Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 25/04/2014

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 22 settembre 2010, n. 911/2010/Ue

(Guue 20 ottobre 2010 n. L 276)

Regolamento relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (Gmes) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

lI Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 2 ,

considerando quanto segue:

(1) Durante la riunione tenutasi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 il Consiglio europeo ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile, intesa a un rafforzamento reciproco delle politiche economiche, sociali e ambientali, e ha aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona.

(2) Nella risoluzione del 21 maggio 2007 sulla politica spaziale europea, adottata nella quarta riunione congiunta e concomitante del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea (il "Consiglio spazio"), il Consiglio ha riconosciuto i contributi effettivi e potenziali delle attività spaziali alla realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione dal momento che esse forniscono tecnologie e servizi per l'emergente società europea della conoscenza e contribuiscono alla coesione europea e ha sottolineato come lo spazio costituisca un elemento significativo della strategia europea per lo sviluppo sostenibile.

(3) La risoluzione "Portare avanti la politica spaziale europea" del 26 settembre 2008, adottata nella quinta riunione congiunta e concomitante del Consiglio spazio, ha sottolineato la necessità di elaborare adeguati strumenti e meccanismi di finanziamento dell'Unione europea, tenendo conto delle peculiarità del settore dello spazio, del bisogno di rafforzare la sua competitività in generale e quella della sua industria, nonché della necessità di una struttura industriale equilibrata; e di rendere disponibili adeguati investimenti dell'Unione a lungo termine per la ricerca connessa allo spazio e a favore dell'operatività di applicazioni sostenibili basate sulla tecnologia spaziale, a vantaggio dell'Unione e dei suoi cittadini, in particolare esaminando tutte le conseguenze di politica connesse allo spazio nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.

(4) La risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla politica spaziale europea: l'Europa e lo spazio ha sottolineato la necessità di individuare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Ue per la politica spaziale europea, al fine di integrare gli stanziamenti del settimo programma quadro della Comunità europea per l'attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ("il settimo programma quadro"), in modo da consentire ai diversi attori economici di pianificare le loro azioni a medio e lungo termine, e ha evidenziato che il nuovo quadro finanziario avrebbe dovuto contemplare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione per realizzare investimenti dell'Unione a lungo termine nella ricerca spaziale e a favore del funzionamento di applicazioni spaziali sostenibili al servizio dell'Unione e dei suoi cittadini.

(5) Il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Gmes) è stata un'iniziativa nel settore del monitoraggio della terra guidata dall'Unione e realizzata in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia spaziale europea (Esa). Tale iniziativa ha lo scopo primario di fornire, sotto il controllo dell'Unione, servizi informativi che consentano l'accesso a dati e informazioni precisi in materia ambientale e di sicurezza e che rispondano alle esigenze di un ampio ventaglio di utenti. In tal modo, il Gmes dovrebbe favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dell'osservazione della terra. Il Gmes dovrebbe essere, tra l'altro, uno strumento di primo piano per sostenere la biodiversità, la gestione degli ecosistemi e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

(6) Per conseguire l'obiettivo del Gmes in modo sostenibile è necessario coordinare le attività dei diversi partner che partecipano al Gmes, nonché sviluppare, stabilire e gestire una capacità di osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti, nel rispetto delle limitazioni di sicurezza nazionali ed europee pertinenti.

(7) In questo contesto, un comitato dovrebbe aiutare la Commissione a garantire il coordinamento dei contributi dell'Unione, degli Stati membri e delle agenzie intergovernative a Gmes, a sfruttare al meglio le capacità esistenti e a individuare le lacune da colmare a livello dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre assistere la Commissione nel monitoraggio di un'esecuzione coerente di Gmes, nonché seguire l'evoluzione della politica e rendere possibili gli scambi di buone prassi in relazione al Gmes.

(8) La Commissione dovrebbe essere responsabile, assistita dal comitato, dell'esecuzione della politica di sicurezza del Gmes. A tal fine, è opportuno istituire una configurazione specifica del comitato (il "consiglio di sicurezza").

(9) Gmes dovrebbe essere pilotato dagli utenti, che richiede quindi la partecipazione effettiva e continua di quest'ultimo, in particolare per la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il valore del Gmes per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato. Dovrebbe inoltre essere istituito un organo dedicato (il "forum degli utenti") al fine di individuare in modo più agevole i requisiti degli utenti, di verificare la conformità dei servizi e di coordinare il Gmes con i suoi utenti del settore pubblico.

(10) Allo scopo di fornire un quadro che garantisca un accesso pieno e aperto alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes, assicurando nel contempo la necessaria protezione delle informazioni e dei dati, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) per quanto riguarda le condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti Gmes e i criteri applicabili alla limitazione dell'accesso ai dati e alle informazioni Gmes, tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori dei dati di cui il Gmes ha bisogno, e fatte salve le norme e le procedure nazionali applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla base del medesimo, la Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione per adottare, sulla base delle condizioni e dei criteri stabiliti dagli atti delegati, misure specifiche applicabili alla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata, comprese misure ad hoc che tengano conto della sensibilità delle informazioni e dei dati in questione. La Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione anche per coordinare i contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, per fissare il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni e per adottare misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l'integrità del sistema nell'ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del Gmes e per controllare l'accesso alle tecnologie finalizzate alla sicurezza del programma dedicato della componente spaziale del Gmes e il loro utilizzo, nonché per adottare il programma di lavoro annuale del Gmes.

A norma dell'articolo 291 Tfue, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(12) Dal momento che il Gmes è fondato su un partenariato tra l'Unione, l'Esa e gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adoperarsi per proseguire il dialogo recentemente istituito con l'Esa e con gli Stati membri che possiedono dispositivi spaziali pertinenti.

(13) I servizi Gmes sono necessari per favorire l'uso continuativo delle fonti informative da parte del settore privato in modo da facilitare l'innovazione, e quindi dando un valore aggiunto, da parte dei fornitori di servizi che, in molti casi, sono piccole e medie imprese (Pmi).

(14) Il Gmes comprende sia attività di sviluppo sia una fase operativa. Per quanto riguarda l'aspetto operativo, nei suoi orientamenti adottati alla terza riunione del Consiglio spazio del 28 novembre 2005, il Consiglio si è espresso a favore della realizzazione del Gmes secondo un'impostazione graduale e sulla base di priorità chiaramente definite, partendo dallo sviluppo di tre servizi prioritari riguardanti la risposta alle emergenze, il monitoraggio del territorio e i servizi marini.

(15) I primi servizi operativi nel campo della risposta alle emergenze e del monitoraggio del territorio sono stati finanziati come azioni preparatorie a norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("il regolamento finanziario").

(16) Oltre alle attività di sviluppo finanziate nell'ambito dell'area tematica spazio inclusa nel settimo programma quadro, è necessario un intervento dell'Unione nel periodo 2011-2013 per garantire la continuità con le azioni preparatorie e istituire servizi operativi con una base più stabile in settori caratterizzati da una maturità tecnica sufficiente con accertate potenzialità di sviluppo per i servizi a valle.

(17) Nella sua comunicazione "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Gmes): per un pianeta più sicuro" la Commissione ha delineato il suo approccio per la governance e il finanziamento del Gmes e ha espresso la propria intenzione di delegare l'esecuzione tecnica di Gmes a enti specializzati, fra cui l'Esa per quanto riguarda la componente spaziale del Gmes, tenuto conto della posizione e delle competenze uniche di cui quest'ultima dispone.

(18) Se del caso, la Commissione dovrebbe affidare il coordinamento dell'esecuzione tecnica dei servizi Gmes a organismi dell'Unione od organizzazioni intergovernative competenti, quali l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

(19) Sono necessari servizi operativi in materia di gestione delle emergenze e di risposta umanitaria allo scopo di coordinare la capacità attuale dell'Unione e dei suoi Stati membri per essere meglio preparati, per reagire e riprendersi in caso di calamità di origine naturale e antropica, le quali spesso comportano anche conseguenze negative per l'ambiente. Considerato che i cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento del numero di emergenze, il Gmes svolgerà un ruolo essenziale nel sostegno alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici. I servizi Gmes dovrebbero pertanto fornire informazioni geospaziali utili nella risposta umanitaria e nelle emergenze.

(20) I servizi di monitoraggio del territorio sono importanti per il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, per il sostegno alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi come pure per la gestione di un'ampia varietà di risorse e di politiche, la maggior parte delle quali in relazione all'ambiente naturale: suolo, acque, agricoltura, foreste, energia e servizi pubblici, aree edificate, strutture ricreative, infrastrutture e trasporti. Servizi operativi di monitoraggio del territorio sono necessari a livello tanto europeo quanto mondiale e vanno sviluppati in collaborazione con gli Stati membri, i paesi terzi europei, i partner extraeuropei e le Nazioni Unite.

(21) I servizi Gmes nel settore dell'ambiente marino sono importanti ai fini del sostegno di una capacità europea integrata in materia di previsioni e di monitoraggio degli oceani e della messa a disposizione futura di variabili climatiche essenziali (Ecv). Essi costituiscono un elemento essenziale per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, il monitoraggio dell'ambiente marino e il sostegno alla politica dei trasporti.

(22) I servizi di monitoraggio atmosferico sono importanti ai fini del monitoraggio della qualità dell'aria, della chimica e della composizione dell'atmosfera. Essi costituiscono inoltre un elemento essenziale per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e della messa a disposizione futura di variabili climatiche essenziali (Ecv). È necessario fornire regolarmente a livello regionale e globale informazioni sullo stato dell'atmosfera.

(23) I servizi di sicurezza costituiscono un aspetto essenziale dell'iniziativa Gmes. L'Europa trarrà vantaggio dall'uso dei dispositivi spaziali e in situ a sostegno dell'esecuzione di servizi che consentono di rispondere alle sfide cui l'Europa è chiamata a far fronte nel settore della sicurezza, in particolare il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e l'appoggio alle azioni esterne dell'Unione.

(24) Il monitoraggio dei cambiamenti climatici dovrebbe consentire la mitigazione degli effetti di questi ultimi e l'adattamento ad essi. Esso dovrebbe in particolare contribuire alla messa a disposizione di Ecv, all'analisi del clima e a proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l'adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili a tale scopo.

(25) La fornitura di servizi operativi finanziati nel quadro del presente regolamento dipende dall'accesso a dati raccolti mediante infrastrutture spaziali, installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra ("infrastrutture in situ") e programmi di rilevamento. È pertanto opportuno garantire, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'accesso ai dati richiesti e, ove necessario, è possibile sostenere una raccolta di dati in situ complementare alle attività condotte oggi dall'Unione e dagli Stati membri. Occorre garantire che le infrastrutture di osservazione di base, spaziali e in situ, siano disponibili con continuità, comprese le infrastrutture spaziali sviluppate espressamente per il Gmes nel quadro del programma dell'Esa relativo alla componente spaziale del Gmes (le "sentinelle"). Le prime sentinelle dovrebbero entrare nella fase iniziale di operatività nel 2012.

(26) È opportuno che la Commissione garantisca la complementarità fra le attività di ricerca e sviluppo connesse al Gmes nell'ambito del settimo programma quadro, il contributo dell'Unione alla fase iniziale di operatività del Gmes, le attività dei partner del Gmes e le strutture già esistenti, come i centri di dati europei.

(27) L'esecuzione della fase iniziale di operatività del Gmes dovrebbe essere coerente con le altre politiche, iniziative e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare con le politiche in materia di ambiente, sicurezza, competitività e innovazione, coesione, ricerca, trasporti, concorrenza e cooperazione internazionale, con i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (Gnss) e con la protezione dei dati personali. I dati Gmes dovrebbero inoltre assicurare la coerenza con i dati spaziali di riferimento degli Stati membri e sostenere lo sviluppo dell'infrastruttura per l'informazione spaziale nell'Unione istituita dalla direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). Il Gmes dovrebbe inoltre integrare il sistema comune di informazioni ambientali (Seis) e le attività dell'Unione nel settore della risposta alle emergenze.

(28) Il Gmes e la sua fase iniziale di operatività dovrebbero essere considerati come un contributo europeo all'istituzione del Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (Geoss), sviluppato nel quadro del gruppo d'osservazione della terra (Geo).

(29) L'accordo sullo Spazio economico europeo e gli accordi quadro con i paesi candidati e i paesi candidati potenziali prevedono la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione. È opportuno consentire la partecipazione di altri paesi terzi e delle organizzazioni internazionali mediante la conclusione di appositi accordi internazionali.

(30) Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria di 107 milioni di Eur per l'intera durata della fase iniziale di operatività del Gmes, che costituisca il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ("accordo interistituzionale"), per l'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio. Si prevede di integrare questa dotazione finanziaria con un importo di 209 milioni di Eur nell'ambito del tema spazio del settimo programma quadro per le azioni di ricerca che accompagneranno la fase iniziale di operatività del Gmes, importo che occorre gestire in conformità delle regole e secondo le procedure decisionali applicabili nell'ambito del settimo programma quadro. Queste due fonti di finanziamento dovrebbero essere gestite in modo coordinato, al fine di garantire un avanzamento continuo nell'esecuzione del Gmes.

(31) La dotazione finanziaria è compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale ("Qfp") 2007-2013, ma il margine restante nella sottorubrica 1a per il periodo 2011-2013 è assai esiguo; è opportuno sottolineare che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale.

(32) Se possibile, bisognerebbe aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria del programma per consentire l'assegnazione di stanziamenti di impegno alla componente spaziale durante l'attuale Qfp. In concreto, si tratta dell'operatività della serie A, del lancio della serie B e dell'acquisizione di componenti essenziali per la serie C dei satelliti sentinella.

(33) A tal fine, la Commissione dovrebbe, in occasione della revisione intermedia dell'attuale Qfp e prima della fine del 2010, valutare la possibilità di un finanziamento aggiuntivo del Gmes, nell'ambito del bilancio generale dell'Unione a titolo del Qfp 2007-2013.

(34) L'assegnazione al presente regolamento di un finanziamento che vada ad aggiungersi ai 107 milioni di Eur già assegnati dovrebbe essere presa in considerazione in occasione dei dibattiti sul futuro della politica spaziale europea, in particolare per quanto concerne gli appalti e la governance.

(35) La Commissione dovrebbe altresì presentare una strategia di finanziamento a lungo termine per il futuro Qfp durante il primo semestre del 2011, senza pregiudicare l'esito dei negoziati sul Qfp 2014-2020.

(36) Nell'ambito della sua programmazione finanziaria, la Commissione dovrebbe fare in modo che la continuità dei dati venga mantenuta sia durante la fase iniziale di operatività del programma Gmes (2011-2013) che dopo la conclusione di detta fase, e che i servizi possano essere utilizzati senza interruzioni né restrizioni.

(37) Ai sensi del regolamento finanziario, sia gli Stati membri che i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero poter fornire contributi ai programmi sulla base di opportuni accordi.

(38) L'accesso alle informazioni del Gmes dovrebbe essere pieno e aperto, nel rispetto delle limitazioni di sicurezza pertinenti o delle politiche in materia di dati degli Stati membri e di altre organizzazioni che forniscono dati e informazioni al Gmes. Ciò è necessario per consentire di promuovere l'utilizzo e la condivisione dei dati e delle informazioni relativi all'osservazione della terra in conformità dei principi del Seis, di Inspire e del Geoss. Un accesso pieno e aperto ai dati dovrebbe altresì tenere conto delle attuali modalità di fornitura di dati commerciali e promuovere il rafforzamento dei mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare i settori a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro.

(39) Ai sensi della comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 intitolata "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Gmes): sfide e fasi successive per la componente spaziale", dovrebbe essere posta in atto una politica di accesso libero e aperto ai dati per le sentinelle attraverso licenze gratuite e accesso on line, soggetto agli aspetti relativi alla sicurezza. Tale strategia intende massimizzare l'utilizzo vantaggioso dei dati delle sentinelle per la più ampia gamma possibile di applicazioni e promuovere l'impiego delle informazioni basate sui dati dell'osservazione della terra per gli utenti finali.

(40) È opportuno che l'azione finanziata a norma del presente regolamento sia oggetto di un monitoraggio e di una valutazione che consentano di apportare le eventuali modifiche necessarie.

(41) Occorre inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati secondo il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, il regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e il regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (Olaf).

(42) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero l'istituzione del programma Gmes e l'attuazione della sua fase iniziale di operatività, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la fase iniziale di operatività del Gmes comprenderà anche una capacità paneuropea e dipenderà da una fornitura coordinata di servizi in tutti gli Stati membri che dovrà essere coordinata a livello dell'Unione, e può dunque, a causa dell'entità dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in particolare per quanto attiene al ruolo della Commissione quale coordinatore delle attività nazionali,

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma europeo di monitoraggio della terra definito Gmes e stabilisce le norme per l'esecuzione della sua fase iniziale di operatività durante il periodo 2011-2013.

Articolo 2

Ambito di applicazione del Gmes

1. Il programma Gmes si fonda sulle attività di ricerca condotte nell'ambito della decisione n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del programma dell'Esa relativo alla componente spaziale del Gmes.

2. Il programma Gmes comprende i seguenti elementi:

a) una componente di servizi che garantisca l'accesso alle informazioni a sostegno dei seguenti settori:

— monitoraggio atmosferico,

— monitoraggio dei cambiamenti climatici a sostegno delle politiche di mitigazione e di adattamento,

— gestione delle emergenze,

— monitoraggio del territorio,

— monitoraggio dell'ambiente marino,

— sicurezza;

b) una componente spaziale che garantisca osservazioni spaziali sostenibili per i tipi di servizi di cui alla lettera a);

c) una componente in situ che garantisca le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra per i tipi di servizi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Fase iniziale di operatività del Gmes (2011-2013)

1. La fase iniziale di operatività del Gmes copre il periodo 2011-2013 e può prevedere azioni operative nei campi di seguito elencati:

1) i settori di servizio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

2) misure a sostegno dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;

3) accesso ai dati;

4) sostegno alla raccolta di dati in situ;

5) componente spaziale del Gmes.

2. Gli obiettivi delle azioni operative di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato.

Articolo 4

Disposizioni organizzative

1. La Commissione garantisce il coordinamento del programma Gmes con le attività a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, tra cui figura il Geoss. L'esecuzione e il funzionamento del Gmes sono basati su partenariati tra l'Unione e gli Stati membri, nel rispetto delle loro regole e procedure rispettive. I contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell'Unione e internazionale sono coordinati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 5.

2. La Commissione gestisce i fondi destinati alle attività nel quadro del presente regolamento in conformità del regolamento finanziario e secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 16, paragrafo 4. Essa garantisce la complementarità e la coerenza del programma Gmes con le altre politiche, iniziative e gli altri strumenti dell'Unione pertinenti, in relazione, in particolare, all'ambiente, alla sicurezza, alla competitività e all'innovazione, alla coesione, alla ricerca (in particolare alle attività del settimo programma quadro legate al Gmes, fatta salva la decisione n. 1982/2006/Ce), i trasporti e la concorrenza, la cooperazione internazionale, i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (Gnss), la protezione dei dati personali e dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, la direttiva 2007/2/Ce, il sistema comune di informazioni ambientali (Seis) e le attività dell'Unione nel settore della risposta alle emergenze.

3. Poiché il Gmes è un programma pilotato dagli utenti la Commissione garantisce che le specifiche dei servizi corrispondano alle esigenze degli utenti. A tal fine, la Commissione istituisce un meccanismo trasparente affinché gli utenti siano regolarmente coinvolti e consultati in modo da consentire di individuare i requisiti dei medesimi a livello dell'Unione e nazionale. La Commissione assicura il coordinamento con gli utenti pertinenti del settore pubblico degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. La Commissione stabilisce in modo indipendente, previa consultazione del forum degli utenti, i requisiti relativi ai dati per i servizi.

4. Il coordinamento tecnico e la realizzazione della componente spaziale del Gmes sono delegati all'Esa, che ricorre, se del caso, all'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (Eumetsat).

5. La Commissione affida, se del caso, il coordinamento dell'esecuzione tecnica dei servizi Gmes a organismi dell'Unione od organizzazioni intergovernative competenti.

Articolo 5

Fornitura di servizi

1. La Commissione adotta misure adeguate volte a garantire una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi Gmes e a promuovere la partecipazione delle Pmi. La Commissione agevola l'uso dei servizi forniti dal Gmes per sviluppare il settore a valle.

2. La fornitura di servizi Gmes viene se del caso decentrata con lo scopo di integrare a livello europeo gli inventari di dati spaziali, in situ e di riferimento costituiti dagli Stati membri e le loro capacità in materia, così da evitare duplicazioni. L'acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti è evitata salvo che l'uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile o efficace sotto il profilo dei costi.

3. La Commissione, tenendo conto del parere del forum degli utenti, può definire o convalidare procedure appropriate per la certificazione della produzione di dati nel quadro del programma Gmes. Tali procedure sono trasparenti, verificabili e controllabili al fine di garantire all'utente l'autenticità, la tracciabilità e l'integrità dei dati. Nei suoi accordi contrattuali con i prestatori di servizi Gmes, la Commissione garantisce che le procedure in questione siano applicate.

4. La Commissione riferisce annualmente sui risultati conseguiti in merito all'esecuzione del presente articolo.

Articolo 6

Forme di finanziamento dell'Unione

1. Il finanziamento dell'Unione può assumere le seguenti forme giuridiche:

a) accordi di delega;

b) sovvenzioni;

c) contratti di appalto pubblico.

2. All'atto dell'assegnazione di finanziamenti da parte dell'Unione, sono assicurate un'autentica concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento. In casi giustificati, i finanziamenti dell'Unione possono essere concessi secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di finanziamenti di funzionamento o di azioni. I finanziamenti di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggetti alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario. Per quanto riguarda i finanziamenti, il tasso massimo di cofinanziamento è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

3. La Commissione riferisce in merito all'assegnazione di fondi dell'Unione a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché alla procedura di valutazione e ai risultati delle gare d'appalto e dei contratti conclusi in applicazione del presente articolo, successivamente all'aggiudicazione degli stessi.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

Alle azioni operative di cui all'articolo 3 possono partecipare i seguenti paesi:

1) i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (Efta) che sono parti contraenti dell'accordo See, secondo le condizioni stabilite nell'accordo stesso;

2) i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che partecipano ai processi di stabilizzazione e di associazione conformemente agli accordi quadro, o ad un protocollo di un accordo di associazione, sui principi generali relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi dell'Unione, conclusi con tali paesi;

3) la Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, e le organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi dall'Unione con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 218 Tfue, che definiscono le condizioni e le modalità dettagliate della loro partecipazione.

Articolo 8

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria destinata alle azioni operative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ammonta a 107 milioni di Eur.

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal Qfp.

3. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Gmes.

I finanziamenti aggiuntivi di cui al primo comma sono trattati come entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Articolo 9

Politica in materia di dati e di informazioni per il Gmes

1. La politica in materia di dati e di informazioni per le azioni finanziate a norma del programma Gmes persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove l'utilizzo e la condivisione delle informazioni e dei dati del Gmes;

b) offre un accesso pieno ed aperto alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti mediante le infrastrutture Gmes, nel rispetto degli accordi internazionali, delle limitazioni di sicurezza e delle condizioni di concessione delle licenze pertinenti, compresa la registrazione e l'accettazione delle licenze di utente;

c) rafforza i mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare il settore a valle, onde consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro;

d) contribuisce alla sostenibilità e alla continuità della fornitura di dati e informazioni Gmes;

e) sostiene le comunità europee di ricerca, di tecnologia e di innovazione.

2. Allo scopo di fornire un quadro atto a garantire la realizzazione dell'obiettivo di una politica di accesso alle informazioni e ai dati del Gmes di cui al paragrafo 1, lettera b), garantendo nel contempo la necessaria protezione delle informazioni prodotte dai servizi Gmes e dei dati i raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 10 e fatte salve le condizioni specificate agli articoli 11 e 12, le misure in appresso, tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori dei dati di cui il Gmes ha bisogno, e fatte salve le norme e le procedure nazionali applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ, sotto controllo nazionale:

a) misure che stabiliscano le condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti Gmes;

b) misure che definiscano i criteri applicabili alla limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata.

Articolo 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione sino al 31 dicembre 2013.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 11 e 12.

Articolo 11

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della stessa.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 13

Misure di esecuzione relative alla politica in materia di dati e di informazioni e alla governance della sicurezza delle componenti e delle informazioni del Gmes

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), la Commissione adotta misure specifiche secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la limitazione dell'accesso alle informazioni prodotte dai servizi Gmes e ai dati raccolti attraverso l'infrastruttura Gmes dedicata.

2. La Commissione assicura il coordinamento complessivo per quanto attiene alla sicurezza delle componenti e dei servizi Gmes, tenendo conto della necessità di una supervisione e di un'integrazione delle esigenze in tema di sicurezza di tutti i suoi elementi, fatte salve le norme e le procedure nazionali applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ sotto controllo nazionale. In particolare, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l'integrità del sistema nell'ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del Gmes e per controllare l'accesso alle tecnologie che forniscono sicurezza al programma dedicato della componente spaziale del Gmes e il loro utilizzo.

Articolo 14

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla e valuta l'esecuzione delle azioni operative di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Misure di esecuzione

1. La Commissione adotta il programma di lavoro annuale a norma dell'articolo 110 del regolamento finanziario e degli articoli 90 e 166 del regolamento (Ce, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. La dotazione finanziaria del programma Gmes può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa che la Commissione può essere chiamata a sostenere per la gestione del programma Gmes.

Articolo 16

Comitato Gmes

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato Gmes").

2. Il comitato Gmes può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete, in particolare questioni che attengono alla sicurezza (il "consiglio di sicurezza").

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce è fissato a due mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/Ce è fissato a due mesi.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Forum degli utenti

1. È istituito un organo dedicato denominato forum degli utenti. Il forum consiglia la Commissione nella definizione e nella convalida dei requisiti degli utenti, nonché nel coordinamento del programma Gmes con i suoi utenti del settore pubblico.

2. Il forum degli utenti è presieduto dalla Commissione. Esso si compone di utenti del settore pubblico Gmes nominati dagli Stati membri.

3. La segreteria del forum degli utenti è assicurata dalla Commissione.

4. Il forum degli utenti adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato Gmes è pienamente informato del parere del forum degli utenti riguardo l'esecuzione del programma Gmes.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di esecuzione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96, nonché dal regolamento (Ce) n. 1073/1999.

2. Per le azioni dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, per "irregolarità" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95 s'intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione attraverso una spesa indebita.

3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010.

 

Allegato

Obiettivi della fase iniziale di operatività del Gmes (2011-2013)

Le azioni operative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

1) i servizi di risposta alle emergenze, fondati sulle attività già esistenti in Europa, garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell'interesse dei soggetti responsabili, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, della risposta alle emergenze per vari tipi di calamità, compresi i rischi meteorologici (ad esempio tempeste, incendi e alluvioni), i rischi geofisici (ad esempio terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e frane), catastrofi provocate accidentalmente e volontariamente dall'uomo e altre catastrofi umanitarie. Considerato che i cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento delle emergenze, la risposta alle emergenze del Gmes costituirà un supporto essenziale alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in questo ambito, nel quadro delle attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino in Europa;

2) i servizi di monitoraggio del territorio garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell'interesse delle autorità europee, nazionali, regionali e internazionali responsabili del monitoraggio ambientale, dal livello globale a quello locale, della biodiversità, dei suoli, delle acque, delle foreste e delle risorse naturali, così come, in generale, nell'interesse dell'attuazione delle politiche ambientali, della raccolta di informazioni geografiche, dell'agricoltura, dell'energia, della pianificazione urbana, delle infrastrutture e dei trasporti. I servizi di monitoraggio del territorio comprendono il monitoraggio delle variabili dei cambiamenti climatici;

3) i servizi di monitoraggio marino forniscono informazioni sullo stato fisico dell'oceano e degli ecosistemi marini per quanto riguarda le aree generali dell'oceano e le aree regionali europee. I settori di applicazione dei servizi marini Gmes comprendono l'incolumità marittima, l'ambiente marino e le regioni costiere, le risorse marine come anche le previsioni meteorologiche stagionali e il monitoraggio del clima;

4) i servizi di monitoraggio dell'ambiente atmosferico assicurano il monitoraggio della qualità dell'aria su scala europea e della composizione chimica dell'atmosfera su scala mondiale. Essi forniscono, in particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria dal livello locale fino a quello nazionale e dovrebbero contribuire al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la chimica dell'atmosfera;

5) i servizi di sicurezza forniscono informazioni utili per rispondere alle sfide cui l'Europa è chiamata a far fronte nel settore della sicurezza, in particolare il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e l'appoggio alle azioni esterne dell'Ue;

6) il monitoraggio dei cambiamenti climatici consente la mitigazione dei loro effetti e l'adattamento ad essi. Esso dovrebbe contribuire, in particolare, alla messa a disposizione di Ecv, all'analisi del clima e a proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l'adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili a tale scopo;

7) tra le misure a sostegno dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti figurano l'esecuzione di interfacce tecniche rispondenti all'ambiente specifico dell'utente, la formazione, la comunicazione e lo sviluppo del settore a valle;

8) l'accesso ai dati garantisce che i dati di osservazione della terra rilevati da un'ampia gamma di missioni europee e da altri tipi di infrastrutture di osservazione vengano raccolti e resi disponibili in modo da conseguire gli obiettivi del Gmes,

9) la componente in situ garantisce il coordinamento della raccolta di dati in situ e dell'accesso ai dati in situ per i servizi Gmes;

10) la fase iniziale di operatività del Gmes garantisce il funzionamento e lo sviluppo della componente spaziale del Gmes, che è costituita da un'infrastruttura spaziale di osservazione della terra e ha come finalità l'osservazione dei sottosistemi del sistema terra (quali le terre emerse, l'atmosfera e gli oceani). La fase iniziale di operatività del Gmes si avvale delle infrastrutture spaziali nazionali ed europee esistenti o di cui è in programma la realizzazione e delle infrastrutture spaziali sviluppate nel quadro del programma relativo alla componente spaziale del Gmes.

Note ufficiali

1.

Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2.

Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 settembre 2010.

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