Comunicazione Commissione Ue 7 maggio 2013
Norme armonizzate per la progettazione ecocompatibile relativa al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
Commissione europea
Comunicazione Commissione Ue 7 maggio 2013, n. 2013/C 130/05
(Guue 7 maggio 2013 n. C 130)
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’attuazione del regolamento (Ce) n. 278/2009 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
(Testo rilevante ai fini del See)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
OEN(1) | Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Prima pubblicazione Gu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Cenelec | En 50563:2011 Alimentatori esterni AC/DC e AC/AC; Determinazione della potenza nel modo senza-carico e della efficienza media nel modo attivo |
Questa è la prima pubblicazione | ||
Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. | ||||
(1) OEN: Organismo europeo di normalizzazione: - Cen: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) - Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) - Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow"), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, pertinente dell'Unione.
Nota:
— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (Ue) n. 1025/20121 .
Note ufficiali
Gu L 316 del 14 novembre 2012, pag. 12.