Dm Sviluppo economico 27 dicembre 2012
Ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare
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Ministero dello sviluppo economico
Decreto 27 dicembre 2012
(Gu 12 marzo 2013 n. 60)
Ampliamento della zona "C", aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare
Il Ministro dello sviluppo economico
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante "ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971";
Vista la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di Malta e Libia;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all'articolo 3, disciplina l'apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana;
Visto in particolare l'articolo 5 della legge n. 613 del 1967, di identificazione, tra l'altro, della zona marina denominata "zona C";
Considerato che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 613 del 1967, come modificato dall'articolo 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Considerato che le linee di delimitazione con gli altri Paesi frontisti dovranno essere successivamente definite con accordi al fine di raggiungere un'equa soluzione ai sensi dell'articolo 83 comma 1 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Ritenuto che il limite della "zona C — settore Sud" di seguito definito non costituisce pregiudizio per la delimitazione finale della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia e nel Mare Ionio meridionale, come previsto dall'articolo 83 comma 3, della citata legge n. 689/94;
Considerato il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate;
Ritenuta l'opportunità di ampliare la "zona C", estendendola a est nel Mare Ionio meridionale, e a sud-est nel Canale di Sicilia;
Decreta:
Articolo 1
1. La linea di delimitazione della "zona C — settore Sud" è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica — Canale di Sicilia dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1.
Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (Buig) del Ministero dello sviluppo economico.
Allegato A
Allegato B