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Dm Politiche agricole 10 luglio 2013

Aggiornamento degli allegati del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 10 luglio 2013

(Gu 17 settembre 2013 n. 218)

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 75/2010, espresso nella seduta del 12 luglio 2012;

Acquisito il parere della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi, secondo quanto prescritto al comma 2, articolo 10 del decreto legislativo n. 75/2010, reso con nota del 5 settembre 2012, prot. n. 19052;

Viste le note del 19 febbraio 2013, prot. n. 28552, prot. n. 28555, dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico relative al superamento della procedura di informazione, di cui alla direttiva 98/34/Ce, modificata dalla 98/48/Ce;

Considerato che le modifiche proposte si riferiscono agli allegati 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Articolo 1

1. Gli allegati, 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono modificati come indicato nell'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

Allegato

Modifica degli allegati 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato:

a) al punto 2. Ammendati, sono sostituiti i seguenti prodotti 5 e 6:

 

N. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.
Criteri
concernenti la valutazione.
Altri requisiti richiesti
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato
Caratteristiche diverse da dichiarare.
Altri requisiti richiesti
Note
5.

Ammendante
compostato
misto

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Umidità: massimo 50%
pH compreso tra 6 e 8,8
C organico sul secco: minimo 20%
C umico e fulvico sul secco: minimo 7%
Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale
C/N massimo 25.

Umidità
pH
C organico sul secco
C umico e fulvico sul secco
Azoto organico sul secco
C/N
Salinità

È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.
Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.
Inerti litoidi (frazione di diametro
≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s.
Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:
- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;
n(1) = 5;
c(2) = 0;
m(3) = 0;
M(4) = 0;
- Escherichia coli in 1 g di campione t.q.;
n(1) = 5;
c(2) = 1;
m(3) = 1000 CFU/g;
M(4) = 5000 CFU/g;
Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥ 60%
- Tallio: meno di 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe).
6. Ammendante torboso composto Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto e/o ammendante compostato con fanghi C organico sul secco: minimo 25%
C umico e fulvico sul secco: minimo 7%
Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale
C/N massimo 50.
Torba: minimo 50%
- C organico sul secco
C umico e fulvico sul secco
Azoto organico sul secco
C/N
Torba
Salinità
È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.
Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.
Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s.
Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:
- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;
n(1) = 5;
c(2) = 0;
m(3) = 0;
M(4) = 0;
- Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.;
n(1) = 5;
c(2) = 1;
m(3) = 1000 CFU/g;
M(4) = 5000 CFU/g;
Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥ 60%
- Tallio: meno di 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

 

b) al punto 2. Ammendati, è aggiunto il seguente prodotto 13:

 

N. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.
Criteri
concernenti la valutazione.
Altri requisiti richiesti
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato
Caratteristiche diverse da dichiarare.
Altri requisiti richiesti
Note
13. Ammendante compostato con fanghi Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto Umidità: massimo 50%
pH compreso tra 6 e 8,8
C organico sul secco: minimo 20%
C umico e fulvico sul secco: minimo 7%
Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale
C/N massimo 25.
- Umidità
pH
C organico sul secco
C umico e fulvico sul secco
Azoto organico sul secco
C/N
Salinità
Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.
I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (p/p sostanza secca) della miscela iniziale. I fanghi utilizzati per la produzione di dell'ammendante compostato con fanghi, nelle more della revisione del Dlgs 99/1992, devono rispettare i seguenti limiti: Pcb < 0,8 mg/kg s.s.
È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale.
Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s.
Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s.
Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:
- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;
n(1) = 5;
c(2) = 0;
m(3) = 0;
M(4) = 0;
- Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.;
n(1) = 5;
c(2) = 1;
m(3) = 1000 CFU/g;
M(4) = 5000 CFU/g;
Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥ 60%
- Tallio: meno di 2 mg kg-1 sul secco (solo per ammendanti con alghe).

 

2. L'allegato 4 Substrati di coltivazione è così di seguito modificato:

a) al punto 1, è aggiunto, all'elenco delle matrici utilizzabili per la produzione di Substrati di coltivazione, nel gruppo Ammendanti, l' "Ammendante compostato con fanghi".

b) al punto 2 Substrati di coltivazione: denominazione del tipo Substrato di coltivazione misto, viene aggiunto nell'elenco delle matrici utilizzabili per la produzione del prodotto solido, l'"Ammendante compostato con fanghi".

 

3. L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:

a) al punto 2.3. Coformulanti, è aggiunto il seguente prodotto 2:

 

N. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti
(percentuale di peso).
Valutazione degli elementi fertilizzanti.
Altri requisiti richiesti.
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui
titolo deve essere
dichiarato. Forma
e solubilità degli
elementi
fertilizzanti. Altri
criteri.
Note
2. Acido aminolevulinico (ALA) Prodotto ottenuto per fermentazione mediante batteri fotosintetici e formato da acido aminolevulinico (ALA) Titolo minimo di ALA 0,05% p/p - Titolo di ALA In etichetta deve essere riportata la dizione "con coformulante acido aminolevulinico" o "con coformulante ALA"

 

b) al punto 4.1. Biostimolanti, è aggiunto il seguente prodotto 7:

 

N. Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti
(percentuale di peso).
Valutazione degli elementi fertilizzanti.
Altri requisiti richiesti.
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui
titolo deve essere
dichiarato. Forma
e solubilità degli
elementi
fertilizzanti. Altri
criteri.
Note
7. Idrolizzato enzimatico di Fabaceae Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di tessuti di vegetali appartenenti alla famiglia delle Fabaceae 5% amminoacidi totali 1,5% amminoacidi liberi 30% grado di idrolisi Amminoacidi totali
Amminoacidi liberi
Grado di idrolisi
Il prodotto presenta attività biostimolanti.
Contenuto in Triacontanolo di origine naturale pari ad almeno 6 mg/kg

 

4. L'allegato 7 Tolleranze è così di seguito modificato:

a) al punto 8.1.3. Coformulanti, dopo la voce "Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare" è aggiunta la voce "Acido aminolevulinico (ALA)" con la corrispondente tolleranza:

 

Valori assoluti percentuali di peso espressi in:
ALA
Acido aminolevulinico
(ALA)
0,01%

 

b) al punto 8.3.1. prodotti ad azione su pianta – biostimolanti dopo il prodotto n. 5 è aggiunto il prodotto n. 7 con la corrispondente tolleranza:

 

Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:
Triacontanolo
Per il prodotto n. 7 5%

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