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Dl 8 agosto 2013, n. 91
Tutela, valorizzazione e rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Consiglio dei Ministri
Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91
(Gu 9 agosto 2013 n. 186)
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattività nel territorio italiano per l'industria di produzione cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano
(omissis)
Articolo 2-bis 1
Modifiche all'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali".
Articolo 3
Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura
1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. All'articolo 110, comma 3, del Codice dei beni culturali, le parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(omissis)
Articolo 3-quater
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 146, comma 4, del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo".
2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Articolo 3-quinquies
Conseguimento della qualifica di restauratore
1. All'articolo 182 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
"1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni".
Articolo 4
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura
(omissis)
4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "90 milioni di euro, per l'anno 2013," sono sostituite dalle seguenti: "91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534,";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo".
(omissis)
Articolo 4-bis 2
Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili
1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico". 3
(omissis)
(omissis)
Capo II
Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo
(omissis)
Capo III
Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni, delle attività culturali
(omissis)
Articolo 14
Oli lubrificanti e accisa su alcool
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.
(omissis)
(omissis)
Articolo 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 2013
Note redazionali
Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2015, n. 140, "nella parte in cui non prevede l’intesa fra Stato e Regioni".
Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2015, n. 140, "nella parte in cui non prevede l’intesa fra Stato e Regioni".
Comma dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2015, n. 140, "nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni".