Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Disposizioni in materia di sicurezza - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 93/2013 - Stralcio

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Disposizioni trasversali/Aua | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Energia | Sanzioni | Sanzioni | Reti | Elettricità | Sicurezza sul lavoro | Infrastrutture/Reti

Ultima versione disponibile al 12/11/2024

Parlamento italiano

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

(Gu 15 ottobre 2013 n. 242)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 2013

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93

(omissis)

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), alinea, la parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito";

al comma 2, le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "secondo periodo, del codice penale".

 

All'articolo 9:

(omissis)

il comma 2 è soppresso;

(omissis)

 

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: "alla qualità degli eventi" sono aggiunte le seguenti: "e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza";

al secondo periodo, le parole: "di soccorso e di assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "di emergenza" e le parole: "dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies";

alla lettera c), alinea, le parole: "l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il quarto";

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per le emergenze nazionali"";

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi".

(omissis)

 

All'articolo 11:

(omissis)

al comma 5, lettera c), alinea, la parola: "inserito" è sostituita dalla seguente: "aggiunto".

Nel capo III, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"Articolo 11-bis

Interventi a favore della montagna

1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (Uncem), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio".

(omissis)

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