Sostanze pericolose

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Commissione europea

Decisione di esecuzione 15 giugno 2013, n. 2012/C 177/05

(Guue 20 giugno 2012 n. C 177)

Decisione recante adozione di decisioni dell'Unione sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ce) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome dell'Unione, se autorizzare o vietare l'importazione nell'Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (Pic).

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura Pic, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito "convenzione di Rotterdam") approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/Ce del Consiglio.

(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura Pic per conto dell'Unione e degli Stati membri.

(4) Le sostanze chimiche alaclor e aldicarb sono state aggiunte alla procedura Pic, come pesticidi, con le decisioni RC 5/3 e RC 5/4 adottate dalla quinta riunione della conferenza delle parti, in merito alle quali la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con documenti di orientamento alla decisione. L'alaclor e l'aldicarb rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee, e non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati come costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di prodotti fitosanitari.

(5) La sostanza chimica endosulfan è stata aggiunta alla procedura Pic, come pesticida, con la decisione RC 5/5 adottata dalla quinta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento alla decisione. L'endosulfan rientra nel campo d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e non può essere immesso sul mercato come costituente di preparazioni da utilizzare con funzioni, rispettivamente, di prodotti fitosanitari o di biocidi.

(6) Di conseguenza, è necessario adottare una decisione definitiva sull'importazione di alaclor, aldicarb ed endosulfan,

Decide:

 

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione di alaclor, aldicarb ed endosulfan di cui al formulario di risposta sulle importazioni in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Allegato

Formulario di risposta sulle importazioni

Paese:

Stati membri:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

 

Sostanza chimica Alactor

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,46 MB


 

Formulario di risposta sulle importazioni

Paese:

Stati membri:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

 

Sostanza chimica Aldicarb

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,47 MB


 

Formulario di risposta sulle importazioni

Paese:

Stati membri:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

 

Sostanza chimica Endosulfan

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,54 MB


 

 

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