Dm Ambiente 20 marzo 2013
Utilizzo del combustibile solido secondario (Css) - Modifica dell'allegato X della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 20 marzo 2013
(Gu 2 aprile 2013 n. 77)
Modifica dell'allegato X della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (Css)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della Parte quinta del citato decreto legislativo possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla Parte quinta del citato decreto legislativo;
Visto l'allegato X (disciplina dei combustibili) alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina dei combustibili consentiti negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della Parte quinta del citato decreto legislativo;
Visti gli articoli 298, comma 2, e 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante la disciplina per la modifica del citato allegato X;
Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, a 152, che a determinate condizioni possono cessare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, di essere qualificati come un rifiuto e diventare un combustibile alternativo;
Visto l'articolo 184-ter che stabilisce le condizioni e le modalità affinché specifiche tipologie di rifiuti, sottoposti a operazioni di trattamento, cessano di essere qualificati come tali diventando autentici prodotti e, come tali, esclusi dalla normativa sui rifiuti;
Visto il regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stati stabiliti i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) cessano di essere qualificate come rifiuto;
Visto l'articolo 281, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: "Alla modifica ed integrazione degli allegati alla Parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11";
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento delle politiche comunitarie effettuata ai sensi del suddetto articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Ritenuto necessario promuovere la produzione di combustibili solidi secondari (Css), che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, hanno cessato di essere un rifiuto, nonché il loro utilizzo in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico;
Adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione 1 dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il punto 9 è inserito il seguente punto:
"10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, è consentito, alle condizioni previste nella Parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (Css) di cui all'articolo 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta Parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (Css-Combustibile)."
2. Alla Parte II dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo la sezione 6, è inserita la seguente:
"Sezione 7
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del Css-Combustibile Parte I, sezione 1, paragrafo 10
La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del Css-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013".
Articolo 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2013