Appalti e acquisti verdi

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Dpcm 4 marzo 2013

Non applicabilità del Dlgs 163/2006 agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati  a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 4 marzo 2013

(Gu 12 luglio 2013 n. 162)

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione di talune attivita' nel settore dell'energia elettrica

 

Il Ministro per gli affari europei

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 di nomina dell'avv. Enzo Moavero Milanesi alla carica di Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 con il quale è stato conferito al Ministro Enzo Moavero Milanesi l'incarico per gli affari europei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 contenente delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi;

Visto l'articolo 30 della direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto l'articolo 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce;

Considerato che EniPower Spa, in data 29 marzo 2012, ha presentato alla Commissione europea domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/Ce perché venga stabilita l'applicabilità del paragrafo 1 del medesimo articolo 30 alle attività di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica all'interno del territorio italiano, con l'eccezione della Sardegna e della Sicilia;

Considerato che la Commissione europea, con nota Markt/C/4 Mmt/ag (2012) del 10 aprile 2012, ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte di EniPower Spa e contestualmente richiesto la trasmissione di tutti i fatti e le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'esposizione alla concorrenza dell'attività di vendita e produzione all'ingrosso di elettricità;

Considerato che, con comunicazioni del 20 e 21 giugno 2012, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla Commissione europea i pareri resi, rispettivamente, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato che la Commissione europea, con nota Markt/C/4 Mmt// c.4 (2012) 715121 del 25 maggio 2012 e con nota Markt/C/4 Mmt/ (2012) 1068645 del 25 luglio 2012, ha richiesto informazioni supplementari;

Considerato che, con comunicazione dell'8  agosto  2012,  il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla Commissione europea le informazioni fornite in merito  dall'Autorità  per l'energia elettrica e il gas e dall'Autorità  garante  della concorrenza e del mercato;

Considerata la decisione della Commissione europea 2012/539/Ue, del 26 settembre 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5 ottobre 2012, n. 271, serie L, in cui si stabilisce, all'articolo 1, che la direttiva 2004/17/Ce non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere  la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell'Italia e che la medesima direttiva 2004/17/Ce continua invece ad  applicarsi agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell'Italia;

Considerato, altresì, che la sopra citata decisione 2012/539/Ue modifica, all'articolo 2, la precedente decisione 2010/403/Ce, adottata su istanza della Compagnia Valdostana delle Acque Spa e riprodotta in apposito decreto del Ministro per le politiche europee in data 5 agosto 2010, disponendo che l'esclusione ivi accordata, per la macrozona nord dell'Italia, si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali, mentre agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tale esclusione non si applica, a decorrere dal 15 aprile 2013;

Considerata  l'ulteriore  nota della Commissione europea Markt/C/4 Mmt/id (2013)21096 del 21 gennaio 2013, indirizzata alle Autorità italiane, in cui, al fine di chiarire l'ambito  di applicazione della decisione 2012/539/Ue, si precisa che la parte dispositiva della decisione medesima, laddove si fa riferimento, in particolare, al mercato rilevante del  prodotto,  deve  essere interpretata alla luce delle  premesse  e,  segnatamente,  del considerando 26;

Ritenuto pertanto che, a seguito della decisione 2012/539/Ue della Commissione europea, si rende necessario procedere, ai sensi del sopra citato articolo 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea con la propria nota del 21 gennaio 2013;

Decreta:

Articolo 1

1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e  destinati  a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell'Italia, nonché agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso  di energia elettrica  prodotta  da  fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.

2. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell'Italia, ad esclusione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere:

a) la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord;

b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana.

2. A decorrere dal 15 aprile 2013, l'esenzione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nonché di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2013

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