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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 6 novembre 2013, n. 9478

Territorio - Beni paesaggistici - Vincolo - Inedificabilità assoluta - Opera edilizia - Autorizzazione - Diniego - Dimostrazione della incompatibilità dell'opera col vincolo - Onere della Soprintendenza - Sussiste - Motivazione generica - Illegittimità

Tar Lazio

Sentenza 6 novembre 2013, n. 9478

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(A) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis); Comune di Roma — Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici; Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (omissis);

 

per l'annullamento

della nota del 29 aprile 2013, n.0007490, CI 34 07.10/11 5 della S.b.a.p. con la quale il medesimo Ente, in sede di riesame dei provvedimenti impugnati dalla (A) Srl ha ritenuto che “per i motivi sopra esposti, ... il progetto di ampliamento presentato non è conforme alle norme vigenti e non si ritiene compatibile con il contesto paesaggistico vincolato”,

 

e per l'annullamento, previa sospensiva,

del nuovo provvedimento e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

1 Che viene all'esame di questo Tribunale, in sede cautelare, una annosa questione, concernente la conformità o meno dell'intervento edilizio in esame ai vincoli di zona, ovvero concernente la sussistenza o meno di vincoli di inedificabilità assoluta ostativi alla realizzazione del progetto edilizio in esame;

2 Che, a seguito di un primo diniego risultato privo di idonea motivazione e di una congrua attività istruttoria svolta da questo Tribunale in sede cautelare, il diniego è stato reiterato con una motivazione nuovamente generica, che non consente di individuare i concreti profili di incompatibilità dell'intervento edilizio con gli specifici e vigenti vincoli posti sull'area di sedime;

3 Che alla camera di consiglio del 31 luglio 2013, questo Tribunale ha quindi adottato una ordinanza istruttoria con la quale ha ordinato alla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici — Ministero per i beni e le attività culturali, di depositare una "... dettagliata e documentata relazione sulla vicenda di cui al ricorso e ogni altro elemento utile alla decisione stessa... nel termine di 45 giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente ... ";

4 Che, nonostante che l'ordinanza sia stata notificata a tutti gli Enti resistenti in data 9 agosto 2013, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici — Ministero per i beni e le attività culturali non ha depositato in giudizio la richiesta specifica relazione;

5 Che parte ricorrente ha al contrario depositato una perizia giurata dell'11 ottobre 2013 a firma di un professionista abilitato che, attraverso una ricostruzione puntuale e circostanziata delle norme e dei vincoli esistenti sull'area in cui insiste il (omissis), anche attraverso la comparazione e l'esame delle altre (numerose e consistenti) realtà edilizie esistenti (anche preesistenti) nell'area, conclude per la conformità dell'intervento, alla luce del Ptp 5/7 Veio/Cesano, che per l'ambito di intervento TOA4 rimanda alle prescrizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti e per l'accoglimento della proposta comunale di modifica del Ptp vigente (proposta 058091P 149), secondo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente Nprg che individua l'area delle "Città da ristrutturare — tessuti prevalentemente per attività", nel sito in oggetto la realizzazione di nuovi manufatti o di interventi di ampliamento è consentita nel rispetto degli indici di piano, di cui alle norme tecniche di attuazione — Titolo II° Capo 4° art. 48;

6 Che il Comune di Roma, a propria volta, ha depositato in atti, in data 8 luglio 2013, la nota del 5 maggio 2013, prot. n. 70153, con la quale specifica che, per quanto di propria competenza, non sussistono nell'area in cui ricade il (omissis), e con riferimento alla natura ed alla consistenza delle opere oggetto del progetto, vincoli "paesaggistici" che ostino alla loro realizzazione;

7 Che il ricorso risulta suscettibile di decisione immediata con sentenza succintamente motivata, essendone stati informati i difensori presenti in camera di consiglio, poiché:

A – L'assoluto rilievo costituzionale, alla stregua degli articoli 2 e 9, della tutela dell'ambiente con i suoi valori paesistici, storici e culturali, preclude la possibilità di decidere la questione in termini di difetto di motivazione e di silenzio-assenso, anche alla luce delle previsioni della legge n. 241/1990 circa il carattere non decisivo dei vizi formali in caso di provvedimento dovuto ed a contenuto vincolato, fattispecie che certamente ricorre per il diniego e il conseguente ordine di demolizione in caso di violazione di un espresso vincolo di tutela ambientale;

B – L'ampio margine di apprezzamento riconosciuto alle Amministrazioni di volta in volta preposte alla tutela dei predetti valori non può, peraltro, mai tradursi nella violazione dei principi di legalità, uguaglianza e buon andamento (ovvero di ragionevolezza e proporzionalità) sanciti dagli articoli 1, 3 e 97 della Costituzione per tutte le pubbliche amministrazioni, né nella violazione del principio di libertà individuale, che informa il nostro sistema costituzionale ai sensi dell'art. 2 e che ha per corollario il principio di sussidiarietà, concetto di matrice europea che implica la necessità, comune a tutti i moderni ordinamenti democratici di contenere ogni intervento autoritativo assistito da diritti pubblici speciali al minimo necessario alla tutela dei diritti fondamentali ed agli interessi pubblici generali di riferimento;

C – Alla stregua dei principi costituzionali che assicurano una piena ed effettiva tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, non può essere precluso il sindacato di questo Giudice nel caso in cui siano ravvisabili le sopraindicate violazioni e la conseguente spettanza dei beni della vita di volta in volta reclamati dal ricorrente;

D – alla stregua delle pregresse considerazioni, l'accertamento in esame concerne, in particolare, non la incompatibilità tecnica del progetto con una generica esigenza di tutela ambientale, bensì la sussistenza di specifici vincoli giuridici di tutela ambientale idonei a fondare l'impugnato provvedimento negativo, e pertanto non impinge nella insindacabile discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, ed al contrario si svolge secondo parametri strettamente giuridici comprendenti i concetti di legalità e certezza del diritto, buona fede e tutela dell'affidamento;

E – Nel caso di specie la Soprintendenza, nonostante l'ampia istruttoria svolta da questo Tribunale, con il suo silenzio non ha adempiuto all'onere probatorio di dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio in esame, in quanto ai sensi dell'articolo 52, comma 1°, C.p.a. "I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori", e secondo l'articolo 54 C.p.c. la sospensione feriale dei termini non si applica al processo cautelare;

F – Al contrario, il progetto è stato motivatamente valutato compatibile dalla perizia giurata di parte ricorrente, e il Comune competente, secondo la documentazione versata in atti, lo ha ritenuto assentibile per la parte di competenza;

E – Alla stregua delle regole probatorie del giudizio amministrativo, si è quindi in presenza di un immotivato diniego, adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto, in ordine ad un progetto che, viceversa, risulta conforme alle prescrizioni normative ad esso applicabili, e di cui è quindi consentita la realizzazione, avendo l'Amministrazione ormai esaurito il proprio spazio logico e temporale per deliberare;

8 Che il ricorso deve quindi essere accolto, quanto al richiesto annullamento degli atti impugnati, ma anche quanto al richiesto accertamento della conformità del progetto in esame alle prescrizioni ad esso applicabili sotto il profilo della tutela ambientale, paesistica e storico-culturale, con la conseguente condanna dell'Amministrazione competente al tempestivo riesame della domanda ed al conseguente rilascio del titolo edilizio richiesto, ove non emergano profili ostativi diversi da quelli oggetto del presente giudizio;

9 Che le spese devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, con specifica imputazione all'Amministrazione responsabile dell'illegittimo arresto del procedimento;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, accerta la conformità del progetto alle prescrizioni di tutela ambientale, paesistica e storico-culturale ad esso applicabili e condanna l'intimata Amministrazione comunale a procedere al tempestivo riesame della domanda, con il conseguente rilascio in senso favorevole del titolo edilizio richiesto ove non emergano profili ostativi di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente gravame.

Condanna il Ministero dei beni culturali ed ambientali al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila oltre Iva, Cpa ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 6 novembre 2013.

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