Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 17 aprile 2013, n. 348/2013/Ue

(Guue 18 aprile 2013 n. L 108)

Regolamento recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registra -

zione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (Ce) n. 1272/200 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.

(2) Il tricloroetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettera a), di detto regolamento.

(3) Il triossido di cromo risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a) e b), di detto regolamento.

(4) Gli acidi generati dal triossido di cromo e i relativi oligomeri rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettera a), di detto regolamento.

(5) Il dicromato di sodio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(6) Il dicromato di potassio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(7) Il dicromato di ammonio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(8) Il cromato di potassio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e mutagena (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a) e b), di detto regolamento.

(9) Il cromato di sodio risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B), mutagena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a), b) e c), di detto regolamento.

(10) Le sostanze sopra menzionate sono state identificate e inserite nell'elenco di sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. L'inclusione di tali sostanze nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è stata inoltre riconosciuta come prioritaria dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito "l'Agenzia") nella sua raccomandazione del 20 dicembre 20111 in conformità all'articolo 58 di detto regolamento. È quindi opportuno includere tali sostanze in detto allegato.

(11) I composti del cobalto solfato di cobalto (II), dicloruro di cobalto, dinitrato di cobalto (II), carbonato di cobalto (II) e diacetato di cobalto (II) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) e tossiche per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 fissati all'articolo 57, lettere a) e c), di detto regolamento. Sono stati identificati e inseriti nell'elenco di sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(12) L'inclusione di questi composti del cobalto nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è stata inoltre riconosciuta come prioritaria nella raccomandazione dell'Agenzia del 20 dicembre 2011 in conformità all'articolo 58 di tale regolamento. La Commissione ritiene tuttavia che almeno uno degli impieghi di tali sostanze (il trattamento delle superfici) presenti per la salute umana un rischio non adeguatamente controllato e richieda un'azione. A norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la Commissione invita quindi l'Agenzia a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV di tale regolamento. È opportuno pertanto rinviare la decisione sull'inclusione nell'allegato XIV di ciascuna di queste sostanze fino alla conclusione del procedimento di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento.

(13) La raccomandazione dell'Agenzia del 20 dicembre 2011 ha stabilito il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.

Tali date sono state stabilite in base al periodo ritenuto necessario per la preparazione della domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni fornite durante la consultazione pubblica svolta a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 1907/2006. È stata inoltre presa in considerazione la capacità dell'Agenzia di esaminare le domande entro i termini previsti nel regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(14) Per quanto riguarda i sette composti del cromo, l'Agenzia ha proposto che il termine ultimo di presentazione delle domande venga fissato a 21 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, una discussione con gli Stati membri e una maggiore consapevolezza della rilevanza della struttura specifica dei mercati e delle catene di approvvigionamento pertinenti hanno portato alla conclusione che è opportuno che il termine ultimo di presentazione delle domande sia fissato a 35 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(15) Per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento la data di scadenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 deve essere 18 mesi dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

(16) Le date di cui ai punti i) e ii) dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 devono essere specificate nell'allegato XIV di tale regolamento.

(17) L'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 prevede la possibilità di un'esenzione di usi o categorie di usi nei casi in cui il rischio sia adeguatamente controllato in base alla vigente normativa specifica dell'Unione che impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.

(18) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

(19) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire termini di riesame per alcuni usi.

(20) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

 

Ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Allegato

Nella tabella dell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:

 

n. voce Sostanza Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57 Disposizioni transitorie Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione Termini di riesame
Data entro cui devono pervenire le domande (1) Data di scadenza (2)
"15.

Tricloroetilene

n. Ce: 201-167-4

n. Cas: 79-01-6

Cancerogeno (categoria 1B) 21 ottobre 2014 21 aprile 2016
16.

Triossido di cromo

n. Ce: 215-607-8

n. Cas: 1333-82-0

Cancerogeno (categoria 1 A)

Mutageno (categoria 1B)

21 marzo 2016 21 settembre 2017
17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

Acido cromico

n. Ce: 231-801-5

n. Cas: 7738-94-5

Acido dicromico

n. Ce: 236-881-5

n. Cas: 13530-68-2

Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico

n. Ce: non ancora assegnato

n. Cas: non ancora assegnato

Cancerogeno (categoria 1B) 21 marzo 2016 21 settembre 2017
18.

Dicromato di sodio

n. Ce: 234-190-3

n. Cas: 7789-12-0 10588-01-9

Cancerogeno (categoria 1B)

Mutageno (categoria 1B)

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 marzo 2016 21 settembre 2017
19.

Dicromato di potassio

n. Ce: 231-906-6

n. Cas: 7778-50-9

Cancerogeno (categoria 1B)

Mutageno (categoria 1B)

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 marzo 2016 21 settembre 2017
20.

Dicromato di ammonio

n. Ce: 232-143-1

n. Cas: 7789-09-5

Cancerogeno (categoria 1B)

Mutageno (categoria 1B)

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)
21 marzo 2016 21 settembre 2017
21. Cromato di potassio

n. Ce: 232-140-5

n. Cas: 7789-00-6

Cancerogeno

(categoria 1B)

Mutageno (categoria 1B)

21 marzo 2016 21 settembre 2017
22.

Cromato di sodio

n. Ce: 231-889-5

n. Cas: 7775-11-3

Cancerogeno (categoria 1B)

Mutageno (categoria 1B)

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 marzo 2016 21 settembre 2017"
(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Note ufficiali

1.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_ recommendation_20dec2011_en.pdf

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Giustizia Ue 13 luglio 2017, causa C-651/15 P Reach -  Sostanze estremamente preoccupanti - Regolamento che modifica l'allegato XIV del regolamento 1907/2006/Ce - Inclusione del triossido di cromo - Deroghe - Articolo 58, regolamento 1907/2006/Ce - Esenzione - normativa "specifica" per il controllo del rischio - Necessità

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