Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 618/2012/Ue

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifica del regolamento (Ce) n. 1272/2008

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Commissione europea

Regolamento 10 luglio 2012, n. 618/2012/Ue

(Guue 11 luglio 2012 n. L 179)

Regolamento recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto di dette classificazioni armonizzate e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate.

(2) Il comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa) ha emesso alcuni pareri in merito alle proposte di classificazione e d'etichettatura armonizzate di sostanze, presentate all'Echa a norma dell'articolo 37 del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Sulla base di tali pareri nonché delle osservazioni comunicate dalle parti interessate, è opportuno modificare l'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1272/2008 al fine di armonizzare la classificazione e l'etichettatura di talune sostanze.

(3) È opportuno che le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, non si applichino immediatamente, visto che è necessario prevedere un determinato periodo per permettere agli operatori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di commercializzare le scorte esistenti. Sarà necessario inoltre prevedere un determinato periodo per consentire agli operatori di adempiere gli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A e 1B (Tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (Tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce.

(4) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (Ce) n. 1272/2008 che consente l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate definite all'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza su base volontaria prima del 1o dicembre 2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

L'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) La tabella 3.1 è così modificata:

(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato I sono sostituite dalle voci di cui al medesimo allegato;

(b) le voci riprese nell'allegato II sono riportate secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3,1.

(2) La tabella 3.2 è così modificata:

(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell'allegato III sono sostituite dalle voci di cui al medesimo allegato;

(b) le voci riprese nell'allegato IV sono riportate secondo l'ordine delle voci inserite nella tabella 3,2.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2013.

Le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1° dicembre 2013.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

 

Allegato I

Allegato I

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 423 KB


 

Allegato II

Allegato II

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 422 KB


 

Allegato III

Allegato III

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 415 KB


 

Allegato IV

Allegato IV

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 422 KB


 

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