Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 20 dicembre 2012

(Gu 15 aprile 2013 n. 88)

Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante: "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per i l riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui lavoro e successive modificazione e integrazioni;

Ritenuto necessario procedere ad una nuova individuazione dei datori di lavoro a seguito della riorganizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 di cui sopra, anche tenendo conto dell'allocazione delle risorse finanziarie destinate agli adempimenti in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Articolo 1

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono datori di lavoro:

a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento;

b) per i commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo;

c) per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il dirigente amministrativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2

1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umanne e strumentali costituisce, nell'ambito di propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'articolo 1 con sede in Roma.

Articolo 3

1. Il presente decreto ha efficacia dalla data del 1° gennaio 2013. A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

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