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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 7 giugno 2013, n. 1360

Fanghi di depurazione - Riutilizzo in aree qualificate Sic - Valutazione d'incidenza - Necessaria - Diffida della Provincia - Legittima

Tar Puglia

Sentenza 7 giugno 2013, n. 1360

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2013, proposto da:

Castiglia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

contro

Provincia di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis); Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

— della nota prot. PTC/2012/0102598/P del 7 dicembre 2012 a firma del Dirigente del Servizio Gestione rifiuti — Ippc — Aia della Provincia di Taranto ed il conseguente divieto di svolgere le attività di riutilizzo dei fanghi in aree Sic senza il previo svolgimento della Valutazione di Incidenza, anticipata a mezzo fax il 7 dicembre 2012 e spedita con raccomandata A/R;

— della nota del Ministero dell'ambiente pervenuta all'ente provinciale in data 27 novembre 2012 e protocollata al numero PTA/2012/0099253/A recante l'obbligo di svolgimento della Valutazione di Incidenza per lo spandimento dei fanghi in aree Natura 2000;

— della lettera raccomandata a firma del Dirigente del Servizio gestione rifiuti — Ippc — Aia della Provincia di Taranto avente protocollo n. PTA/2012/0092145/P del 30 ottobre 2012 diretta al Ministero dell'ambiente;

— di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori (omissis), (omissis), (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Provincia di Taranto ha diffidato la società ricorrente – aggiudicataria dell'appalto per il servizio di raccolta, prelievo e trasporto di rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione, compresa l'attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi, negli ambiti territoriali Bari-Trani e Brindisi-Taranto – dalla prosecuzione delle attività di utilizzazione in agricoltura dei fanghi sui terreni ivi indicati, nonché gli atti a questa presupposti.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame:

1) violazione dell'articolo 6 Dpr 357/97; eccesso di potere per errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto di motivazione; violazione dell'all. 4 Delibera Regione Puglia n. 525/10;

2) violazione degli articoli 1, 3, 4 Dlgs 99/92; violazione dei principi del legittimo affidamento e di non aggravamento del procedimento.

Nella camera di consiglio del 7 marzo 2013 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.

All'udienza del 9 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, eccepisce la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, per contrasto con la previsione di cui all'articolo 5 Dpr 357/97. In particolare, espone la ricorrente di essere già stata autorizzata dalla Provincia di Taranto allo spandimento dei fanghi in agricoltura, sicché la successiva diffida della Provincia ad astenersi dalla prosecuzione di tale attività su siti di interesse comunitario (Sic), in assenza della preventiva valutazione di incidenza, deve ritenersi del tutto illegittima, per contrasto non solo con la suddetta previsione normativa, ma anche con i principi di tutela dell'affidamento e di non aggravamento istruttorio.

I motivi sono infondati.

2.1. Reputa anzitutto il Collegio di compiere una breve disamina della normativa di riferimento nel settore interessato dall'attività svolta dalla ricorrente.

Sul punto, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, il Legislatore comunitario ha emanato la Direttiva Habitat 92/43/Cee, la quale ha istituito (articolo 3) una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "Natura 2000" comprende inoltre (articolo 3 c. 2 Direttiva) anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/Cee.

La Direttiva Habitat è stata recepita nell'ordinamento nazionale con Dpr 357/1997, successivamente modificato con il Dpr 120/2003.

La ratio sottesa ai suddetti interventi normativi è pertanto quella della conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche. A tal fine, il Legislatore nazionale, coerentemente con le finalità della Direttiva Habitat, ha previsto anzitutto (articolo 4 Dpr 357/97) misure di conservazione degli habitat naturali, da attuarsi mediante l'istituzione, da parte degli enti territoriali, di zone speciali di conservazione (), nell'ambito dei siti di importanza comunitaria (Sic) ed in aggiunta ai proposti siti di importanza comunitaria (pSic).

Inoltre, si è previsto, da un canto (articolo 5 c. 1), la necessità che nella pianificazione e programmazione territoriale si tenga conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Sotto altro profilo, il legislatore (articolo 5 c. 3) ha stabilito che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo indirizzi all'uopo stabiliti (cfr. allegato G), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Infine, l'articolo 6, portando a compimento il disegno tracciato dalla suddetta Direttiva, ha espressamente previsto che: "La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/Cee e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Per effetto della previsione del 2° comma, poi, "Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1".

La normativa di carattere primario è stata poi ulteriormente specificata da tutta una serie di previsioni normative regionali. Precisamente, la Lr 11/2001 ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza ambientale prevista dal Dpr 357/97.

Inoltre, con Delibera G.R. n. 304/2006 la Regione ha dettato le "direttive ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2001, per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 Direttiva 92/43/Cee e dell'articolo 6 Dpr 120/03".

Da ultimo, il Reg. reg. n. 15/2008, recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43, ha individuato espressamente le misure da adottarsi nelle Zps, prevedendo, tra l'altro, il divieto di "utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione" (articolo 5 lett. L, Reg. cit.).

3. Così definite le coordinate normative di riferimento, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente è risultata aggiudicataria del "servizio di raccolta, prelievo e trasporto di rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione, compresa l'attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi", negli ambiti territoriali Bari-Trani e Brindisi-Taranto.

Inoltre, con una serie di determine del 24 novembre 2011 la ricorrente è stata autorizzata dalla Provincia di Taranto all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per tutto l'ambito territoriale provinciale.

Senonché, tali autorizzazioni lasciano impregiudicato l'obbligo della ricorrente di procedere a valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 5-6 Dpr 357/97, in relazione ad attività di utilizzazione di fanghi da effettuarsi su aree Sic,nelle zone di conservazione speciale e nelle zone di protezione speciale (Zps), diversamente venendo frustrate quelle finalità di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, stabilite a livello sia comunitario che interno.

Per tali ragioni, opportunamente la Provincia ha diffidato la ricorrente ad astenersi dalla prosecuzione dell'attività di spandimento di fanghi su suoli siti in agro di Martina Franca, trattandosi di terreni ricadenti in area Sic, ed essendo pertanto prevista, senza eccezioni di sorta, la preventiva valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 5-6 Dpr 357/97.

3.1. Ciò chiarito quanto alla conformità dell'impugnato provvedimento alla suddetta normativa speciale, deve parimenti escludersi il contrasto dedotto dalla ricorrente con i principi generali di tutela dell'affidamento e di non aggravamento istruttorio. Quanto all'affidamento, è sufficiente rilevare che nessuna previsione, né normativa né di carattere amministrativo, ha mai autorizzato la ricorrente allo spandimento di fanghi in aree Sic o Zps in assenza della preventiva valutazione di incidenza, sicché giammai si è formata la cd. "base affidante", costituente il requisito oggettivo della tutela dell'affidamento.

Quanto al non aggravamento istruttorio, va ribadito che la preventiva valutazione di incidenza di interventi ricadenti in aree Sic o Zps è prevista espressamente – e senza eccezioni di sorta – da una normativa di carattere sia statale (articoli 5-6 Dpr 357/ cit.) che regionale (Lr 11/2001), sicché detta valutazione costituisce un elemento necessario del procedimento di autorizzazione allo spandimento di fanghi in dette aree.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria 7 giugno 2013

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