Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 14 febbraio 2013, n. 22

(Gu 14 marzo 2013 n. 62)

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;

Visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 28;

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 179, comma 5, lettera e), l'articolo 183, comma 1, lettera cc) e— l'articolo 184-ter, comma 1 e 2;

Considerato che i criteri specifici di cui al citato articolo 184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive modificazioni; recante attuazione della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti.

Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto necessario promuovere la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (Css) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico;

Ritenuto necessario incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (Css) di alta qualità, aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e l'utilizzo di detti combustibili chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero territorio nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 giugno 2012;

Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/Ce, e successive modificazioni che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 13 febbraio 2013, prot. n.1068;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. In applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (Css), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del Css-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante del medesimo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla produzione del Css-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), e all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica.

2. I rinvii a disposizioni del diritto dell'Unione europea, alle leggi o ai regolamenti statali, ovvero a norme o regolamentazioni tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano, per quanto non diversamente disposto e in quanto applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, nonché le seguenti:

a) "autorità competente": l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure dell'autorizzazione ai sensi del Titolo IV Capo IV del citato decreto legislativo;

b) "cementificio": un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En Iso 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas);

c) "centrale termoelettrica": impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En Iso 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas);

d) "combustibile solido secondario (Css)": il combustibile solido secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) "Css-Combustibile": il sottolotto di combustibile solido secondario (Css) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

f) "lotto": un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma Uni En 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

g) "produttore": il gestore dell'impianto di produzione del Css-Combustibile;

h) "sottolotto": la quantità di combustibile solido secondario (Css) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento;

i) "utilizzatore": il gestore dell'impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il Css-Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.

Articolo 4

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (Css) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

2. Nelle fasi successive all'emissione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 8, comma 2, il sottolotto di Css-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del presente regolamento.

3. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all'allegato 1, tabella 1, del sottolotto di Css-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l'obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 è da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Titolo II

Produzione del Css-Combustibile

Articolo 5

Impianto per la produzione del Css-Combustibile

1. Ai fini del presente regolamento, il Css-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

Articolo 6

Rifiuti ammessi per la produzione del Css-Combustibile

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del Css-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'allegato 2, per la produzione del Css-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato 2.

2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del Css-Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi ai sensi del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Articolo 7

Processo di produzione del Css-Combustibile

1. La produzione del Css-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'allegato 3.

2. Tutte le fasi di produzione del Css-Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle altre disposizioni applicabili.

3. I rifiuti generati nel corso del processo di produzione del Css-Combustibile sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo.

4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma Uni En 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella tabella 1 dell'allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto di cui al presente comma è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma Uni En 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma Uni En 15443.

Articolo 8

Dichiarazione di conformità

1. Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (Css) il produttore verifica:

a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) fatto salvo quanto previsto al comma 5, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente regolamento;

c) i dati identificativi dell'utilizzatore del Css-Combustibile;

d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.

2. All'esito positivo della verifica di cui al comma 1, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (Css) una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato 4. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico.

3. Per ciascun sottolotto di Css-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma Uni En 15359.

4. In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (Css) è gestito con le modalità previste alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto di cui all'articolo 5, la cui durata deve essere concordata con l'autorità competente, il produttore verifica, con riferimento a ciascun sottolotto, la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di specificazione di cui all'allegato 1, tabella 2. Gli esiti delle verifiche sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore e trasmessa con cadenza settimanale all'autorità competente. La relazione è conservata dal produttore per tre anni dalla data dell'emissione della stessa e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono.

6. Successivamente alla messa a regime dell'impianto di cui all'articolo 5, il produttore verifica la corrispondenza alle caratteristiche di specificazione di cui all'allegato 1, tabella 2, unicamente con riferimento a ciascun lotto.

In attesa dell'effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilità per il produttore di emettere, con riferimento a uno o più sottolotti, anche non costituenti il lotto oggetto di verifica, dichiarazioni di conformità ai sensi e per gli effetti del comma 2. L'eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all'allegato 1, tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto1 .

7. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6 sono documentati in una relazione sottoscritta dal produttore, da questo conservata per un anno dalla data del rilascio e messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedono. Per ciascun lotto, il produttore conserva, per un anno dalla data di rilascio della relazione, un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma Uni En 15359. Qualora dalla relazione emergano fatti di difformità, il produttore ne dà immediata comunicazione all'autorità competente che può richiedere al produttore di adottare, per un periodo non inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, la procedura di cui al comma 5.

Articolo 9

Sistema di gestione per la qualità

1. Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione del Css-Combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto delle norme Uni En 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

2. Il sistema di gestione per la qualità riguarda:

a) il rispetto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente regolamento;

b) le destinazioni del Css-Combustibile nonché le osservazioni pervenute al produttore da parte degli utilizzatori del Css-Combustibile;

c) il rispetto della normativa in materia ambientale;

d) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità;

e) la formazione del personale del produttore.

3. Il sistema di gestione per la qualità è certificato da un organismo terzo accreditato. L'accertamento della conformità del sistema di gestione per la qualità alle norme Uni En Iso 9001 e Uni En Iso 14001 è effettuato con verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Titolo III

Deposito, movimentazione e trasporto del Css-Combustibile

Articolo 10

Deposito e movimentazione del Css-Combustibile presso il produttore

1. In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il Css-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da:

a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;

b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;

c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Il deposito di cui al comma 1 non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il Css-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e le disposizioni autorizzative specifiche.

Articolo 11

Trasporto del Css-Combustibile all'impianto di utilizzo

1. Il Css-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del Css-Combustibile. Il trasporto è effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del Css-Combustibile oppure all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 1.

2. I contenitori destinati al trasporto del Css-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del Css-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del Css-Combustibile.

3. Durante le fasi di trasporto del Css-Combustibile all'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), lo stesso è accompagnato dalla scheda di trasporto di cui al decreto 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza equipollenti e da due copie della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 8, comma 2. La scheda di trasporto è predisposta in triplice copia, una per il gestore dell'impianto di produzione, una per il trasportatore del Css-Combustibile e una per il gestore dell'impianto di utilizzo e conservata, da ciascuno dei predetti soggetti, per cinque anni dalla data in cui ha avuto inizio il trasporto. Una copia della dichiarazione di conformità è consegnata all'utilizzatore che la conserva presso l'impianto, l'altra è conservata dal trasportatore nella propria sede legale. Le dichiarazioni di conformità sono conservate per un anno dalla data del rilascio e messe a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono. Le dichiarazioni di conformità possono, in alternativa, anche essere conservate su supporto elettronico.

Articolo 12

Deposito e movimentazione del Css-Combustibile presso l'utilizzatore

1. Il deposito e la movimentazione del Css-Combustibile nel compendio dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c), avviene in modo tale da:

a) evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;

b) evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;

c) prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

Titolo IV

Utilizzo del Css-Combustibile

Articolo 13

Condizioni di utilizzo del Css-Combustibile

1. L'utilizzo del sottolotto di Css-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana, l'utilizzo del Css-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformità.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 14

Comunicazione annuale2

1. Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore trasmette, con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:

a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del Css-Combustibile, suddivisi per codice Cer;

b) le quantità di Css-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell'allegato 1 conformemente alla norma tecnica Uni En 15359;

c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del Css-Combustibile, suddivisi per destini finali;

d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di Css-Combustibile effettuate;

e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di Css combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile;

f) i dati identificativi degli utilizzatori del Css-Combustibile.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del Css-Combustibile trasmette con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:

a) il quantitativo di Css-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione Uni En 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'allegato 1, tabella 2, del presente regolamento;

b) i dati identificativi dei produttori del Css-Combustibile utilizzato;

c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore;

d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del Css-Combustibile.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e sono corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d).

Articolo 15

Comitato di vigilanza e controllo

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri a carico della finanza pubblica né compensi o indennità per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da nove membri esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico;

c) quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del Css-Combustibile;

d) uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) uno dal Comitato termotecnico italiano (Cti).

2. Il Comitato di vigilanza e controllo ha il compito di:

a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del Css-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del Css-Combustibile;

c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del Css-Combustibile;

d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del Css-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;

e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa.

3. L'attività e il funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato di vigilanza e controllo esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare, senza oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato di vigilanza e controllo relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 9, comma 1, per un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le certificazioni Uni En Iso 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En 15358.

2. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (Css) o del combustibile da rifiuto (Cdr) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il Css-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del Css-Combustibile. Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del Css-Combustibile e la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione è corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di qualità ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di utilizzare un diverso Css-Combustibile oppure un Css-Combustibile prodotto da un diverso produttore.

3. Il presente regolamento è comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti, nonché ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

4. L'utilizzo del Css-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 17

Clausola di riconoscimento reciproco

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

 

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 2013

Allegato 1

Tipologie di Css-Combustibile
(Articolo 8, comma 1, lettera b)

La classificazione del combustibile solido secondario (Css), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si basa sui requisiti della norma tecnica armonizzata Uni En 15359 "Solid recovered fuels" (Srf), che individua, a livello europeo, la classificazione del Css tenendo conto di tre parametri (e relative classi), riconosciuti strategici per importanza ambientale, tecnologica e prestazionale/economica, quali Pci (parametro commerciale), Cl (parametro di processo) e Hg (parametro ambientale), come meglio specificati nella Tabella 1.

 

Tabella 1

Classificazione dei combustibili solidi secondari (Css) (da Uni En 15359)

 

Ai fini del presente regolamento, è da classificare Css-Combustibile esclusivamente il combustibile solido secondario (Css) con Pci e Cl come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e – per quanto riguarda l'Hg -come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto.

Per i parametri chimico-fisici, elencati nella Tabella 2, sono definiti i valori di specificazione previsti nell'Allegato A, Parte 1 della norma Uni En 15359, espressi come media/mediana dei singoli parametri.

 

Tabella 2

Caratteristiche di specificazione del Css-Combustibile

Caratteristiche di specificazione
Parametro Misura statistica Unità di misura Valore Limite
Parametri fisici
Ceneri media % s.s --- (vedasi nota 1)
Umidità media % t.q. --- (vedasi nota 1)
Parametri chimici
Antimonio (Sb) mediana mg/kg s.s. 50
Arsenico (As) mediana mg/kg s.s. 5
Cadmio (Cd) mediana mg/kg s.s. 4
Cromo (Cr) mediana mg/kg s.s. 100
Cobalto (Co) mediana mg/kg s.s. 18
Manganese (Mn) mediana mg/kg s.s. 250
Nichel (Ni) mediana mg/kg s.s. 30
Piombo (Pb) mediana mg/kg s.s. 240
Rame (Cu) mediana mg/kg s.s. 500
Tallio (Tl) mediana mg/kg s.s. 5
Vanadio (V) mediana mg/kg s.s. 10
∑ metalli [Sb,As,Cr, Cu,Co, Pb,Mn,Ni,V] mediana mg/kg s.s. -

 

Nota:

(1) Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidità. Gli stessi sono di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite per ceneri e umidità è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore.

Allegato 2

Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del Css-Combustibile
(Articolo 6, comma 1)

Per la produzione del Css-Combustibile non sono ammessi i seguenti rifiuti non pericolosi:

 

1. Rifiuti contrassegnati con il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati), salvo specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

 

2. Rifiuti contrassegnati con i codici dei seguenti capitoli:

Capitolo 1 (Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali)

Capitolo 6 (Rifiuti dei processi chimici inorganici)

Capitolo 8 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa)

Capitolo 9 (Rifiuti dell'industria fotografica ) ad eccezione del codice 09 01 08 (carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento)

Capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa)

Capitolo 13 (Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19))

Capitolo 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08))

Capitolo 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

 

3. Rifiuti contrassegnati con i seguenti sottocapitoli:

Sottocapitolo 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

Sottocapitolo 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

Sottocapitolo 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

Sottocapitolo 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

Sottocapitolo 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

Sottocapitolo 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

Sottocapitolo 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

Sottocapitolo 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

Sottocapitolo 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

Sottocapitolo 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

Sottocapitolo 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da Costruzione

Sottocapitolo 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

Sottocapitolo 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

Sottocapitolo 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

Sottocapitolo 16 04 esplosivi di scarto

Sottocapitolo 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

Sottocapitolo 16 08 catalizzatori esauriti

Sottocapitolo 16 09 sostanze ossidanti

Sottocapitolo 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

Sottocapitolo 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

Sottocapitolo 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Sottocapitolo 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Sottocapitolo 17 04 metalli (incluse le loro leghe)

Sottocapitolo 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

Sottocapitolo 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto) ad eccezione del codice 17 06 04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Sottocapitolo 17 08 materiali da costruzione a base di gesso

Sottocapitolo 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

Sottocapitolo 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

Sottocapitolo 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

Sottocapitolo 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati

Sottocapitolo 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

Sottocapitolo 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti (ad eccezione del 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani)

Sottocapitolo 19 07 percolato di discarica

Sottocapitolo 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti (ad eccezione del 19 08 01 vaglio e 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento della acque reflue urbane)

Sottocapitolo 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale (ad eccezione del 19 09 01 vaglio)

Sottocapitolo 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

Sottocapitolo 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

 

4. Rifiuti contrassegnati con i seguenti codici:

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

05 01 10 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitumi

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 02 12 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 07 imballaggi in vetro

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 20 vetro

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

17 02 02 vetro

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 05 vetro

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

20 01 02 vetro

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 02 02 terra e roccia

Allegato 3

Processi e tecniche di produzione del Css-Combustibile
(Articolo 7, comma 1)

La produzione del Css-Combustibile può avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell'allegato B delle norme tecniche Uni En 15359.

Il richiamo alla citata norma tecnica di settore è da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un Css-Combustibile, e non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l'esercizio un impianto per la produzione del Css-Combustibile.

La scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del Css-Combustibile nonché la sequenza delle varie fasi, attività e processi è a completa e libera scelta di ciascun produttore di un Css-Combustibile, operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how talvolta coperto da brevetti.

La definizione della sequenza o dell'insieme delle fasi, attività o processi di trattamento adottate individualmente da ciascun produttore del Css-Combustibile può comunque essere soggetta a variazioni anche in relazione allo sviluppo e progresso tecnologico e di processo.

Allegato 4

(Articolo 8, comma 2)

Allegato 4

Dichiarazione di conformità

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 240 KB


 

 

Note redazionali

1.

Il presente comma 6 dell'articolo 8 è stato annullato dal Tar Lazio nella sentenza 4 aprile 2017, n. 4226.

2.

Per le modalità di effettuazione delle comunicazioni si veda l'articolo 30, comma 2, Dlgs 4 marzo 2014, n. 46.

Prassi correlata

Circolare MinAmbiente 27 marzo 2018, n. 4843 Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) del Car fluff per successivo utilizzo come Css-combustibile nei cementifici - Articolo 184-ter, Dlgs  152/2006 - Chiarimenti sul Dm 14 febbraio 2013, n. 22

Giurisprudenza correlata

Sentenza Tar Lazio 4 aprile 2017, n. 4226 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di alcune tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Dm 14 febbraio 2013, n. 22 - Articolo 8, comma 6 - Irragionevolezza della norma - Sussistenza - Illegittimità

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