proposte, sull'importo della spesa relativa ai cambiamenti climatici e sull'impatto del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici, sui dati pertinenti riguardanti i prestiti concessi dallo strumento di garanzia dei prestiti per importi superiori o inferiori a 150 000 Eur, purché la raccolta di tali informazioni non comporti un onere amministrativo ingiustificato per le imprese, in particolare le Pmi. La relazione di controllo comprende la relazione annuale su ogni strumento finanziario ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.
3. Entro il 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni sostenute nell'ambito del programma Cosme in termini di risultati e impatto, efficienza dell'uso delle risorse e valore aggiunto europeo, in vista della decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La relazione di valutazione intermedia prende in considerazione anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Inoltre tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti e contribuirà alla decisione riguardante la possibilità di rinnovare, modificare o sospendere una misura.
4. La Commissione redige una relazione di valutazione finale dell'impatto a lungo termine e della sostenibilità degli effetti delle misure.
5. Tutti i beneficiari di sovvenzioni e le altre parti interessate che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento forniscono alla Commissione tutte le informazioni e i dati appropriati e necessari per consentire il controllo e la valutazione delle misure in questione.
6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e le rende pubbliche.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e tipi di assistenza finanziaria
Articolo 16
Tipi di assistenza finanziaria
L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma Cosme può essere attuata indirettamente mediante la delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 17
Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del programma Cosme, previsti ai sensi del titolo VIII del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, sono utilizzati al fine di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle Pmi, nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento. Gli strumenti finanziari includono uno strumento di capitale proprio e uno strumento di garanzia dei prestiti. L'assegnazione di fondi ai vari strumenti tiene conto della domanda da parte degli intermediari finanziari.
2. Gli strumenti finanziari per le Pmi possono, se del caso, essere combinati e integrati con:
a) altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 1303/2013;
b) altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione e finanziati con programmi nazionali o regionali fuori dal contesto delle attività dei fondi strutturali;
c) con sovvenzioni dell'Unione, anche nel quadro del presente regolamento.
3. Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti di cui, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 possono essere complementari all'impiego da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le Pmi nel quadro della politica di coesione dell'Unione.
4. Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti possono, se del caso, consentire di mettere in comune le risorse finanziarie con gli Stati membri (o le regioni) disposti ad apportare una parte dei fondi strutturali a essi assegnati conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 1303/2013.
5. Gli strumenti finanziari possono generare rendimenti accettabili per soddisfare gli obiettivi di altri partner o investitori. Lo strumento di capitale proprio per la crescita può funzionare su base subordinata ma si prefigge di mantenere il valore delle risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Unione.
6. Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti sono attuati in conformità del titolo VIII del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione 12 .
7. Gli strumenti finanziari previsti dal programma Cosme sono sviluppati e attuati in complementarità e coerenza con quelli istituiti per le Pmi nel quadro del programma Orizzonte 2020.
8. Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 le entità a cui è stata affidata l'attuazione degli strumenti finanziari garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine l'entità incaricata ha l'obbligo di assicurare che gli intermediari finanziari informino espressamente i destinatari finali del fatto che il finanziamento è stato possibile grazie al sostegno degli strumenti finanziari previsti dal programma Cosme. La Commissione assicura che la pubblicazione ex post di informazioni sui destinatari, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012, sia facilmente accessibile ai potenziali destinatari finali.
9 I rimborsi generati dalla seconda sezione dello strumento a favore delle Pmi innovative e a forte crescita istituito dalla decisione n. 1639/2006/Ce e ricevuti dopo il 31 dicembre 2013 sono assegnati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2013, allo strumento di capitale proprio per la crescita di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
10. Gli strumenti finanziari sono attuati conformemente alle pertinenti norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Articolo 18
Strumento di capitale proprio per la crescita
1. Lo strumento di capitale proprio per la crescita (Efg) è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio a favore della crescita delle imprese e della ricerca e innovazione (R&I) dalla fase di avvio, incluso seed capital, alla fase di crescita. L'unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio gode del sostegno finanziario del programma Orizzonte 2020 e del programma Cosme.
2. L'Efg si concentra su fondi che forniscono: capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 e di mettere a disposizione strumenti di coinvestimento per gli investitori informali (business angel). In caso di investimenti in fase iniziale, l'investimento dell'Efg non supererà il 20 % del totale dell'investimento dell'Unione, tranne per i finanziamenti frazionati e i fondi di fondi, dove il finanziamento dell'Efg e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 sono messi a disposizione su base proporzionale, secondo la politica d'investimento del fondo. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
3. L'Efg e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 utilizzano lo stesso meccanismo di attuazione.
4. Il sostegno dell'Efg è fornito sotto forma di uno dei seguenti investimenti:
a) direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'Efg a nome della Commissione; oppure
b) da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri, istituti dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi (tra cui gestori del settore privato o pubblico) cui è affidata l'attuazione dell'Efg a nome della Commissione insieme a istituzioni finanziarie private e/o pubbliche.
5. L'Efg investe in fondi intermediari di capitale di rischio, tra cui i fondi di fondi, che offrono investimenti per le Pmi, generalmente nella fase di espansione e di crescita. Gli investimenti effettuati nel quadro dell'Efg sono a lungo termine, ossia sono investimenti in fondi di capitale di rischio di norma compresi tra i cinque e i quindici anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro dell'Efg non supera i venti anni a decorrere dalla firma dell'accordo tra la Commissione e l'organismo cui ne è affidata l'attuazione.
Articolo 19
Strumento di garanzia dei prestiti
1. Lo strumento di garanzia dei prestiti (Lgf) fornisce:
a) controgaranzie e altri accordi di condivisione dei rischi per i sistemi di garanzia compresi, se del caso, cogaranzie;
b) garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per altri intermediari finanziari che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5.
2. L'Lgf è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione per i prestiti a favore della crescita e della R&I delle imprese dell'Unione, utilizzando lo stesso meccanismo di attuazione della sezione per le Pmi orientata alla domanda dello strumento del debito per la R&I nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (Rsi II).
3. L'Lfg comprende:
a) garanzie per finanziamento mediante prestiti (inclusi il prestito subordinato e il prestito partecipativo, il leasing o le garanzie bancarie) che riducono le particolari difficoltà incontrate da Pmi vitali nell'ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie reali sufficienti;
b) la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a Pmi, che mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle Pmi mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni in questione. Il sostegno a tali operazioni di cartolarizzazione è subordinato all'impegno da parte delle istituzioni in questione di utilizzare una parte significativa della liquidità risultante o dei capitali smobilizzati per la concessione di nuovi prestiti a Pmi entro un termine ragionevole. L'importo di questo nuovo finanziamento mediante il prestito è determinato in base all'importo del rischio del portafoglio garantito ed è negoziato, assieme al periodo, individualmente con ogni istituzione.
4. L'Lgf è gestito direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'LFG a nome della Commissione. La durata massima delle garanzie concesse individualmente ai sensi dell'Lgf non può superare i 10 anni.
5. L'ammissibilità nel quadro dell'Lgf è determinata per ciascun intermediario sulla base delle sue attività e dell'efficacia nell'aiutare le Pmi ad accedere ai finanziamenti per progetti redditizi. L'Lgf può essere usato dagli intermediari che sostengono le imprese tra l'altro nel finanziamento per l'acquisizione di attività materiali ed immateriali, per il capitale d'esercizio e per il trasferimento di imprese. I criteri connessi con la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a Pmi comprendono transazioni individuali, transazioni con più partner e transazioni multinazionali. L'ammissibilità è determinata in base alle buone prassi del mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità del credito e la diversificazione dei rischi del portafoglio cartolarizzato.
6. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio cartolarizzato, l'Lgf copre i prestiti fino a 150 000 Eur e con una scadenza minima di dodici mesi. L'Lgf copre anche prestiti superiori a 150 000 Eur quando le Pmi che soddisfano i criteri di ammissibilità in base al programma Cosme non soddisfano i criteri di ammissibilità della sezione per le Pmi dello strumento prestiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020, e con una scadenza minima di dodici mesi.
Oltre tale soglia spetta agli intermediari finanziari dimostrare se la Pmi è ammissibile o meno alla sezione per le Pmi dello strumento prestiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020
7. L'Lgf è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle Pmi beneficiarie, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.
Articolo 20
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, in base a documenti e controlli in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti, nonché terzi che hanno ottenuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) può condurre indagini, compresi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite nel regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 e nel regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio 14 , al fine di accertare l'eventuale esistenza di frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziato a titolo del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'Olaf a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
Capo V
Procedura di comitato e disposizioni finali
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (Ue) n. 182/2011.
Articolo 22
Atti delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 riguardo ad integrazioni degli indicatori di cui all'allegato, se detti indicatori possono aiutare a misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi generali e specifici del programma Cosme.
2. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 riguardo alle modifiche a determinati dettagli specifici riguardanti gli strumenti finanziari. Questi riguardano: la percentuale di investimenti a titolo dell'Efg rispetto al totale degli investimenti dell'Unione nei fondi di capitale di rischio in fase di avviamento e la composizione dei portafogli cartolarizzati dei prestiti.
3. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 riguardo alle modifiche delle percentuali indicative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che, in ciascun caso, le farebbero superare di più del 5 % il valore della dotazione finanziaria, qualora si rendesse necessario il superamento di detto limite.
Articolo 23
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per una durata di sette anni a decorrere dal 23 dicembre 2013.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 24
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La decisione n. 1639/2006/Ce è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. Tuttavia, le azioni avviate a norma della decisione n. 1639/2006/Ce e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano ad essere disciplinati da tale decisione fino al loro completamento.
3. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 5 può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie ad assicurare la transizione al programma Cosme che sostituisce le misure adottate a norma della decisione n. 1639/ 2006/Ce.
Articolo 25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013
Allegato
Indicatori per gli obiettivi generali e specifici e obiettivi
Obiettivo generale: | 1. Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le Pmi | |
A. Indicatore di impatto (1) | Situazione attuale | Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale (2020) |
A.1. Rendimento delle Pmi sotto il profilo della sostenibilità | Sarà misurato periodicamente, ad esempio tramite un sondaggio di Eurobarometro | Aumento della proporzione delle Pmi unionali produttrici di prodotti verdi vale a dire ecologici (2) rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale) |
A.2. Modifiche di oneri amministrativi e normativi eccessivi gravanti sulle Pmi sia nuove che esistenti (3) | Numero di giorni necessari per creare una nuova Pmi nel 2012: 5,4 giorni lavorativi | Marcata riduzione del numero di giorni necessari per creare una nuova Pmi |
Costi di avviamento nel 2012: 372 Eur | Marcata riduzione dei costi medi di avviamento nell'Unione rispetto al quadro di riferimento | |
Numero di Stati membri in cui il tempo necessario per ottenere le licenze e i permessi (comprese le autorizzazioni ambientali) per avviare ed esercitare la specifica attività di un'impresa è un mese: 2 | Marcato aumento del numero di Stati membri in cui il tempo necessario per ottenere le licenze e i permessi (comprese le autorizzazioni ambientali) per avviare ed esercitare la specifica attività di un'impresa è un mese | |
Numero di Stati membri che nel 2009 disponevano di uno sportello unico per le nuove imprese che consentiva agli imprenditori di espletare tutte le procedure necessarie (registrazione, imposizione fiscale, Iva e previdenza sociale) attraverso un unico punto di contatto amministrativo, fisico (ufficio), virtuale (web) o di entrambi i tipi: 18 | Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese | |
A.3. Modifiche della proporzione di Pmi che esportano all'interno o all'esterno dell'Unione | Il 25 % delle Pmi esporta e il 13 % delle Pmi esporta all'esterno dell'Unione (2009) (4) | Aumento della proporzione delle Pmi che esportano e aumento della proporzione delle Pmi che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento |
Obiettivo generale: | 2. Promuovere una cultura imprenditoriale e la creazione e la crescita delle Pmi | |
Indicatore di impatto | Situazione attuale | Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale (2020) |
B.1. Modifiche nella crescita delle Pmi | Nel 2010 le Pmi hanno creato oltre il 58 % del valore aggiunto lordo totale dell'Unione | Aumento della produzione delle Pmi (valore aggiunto) e dei dipendenti rispetto al quadro di riferimento |
Numero totale di dipendenti delle Pmi nel 2010: 87,5 milioni (67 % dei posti di lavoro nel settore privato nell'Ue) | ||
B.2. Modifiche della percentuale di cittadini dell'Unione che desiderano svolgere una attività autonoma | Tale cifra viene calcolata ogni due o tre anni da un sondaggio di Eurobarometro. L'ultima cifra disponibile è pari al 37 % nel 2012 (45 % nel 2007 e nel 2009) | Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento |
Obiettivo specifico: | Migliorare l'accesso delle Pmi ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito | |
C. Strumenti finanziari per la crescita | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
C.1. Numero di imprese che beneficiano di finanziamenti mediante prestiti | Al 31 dicembre 2012, 13,4 miliardi di Eur di prestiti smobilizzati a favore di 219 000 Pmi (strumento di garanzia delle Pmi, SMEG) | Valore dei prestiti smobilizzati compreso tra 14,3 e 21,5 miliardi di Eur; numero di imprese destinatarie di prestiti che beneficiano di garanzie a titolo del programma Cosme compreso tra 220 000 e 330 000 |
C.2. Numero di investimenti in capitali di rischio a titolo del programma Cosme e volume complessivo investito | Al 31 dicembre 2012 2,3 miliardi di Eur di finanziamenti in capitali di rischio a favore di 289 Pmi (strumento a favore delle Pmi innovative e a forte crescita, GIF) | Valore totale degli investimenti in capitali di rischio compreso tra 2,6 miliardi di Eur e 3,9 miliardi di Eur; numero di imprese destinatarie di investimenti in capitali di rischio a titolo del programma Cosme compreso tra 360 e 540 |
C.3. Coefficiente di leva finanziaria |
Coefficiente di leva finanziaria per lo strumento SMEG 1:32 Coefficiente di leva finanziaria per il GIF: 1:6.7 |
Strumento di debito 1:20 -1:30; Strumento di capitale proprio 1:4 -1:6 (5) |
C.4. Addizionalità dell'Efg e dell'Lgf |
Addizionalità dello strumento SMEG: il 64 % dei beneficiari finali ha sottolineato l'importanza del sostegno per trovare i finanziamenti di cui necessitava Addizionalità del GIF: il 62 % dei beneficiari finali del GIF ha sottolineato l'importanza del sostegno per trovare i finanziamenti di cui necessitava |
Aumento della percentuale dei beneficiari finali che ritiene che l'Efg o l'Lgf forniscano finanziamenti non ottenibili con altri mezzi rispetto al quadro di riferimento |
Obiettivo specifico: | Migliorare l'accesso ai mercati, in particolare all'interno dell'Unione, ma anche a livello mondiale | |
D. Cooperazione industriale internazionale | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
D.1. Numero di casi di allineamento migliorato delle normative riguardanti i prodotti industriali tra l'Unione e paesi terzi | Si stima che nella cooperazione normativa con i principali partner commerciali (USA, Giappone, Cina, Brasile, Russia, Canada, India) vi sia una media di 2 settori importanti di allineamento significativo delle regolamentazioni tecniche | In tutto 4 settori importanti di allineamento significativo delle regolamentazioni tecniche con i principali partner commerciali (USA, Giappone, Cina, Brasile, Russia, Canada, India) |
E. Rete Enterprise Europe | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
E.1. Numero di accordi di partenariato firmati | Accordi di partenariato firmati: 2 475 (2012) | Accordi di partenariato firmati: 2 500/anno |
E.2. Riconoscimento della rete tra le Pmi | Il riconoscimento della rete tra le Pmi sarà misurato nel 2015 | Aumento del riconoscimento della rete tra le Pmi rispetto al quadro di riferimento |
E.3. Tasso di soddisfazione dei clienti (% di Pmi che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico fornito dalla rete) | Tasso di soddisfazione dei clienti (% di Pmi che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico): 78 % | Tasso di soddisfazione dei clienti (% di Pmi che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico): > 82 % |
E.4. Numero di Pmi che beneficiano di servizi di sostegno | Numero di Pmi che beneficiano di servizi di sostegno: 435 000 (2011) | Numero di Pmi che beneficiano di servizi di sostegno: 500 000/anno |
E.5. Numero di Pmi che usano servizi digitali (compresi servizi d'informazione elettronici) forniti dalla rete | 2 milioni di Pmi/anno usano servizi digitali | 2,3 milioni di Pmi/anno usano servizi digitali |
Obiettivo specifico: | Migliorare le condizioni generali per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le Pmi, incluse quelle nel settore del turismo | |
F. Attività per migliorare la competitività | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
F.1. Numero di misure di semplificazione adottate | 5 Misure di semplificazione all'anno (2010) | Almeno 7 misure di semplificazione all'anno |
F.2. Adeguare il quadro normativo allo scopo | I controlli dell'adeguatezza hanno avuto inizio nel 2010. L'unico controllo dell'adeguatezza pertinente sinora è il progetto pilota in corso riguardante l'"omologazione di veicoli a motore" | Avvio di fino a 5 controlli dell'adeguatezza nel corso del programma Cosme. |
F.3. Numero di Stati membri che impiegano il test di prova della competitività | Numero di Stati membri che impiegano il test di prova della competitività: 0 | Marcato aumento del numero di Stati membri che impiegano il test di prova della competitività |
F.4. Azioni in materia di uso efficiente delle risorse (che potrebbero comprendere energia, materiali o risorse idriche, riciclaggio, ecc.) intraprese dalle Pmi | Saranno misurate periodicamente, ad esempio tramite un sondaggio di Eurobarometro |
Aumento della proporzione delle Pmi dell'Unione che stanno effettuando almeno un'azione per essere maggiormente efficienti in termini di risorse (tale azione potrebbe comprendere energia, materiali o risorse idriche, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale) Aumento della proporzione delle Pmi dell'Unione che prevedono di attuare ogni due anni azioni supplementari in materia di efficienza delle risorse (le quali potrebbero comprendere energia, materiali o risorse idriche, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale) |
G. Sviluppo della politica a favore delle Pmi | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
G.1. Numero di Stati membri che impiegano il test Pmi | Numero di Stati membri che impiegano il test Pmi: 15 | Marcato aumento del numero di Stati membri che impiegano il test Pmi |
Obiettivo specifico: | Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le Pmi, incluse quelle nel settore del turismo | |
H. Turismo | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
H.1. Partecipazione in progetti di | Tre paesi coperti per progetto nel | Aumento del numero di Stati membri |
cooperazione transnazionale | 2011 | che partecipano a progetti di cooperazione transnazionale finanziati dal programma Cosme rispetto al quadro di riferimento |
H.2. Numero di destinazioni che adottano modelli di sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni europee d'eccellenza | Numero totale di concessioni dell'appellazione Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 20 all'anno – nel periodo 2007-10, 2008-20, 2009-22, 2010-25, 2011-21) | Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni europee d'eccellenza (circa 20 ogni anno) |
I. Nuovi concetti imprenditoriali | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
I.1. Numero di nuovi prodotti/servizi sul mercato | Sarà misurato periodicamente (finora quest'attività ha riguardato soltanto un lavoro analitico di dimensione limitata) | Aumento del numero totale di nuovi prodotti/servizi rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale) |
Obiettivo specifico: | Promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'imprenditorialità | |
J. Sostegno all'imprenditorialità | Ultimo risultato noto (quadro di riferimento) | Obiettivo a lungo termine (2020) |
J.1. Numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità sulla base di buone prassi individuate grazie al programma | Numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità: 22 (2010) | Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità |
J.2. Numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte agli imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici | Attualmente 12 Stati membri partecipano alla rete europea di mentori delle imprenditrici. Attualmente 6 Stati membri e 2 regioni hanno una strategia specifica di educazione all'imprenditorialità, 10 Stati membri hanno integrato obiettivi nazionali relativi all'educazione all'imprenditorialità in strategie più ampie di apprendimento permanente e in 8 Stati membri sono attualmente in discussione strategie in materia di imprenditorialità. | Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte agli imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento |
(1) Questi indicatori si riferiscono agli sviluppi nel settore della politica per le imprese e l'industria. La Commissione non è la sola responsabile per la realizzazione degli obiettivi. Anche una serie di altri fattori che esulano dal controllo della Commissione influenzano i risultati in questo settore.
(2) Prodotti e servizi verdi sono quelli la cui funzione predominante è ridurre i rischi per l'ambiente e minimizzare l'inquinamento e lo spreco di risorse. Sono compresi anche i prodotti con particolari caratteristiche ambientali (progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, produzione biologica e rilevante contenuto riciclato). Fonte: Flash Eurobarometro n. 340: "Pmi: efficienza nella gestione delle risorse e mercati verdi".
(3) Le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2011 comprendevano un invito agli Stati membri a ridurre rispettivamente, se del caso, a tre giorni lavorativi e a 100 Eur, entro il 2012, il tempo e i costi necessari per la creazione di un'impresa e a portare entro il 2013 a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi necessari per esercitare la specifica attività di un'impresa.
(4) "Internationalisation of European SMEs" (internazionalizzazione delle Pmi europee), Eim, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf
(5) 1 Eur dal bilancio dell'Unione produrrà come risultato 20-30 Eur in prestiti e 4-6 Eur in investimenti di capitale proprio per tutta la durata del programma Cosme.
Note ufficiali
Gu C 181 del 21.6.2012, pag. 125.
Gu C 391 del 18.12.2012, pag. 37.
Regolamento (Ue, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. la pagina 884 della presente Gazzetta ufficiale).
Decisione 2001/822/Ce del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (Gu L 314 del 30.11.2001, pag. 1).
Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gu L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Decisione n. 1639/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (Gu L 310 del 9.11.2006, pag. 15).
Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 (Gu L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga la decisione 1982/2006/Ce (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (Ce) 1083/2006 del Consiglio (Cfr. la pagina 320 della presente Gazzetta ufficiale).
Gu C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (Gu L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
Regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (Olaf) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (Gu L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (Gu L 292 del 15.11.1996, pag. 2).