Via (Pua-Paur) / Vas

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Puglia 19 giugno 2013, n. 991

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi - Valutazione impatto ambientale - Analisi comparativa -  Conformità alle previsioni urbanistiche - Indispensabilità

Tar Puglia

Sentenza 19 giugno 2013, n. 991

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2012, proposto da:

(omissis) di (omissis) Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) e (omissis);

contro

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

Comune di Acquaviva delle Fonti, Regione Puglia;

nei confronti di

(omissis) Spa, Provincia di Bari — Comitato Provinciale della Via;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

per l'annullamento

della determinazione n. 497 del 20 luglio 2011 del Dirigente del Settore del servizio ambiente e rifiuti della Provincia di Bari, notificata in data 3 ottobre 2011;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa (omissis);

Uditi per le parti nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 i difensori avv.ti (omissis), (omissis), per delega dell'avv.(omissis), e (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La (omissis) di (omissis) Snc ha esposto di aver richiesto alla Provincia di Bari, con istanza del 22 settembre 2009, l'avvio del sub-procedimento di assoggettabilità a Via per un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in agro di Acquaviva delle Fonti; dopo l'acquisizione del parere favorevole del Comune il Comitato provinciale Via aveva formulato parere preventivo favorevole circa la non assoggettabilità a Via dell'impianto, enunciando una serie di prescrizioni, mentre in data 20 luglio 2011 la Provincia di Bari, con il provvedimento impugnato, aveva disposto l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Dal provvedimento in questione emergeva che il 21 giugno 2011 il Comitato Via aveva riesaminato l'istanza alla luce del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2668/2009 e delle disposizioni relative alla localizzazione degli impianti, concludendo per l'assoggettamento dell'impianto alla Via, onde verificare "la coerenza della proposta progettuale con il quadro di riferimento programmatico e, in particolare, con le previsioni del Piano Regionale".

La (omissis) ha impugnato innanzi al Tar Lazio la determinazione del 20 luglio 2011 che ha disposto l'assoggettamento alla Via del progetto.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

1. violazione del Dpr 447/98 e delle Linee Guida per la relativa applicazione approvate con delibera di Gr 2000/2007, violazione degli articoli 1, 2 e 3 L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, risultando irrilevante, ai fini della valutazione di impatto ambientale, la collocazione dell'impianto in zona agricola E1 (normale) anziché industriale, come previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti;

2. violazione degli articoli 195 e ss. Dlgs 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con gli atti presupposti, illegittimità derivata, essendo illegittima la previsione del Piano Regionale di localizzazione degli impianti quali quello in esame esclusivamente in area industriale.

Si è costituita la Provincia di Bari resistendo al ricorso ed eccependo l'incompetenza territoriale del Tar adito.

Con ordinanza n. 5519 del 15 giugno 2012 il Tar Lazio ha dichiarato il difetto di competenza individuando nel Tar Bari il Tribunale competente a giudicare sul ricorso; la (omissis) ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.

Ha svolto intervento ad adiuvandum nel giudizio la (omissis) Srl.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento svolto dalla (omissis) Srl, avendo la Provincia emesso nei confronti della stessa autonomo provvedimento di diniego non impugnato in questa sede, di tal che difetta di interesse anche l'eventuale impugnazione del Piano Regionale da parte della interveniente in questo giudizio.

Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Con il provvedimento impugnato la Provincia di Bari ha disposto l'assoggettamento alla procedura di Via dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi progettato dalla ricorrente.

In merito a tali provvedimenti la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (Tar Puglia, Bari, sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205; Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Id., sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246).

Allo stesso modo, sia la valutazione d'impatto ambientale che, ancor più, quella preliminare di assoggettamento alla stessa, non costituiscono meri giudizi tecnici, suscettibili in quanto tali di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presentano al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917; cfr. da ultimo Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 maggio 2010 n. 1897).

Nella fattispecie, la Provincia ha congruamente motivato il proprio giudizio, che peraltro non comporta affatto il definitivo diniego alla realizzazione degli impianti, ma si limita a disporre lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

La conformità del progetto alle previsioni urbanistiche, infatti, costituisce, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, elemento indispensabile della valutazione relativa alla verifica di impatto ambientale, come comprovato dall'articolo 16 della Lr 11/2001, che elenca tra i documenti da produrre a cura dell'interessato "una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica": tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad attestare.

Ne deriva che legittimamente la Provincia ha incluso tra gli aspetti da scrutinare nell'ambito della procedura di Via anche quello relativo alla compatibilità dell'intervento rispetto alla pianificazione vigente.

Né può sostenersi, come addotto dalla ricorrente, che la valutazione della compatibilità urbanistica nell'ambito della Via, e preliminarmente rispetto alla eventuale approvazione della variante ex articolo 5 Dpr 447/98, costituirebbe un insuperabile ostacolo all'autorizzazione dell'impianto, in quanto la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili, di tal che anche il profilo della autorizzabilità della variante all'esito della conferenza di servizi potrà in quella sede essere debitamente esaminato.

Da tali considerazioni discende poi l'inammissibilità della seconda doglianza, incentrata sulla illegittimità derivata dalla illegittima previsione del Piano Regionale di localizzazione degli impianti quali quello in esame esclusivamente in area industriale.

Dovendo, infatti, ancora essere valutata dall'Amministrazione, nelle successive fasi procedimentali, la compatibilità dell'intervento con il contesto ambientale e la disciplina urbanistica, nonché l'eventuale variante ex articolo 5 Dpr 447/98, e considerata, altresì, la eventualità di una interpretazione del Piano Regionale, da parte dell'Amministrazione, in senso non ostativo alla realizzazione dell'impianto, non è ravvisabile alcun interesse attuale della ricorrente all'impugnazione di tale Piano.

Il conclusione il ricorso va in parte respinto, con riferimento al primo motivo, e in parte dichiarato inammissibile, con riferimento al secondo.

Il mutamento di orientamento della stessa Amministrazioni giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile l'intervento proposto dalla (omissis) Srl.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 19 giugno 2013

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598