Disposizioni trasversali/Aua

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Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93

(Gu 16 agosto 2013 n. 191)

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province

Il Presidente della repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

(omissis)

Articolo 8

Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto inserito il seguente:

"7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;";

b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del Codice di procedura penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonché 7-bis)" e dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo secondo periodo, del Codice penale;".

Articolo 9

Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale

(omissis)

2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "Codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".

(omissis)

Capo III

Norme in tema di protezione civile

Articolo 10

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.";

c) al comma 2, l'ultimo il quarto periodo è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per le emergenze nazionali".

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.";

d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n. 196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi.

Articolo 11

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(omissis)

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

"13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Articolo 11-bis

Interventi a favore della montagna

1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (Uncem), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

(omissis)

Capo IV

Norme in tema di gestioni commissariali delle province

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2013.

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