Dl 31 ottobre 2013, n. 126
Misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel territorio - Stralcio - Fondi per gestione rifiuti a Roma, interventi di bonifica a Crotone e sistemazione idrogeologica ad Assisi
Attenzione: il presente decreto non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione ed è quindi decaduto (comunicato pubblicato sulla Gu 31 dicembre 2013 n. 305).
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Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126
(Gu 31 ottobre 2013 n. 256)
Misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel territorio
Il Presidente della repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure finanziarie in favore degli Enti territoriali;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge
Articolo 1
Misure finanziarie urgenti
(omissis)
9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel Comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Articolo 2
Interventi economici e misure a sostegno del territorio
1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997 , n. 457.
(omissis)
11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
(omissis)
19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente
"3-bis: I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal Comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali."
20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
Articolo 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 2013.
Allegato 1
(articolo 1 comma 20)
(Importo riduzioni alle Province per l'anno 2013, ai sensi articolo 16, comma 7 decreto-legge n. 95 del 2012)
(omissis)