Regolamento Commissione Ue 758/2013/Ue
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifica allegato VI regolamento 1272/2008/Ce
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Commissione europea
Regolamento 7 agosto 2013, n. 758/2013/Ue
(Guue 10 agosto 2013 L 216)
Regolamento recante modifica dell'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 53,
considerando quanto segue:
(1) La verifica ha rivelato errori negli allegati I, II, IV e V del regolamento (Ce) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. È pertanto necessario rettificare tali errori.
(2) È necessario che la classificazione e l'etichettatura armonizzata corretta delle sostanze si applichi dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. I fornitori non devono essere tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze già immesse sul mercato a norma del regolamento
(Ce) n. 1272/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È tuttavia necessario che i fornitori abbiano la facoltà di applicare su base volontaria le disposizioni del presente regolamento alle sostanze e alle miscele già immesse sul mercato.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
All'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, le voci della tabella 3.1, quali modificate dagli allegati I e II del regolamento (Ce) n. 790/2009, corrispondenti alle voci definite all'allegato I del presente regolamento, sono sostituite dalle voci definite in detto allegato.
Articolo 2
All'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, le voci della tabella 3.2, quali modificate dagli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 790/2009, corrispondenti alle voci definite all'allegato II del presente regolamento, sono sostituite dalle voci definite in detto allegato.
Articolo 3
Le voci definite all'allegato III del presente regolamento sono aggiunte alla tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008.
Articolo 4
Le voci definite all'allegato IV del presente regolamento sono aggiunte alla tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008.
Articolo 5
I fornitori non sono tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze elencate negli allegati del presente regolamento, né le sostanze o le miscele che le contengono, che hanno già immesso
sul mercato a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013