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Commissione europea

Regolamento delegato 12 luglio 2013, n. 1159/2013/Ue

(Guue 19 novembre 2013 n. L 309)

Regolamento che completa il regolamento (Ue) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (Gmes), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti Gmes e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (Gmes) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La politica in materia di dati e di informazioni Gmes deve essere coerente con altre politiche, strumenti e attività pertinenti dell'Unione. In particolare, deve rispettare le prescrizioni della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). La suddetta politica deve rispettare i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, in particolare il diritto alla vita privata, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla proprietà intellettuale, la libertà delle arti e delle scienze e la libertà d'impresa.

(2) La politica in materia di dati e informazioni Gmes deve contribuire in modo cospicuo alla politica di accesso aperto ai dati promossa dall'Unione, avviata dalla direttiva 2003/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico 1 e ribadita dalla decisione 2011/833/Ue della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione 2 , adottata nel contesto della comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea" 3 .

(3) Occorre stabilire le condizioni di registrazione e di concessione delle licenze per gli utenti Gmes e definire i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes. Le condizioni di accesso relative ad altri dati e informazioni utilizzati come input per i servizi Gmes devono essere definite dai loro fornitori.

(4) Nella comunicazione del 28 ottobre 2009 intitolata "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Gmes): sfide e fasi successive per la componente spaziale" 4 la Commissione ha dichiarato l'intenzione di proseguire l'attuazione di una politica di accesso libero e aperto ai dati Sentinel.

(5) Secondo i principi comuni per la politica relativa ai dati Sentinel 5 , adottati dal consiglio del programma di osservazione della terra dell'Agenzia spaziale europea (PB-EO), l'accesso a tali dati deve essere gratuito, completo e aperto.

(6) I paesi terzi o le organizzazioni internazionali che partecipano alle azioni operative del Gmes a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 911/2010 devono avere accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes alle stesse condizioni degli Stati membri.

(7) Come indicato nel considerando 28 del regolamento (Ue) n. 911/2010, il Gmes dovrebbe essere considerato come un contributo europeo all'istituzione del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (Geoss). La diffusione aperta del Gmes deve pertanto essere totalmente compatibile con i principi di condivisione dei dati del Geoss.

(8) Per perseguire gli obiettivi della politica in materia di dati e di informazioni Gmes di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) n. 911/2010, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni necessarie per utilizzare il più ampiamente possibile i dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes. Agli utenti deve inoltre essere consentito di ridistribuire, con o senza modifiche, i dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes.

(9) I dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes devono essere gratuiti per gli utenti, affinché essi possano mettere a frutto i vantaggi sociali derivanti da un maggiore uso dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes.

(10) La politica di diffusione aperta del Gmes può essere soggetta a revisione e, in caso di necessità, adeguata tenendo conto delle esigenze degli utenti, dell'industria di osservazione della terra e degli sviluppi tecnologici.

(11) Ai fini di un'ampia distribuzione dei dati e delle informazioni Gmes, è opportuno non fornire garanzie esplicite o implicite, neppure per quanto riguarda la qualità e l'adeguatezza a tutti gli usi.

(12) La Commissione deve applicare limitazioni alla diffusione aperta del Gmes nei casi in cui l'accesso libero, pieno e aperto a taluni dati dedicati Gmes e informazioni dei servizi Gmes comprometterebbe i diritti e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, quali il diritto alla vita privata, la protezione dei dati di carattere personale o i diritti di proprietà intellettuale sui dati utilizzati come input nel processo di produzione dei servizi Gmes.

(13) In caso di necessità, le limitazioni hanno lo scopo di proteggere gli interessi di sicurezza dell'Unione, nonché gli interessi di sicurezza nazionali degli Stati membri. Per quanto riguarda gli interessi di sicurezza nazionali, le limitazioni devono rispettare gli obblighi degli Stati membri che hanno aderito ad un'organizzazione di difesa comune in virtù di trattati internazionali. La valutazione dei criteri di sensibilità ai fini della limitazione della diffusione di dati dedicati Gmes e informazioni dei servizi Gmes deve garantire che le questioni relative alla sicurezza siano risolte ex ante, consentendo quindi una fornitura senza interruzioni di dati dedicati Gmes e di informazioni dei servizi Gmes.

(14) I criteri di sensibilità devono comprendere i vari parametri che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri. Le minacce all'infrastruttura critica secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/Ce del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione6 , devono essere prese in considerazione come importanti criteri di sensibilità.

(15) In caso di necessità gli Stati membri devono avere la possibilità di chiedere che sia limitata la fornitura di specifici dati dedicati Gmes e di specifiche informazioni dei servizi Gmes. Nell'esaminare tali richieste, oppure di sua iniziativa, la Commissione deve garantire una risposta efficiente ed efficace, volta a tutelare gli interessi di sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, cercando nel contempo di ridurre al minimo l'interruzione del flusso di dati e di informazioni verso gli utenti.

(16) Le piattaforme di diffusione Gmes possono essere confrontate a limitazioni di natura tecnica tali da non essere in grado di soddisfare tutte le richieste di dati o di informazioni. In tali circostanze eccezionali l'accessibilità tecnica dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes deve essere riservata ad utenti di paesi e organizzazioni internazionali che partecipano ad operazioni nell'ambito delle attività Gmes, per garantire la continuità del servizio. Se opportuno, il vantaggio dei servizi riservati deve essere subordinato ad una forma di registrazione. L'ottenimento di servizi riservati non deve impedire agli utenti che hanno ricevuto dati o informazioni grazie a tali servizi di esercitare i diritti concessi in virtù del presente regolamento, compreso quello di ridistribuire tali dati o informazioni.

(17) Per l'accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes devono essere predisposti quattro livelli di registrazione degli utenti. Innanzitutto, nell'interesse di un ampio utilizzo dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes, i servizi di ricerca e consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2007/2/Ce devono essere forniti senza registrazione. In secondo luogo, deve essere contemplata la possibilità di richiedere una forma di registrazione "light" per i servizi di scaricamento (download) di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2007/2/Ce. La procedura di registrazione non deve fungere da deterrente nei confronti degli utenti che desiderano accedere ai dati e alle informazioni; deve tuttavia essere possibile utilizzarla per produrre statistiche sugli utenti. In terzo luogo, un livello di registrazione intermedio dovrebbe consentire di fornire l'accesso riservato a determinati gruppi di utenti. In quarto luogo, una procedura di registrazione rigorosa deve essere applicata per affrontare la necessità di limitare l'accesso per motivi di sicurezza che richiedono l'inequivocabile identificazione dell'utente,

Ha adottato il presente regolamento:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce:

a) le condizioni dell'accesso pieno e aperto alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata,

b) i criteri di limitazione dell'accesso a tali informazioni e dati,

c) le condizioni di registrazione per gli utenti Gmes.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "servizi Gmes", la componente di servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ue) n. 911/2010;

b) "informazioni dei servizi Gmes", le informazioni e i relativi metadati prodotti dai servizi Gmes;

c) "dati dedicati Gmes", i dati rilevati tramite l'infrastruttura Gmes dedicata e i rispettivi metadati;

d) "metadati", le informazioni strutturate sui dati o informazioni che ne consentono la ricerca, l'inventario e l'utilizzo;

e) "piattaforma di diffusione Gmes", i sistemi tecnici utilizzati per diffondere agli utenti i dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes;

f) "servizi di ricerca", i servizi di ricerca di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/Ce;

g) "servizi di consultazione", i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/2/Ce;

h) "servizi per lo scaricamento (download)", i servizi per lo scaricamento dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2007/2/Ce.

Capo 2

Diffusione aperta dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes – Condizioni di concessione delle licenze

Articolo 3

Principi della diffusione aperta

Gli utenti hanno un accesso libero, pieno e aperto ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes, alle condizioni definite dagli articoli da 4 a 10, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli da 11 a 16.

Articolo 4

Condizioni finanziarie

L'accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes messi a disposizione grazie alle piattaforme di diffusione Gmes alle condizioni tecniche prestabilite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è libero.

Articolo 5

Condizioni relative alle caratteristiche, al formato e ai mezzi di diffusione

1. Per ogni tipo di dati dedicati Gmes e di informazioni dei servizi Gmes, i fornitori definiscono almeno una serie di caratteristiche, formato e mezzi di diffusione sotto la supervisione della Commissione e comunicano quanto definito sulle piattaforme di diffusione Gmes.

2. I dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes rispettano le prescrizioni della direttiva 2007/2/Ce nella misura in cui tali dati e informazioni rientrano nel loro campo d'applicazione.

Articolo 6

Condizioni relative alle piattaforme di diffusione Gmes

I dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes sono diffusi agli utenti tramite le piattaforme di diffusione Gmes fornite dalla Commissione o sotto la supervisione di quest'ultima.

Articolo 7

Condizioni relative all'uso

1. L'accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes è fornito per gli usi seguenti, purché siano leciti:

a) riproduzione;

b) distribuzione;

c) comunicazione al pubblico;

d) adeguamento, modifica e combinazione con altri dati e altre informazioni;

e) qualsiasi combinazione delle lettere da a) a d).

2. I dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes possono essere utilizzati a livello mondiale senza limitazioni di tempo.

Articolo 8

Condizioni relative alle informazioni che gli utenti devono fornire

1. Quando distribuiscono o trasmettono al pubblico dati dedicati Gmes e informazioni dei servizi Gmes, gli utenti lo devono informare in merito alla fonte di detti dati e informazioni.

2. Gli utenti si accertano di non dare al pubblico l'impressione che le loro attività siano ufficialmente approvate dall'Unione.

3. Se i dati o le informazioni sono stati adeguati o modificati, l'utente lo indica chiaramente.

Articolo 9

Assenza di garanzia

I dati dedicati Gmes e le informazioni dei servizi Gmes sono fornite agli utenti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, neppure per quanto riguarda la qualità e l'adeguatezza a tutti gli usi.

Articolo 10

Condizioni connesse alle limitazioni della diffusione aperta

Quando la Commissione limita l'accesso ai dati dedicati Gmes e alle informazioni dei servizi Gmes a determinati utenti a norma dell'articolo 12, tali utenti si registrano seguendo una procedura che ne consente l'identificazione inequivocabile prima che sia concesso loro l'accesso.

Capo 3

Limitazioni

Articolo 11

Diritti confliggenti

Nei casi in cui la diffusione aperta di determinati dati dedicati Gmes o di informazioni dei servizi Gmes contrasta con accordi internazionali o con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai dati e alle informazioni utilizzati come input nei processi di produzione delle informazioni dei servizi Gmes, oppure influisce in modo sproporzionato sui diritti e sui principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, quali ad esempio il diritto alla vita privata o la protezione dei dati di carattere personale, la Commissione adotta i provvedimenti necessari a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 911/2010 per evitare tale conflitto o per limitare la diffusione dei dati dedicati Gmes o delle informazioni dei servizi Gmes in questione.

Articolo 12

Tutela degli interessi di sicurezza

1. Nei casi in cui la diffusione aperta dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes presenta un livello inaccettabile di rischio per la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri a causa della sensibilità dei dati e delle informazioni, la Commissione ne limita la diffusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 911/2010.

2. La Commissione valuta la sensibilità dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes applicando i criteri di sensibilità di cui agli articoli da 13 a 16.

Articolo 13

Criteri di sensibilità per i dati dedicati Gmes

1. Nei casi in cui i dati dedicati Gmes sono prodotti da un sistema di osservazione spaziale che possiede almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato, la Commissione valuta la sensibilità dei dati sulla base dei criteri seguenti:

a) caratteristiche tecniche dei dati, compresa la risoluzione spaziale e le bande spettrali;

b) tempo intercorso tra l'acquisizione e la diffusione dei dati;

c) presenza di conflitti armati, minacce per la pace e la sicurezza a livello internazionale o regionale, oppure per le infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/Ce nella zona cui si riferiscono i dati dedicati Gmes;

d) vulnerabilità in materia di sicurezza oppure uso probabile dei dati dedicati Gmes per attività tattiche o operative nocive per gli interessi di sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri o dei suoi partner internazionali.

2. Nei casi in cui i dati dedicati Gmes sono prodotti da un sistema di osservazione spaziale che non possiede nessuna delle caratteristiche di cui all'allegato, i dati dedicati Gmes si presumono non sensibili.

Articolo 14

Criteri di sensibilità per le informazioni dei servizi Gmes

La Commissione valuta la sensibilità delle informazioni dei servizi Gmes avvalendosi dei criteri seguenti:

a) sensibilità degli input utilizzati nella produzione delle informazioni dei servizi Gmes;

b) tempo intercorso tra l'acquisizione degli input e la diffusione delle informazioni dei servizi Gmes;

c) presenza di conflitti armati, minacce per la pace e la sicurezza a livello internazionale o regionale, oppure per le infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/Ce nella zona cui si riferiscono le informazioni dei servizi Gmes;

d) vulnerabilità in materia di sicurezza oppure uso probabile delle informazioni dei servizi Gmes per attività tattiche o operative nocive per gli interessi di sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri o dei suoi partner internazionali.

Articolo 15

Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità

Se si verifica un mutamento delle condizioni nelle quali è stata effettuata la valutazione a norma degli articoli 13 o 14, la Commissione può valutare nuovamente la sensibilità dei dati dedicati Gmes o delle informazioni dei servizi Gmes di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro al fine di limitare, sospendere o consentire l'acquisizione di dati dedicati Gmes o la diffusione di informazioni dei servizi Gmes. Se uno Stato membro ha trasmesso una richiesta di nuova valutazione, la Commissione tiene in considerazione i limiti temporali e spaziali delle limitazioni richieste.

Articolo 16

Equilibrio tra gli interessi

1. Nel valutare la sensibilità dei dati dedicati Gmes e delle informazioni dei servizi Gmes a norma dell'articolo 12, va ricercato un equilibrio tra gli interessi di sicurezza, gli interessi degli utenti e i vantaggi ambientali, sociali ed economici della raccolta, della produzione e della diffusione aperta dei dati e delle informazioni in questione.

2. Nel valutare la sicurezza la Commissione deve inoltre esaminare se le limitazioni siano efficaci qualora dati analoghi siano comunque disponibili da altre fonti.

Capo 4

Accesso riservato e registrazione

Articolo 17

Accesso riservato

1. Se le richieste di accesso eccedono la capacità delle piattaforme di diffusione Gmes, l'accesso alle risorse Gmes può essere riservato agli utenti seguenti:

a) servizi pubblici, industria, organizzazioni di ricerca e cittadini dell'Unione;

b) servizi pubblici, industria, organizzazioni di ricerca e cittadini dei paesi terzi che partecipano alle operazioni del Gmes;

c) organizzazioni internazionali che partecipano alle operazioni del Gmes.

2. Gli utenti che beneficiano di un accesso riservato in virtù del paragrafo 1 devono registrarsi al fine di ottenerlo, comunicando la loro identità, i loro recapiti, il settore di attività e il paese di stabilimento.

Articolo 18

Registrazione

1. Per accedere ai servizi di scaricamento dati, gli utenti si registrano online sulle piattaforme di diffusione Gmes. La registrazione è gratuita. Gli utenti devono registrarsi una sola volta e sono accettati automaticamente. Il processo di registrazione comprende le tappe seguenti:

a) l'utente crea un conto utente, munito di password;

b) l'utente fornisce informazioni statistiche, limitate ad un massimo di 10.

2. Per i servizi di ricerca e consultazione la registrazione non è necessaria.

Capo 5

Disposizioni finali

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Caratteristiche del sistema di osservazione spaziale di cui all'articolo 13

a) Il sistema è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 2,5 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale.

b) Il sistema è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 5 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale nel campo spettrale compreso tra 8 e 12 micron (infrarosso termico).

c) Il sistema è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 3 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale nel campo spettrale compreso tra 1 millimetro e 1 metro (microonde).

d) Il sistema possiede oltre 49 canali spettrali ed è tecnicamente in grado di generare dati a risoluzione geometrica di 10 metri o inferiore in almeno una direzione orizzontale in almeno un canale spettrale.

 

Note ufficiali

1.

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

2.

GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39.

3.

COM(2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010.

4.

COM(2009) 589 definitivo.

5.

ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

6.

GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

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