Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 22 ottobre 2012, n. 41161

Rifiuti - Stato di emergenza - Campania - Articolo 6 del Dl 172/2008 - Abbandono - Natura di reato comune

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

Altre pronunce sullo stesso argomento

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2020, n. 15560

    Rifiuti – Territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Reato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), Dlgs 152/2006 – Natura istantanea – Occasionalità del trasporto – Irrilevanza – Reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Articolo 260, Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies, C.p.) – Necessaria continuità dell'attività illecita – Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 1426

    Rifiuti – Pastazzo di agrumi – Modalità di conservazione – Deposito su terreno senza alcun accorgimento contro gli agenti atmosferici – Quantità sproporzionata rispetto al numero di capi di bestiame al quale può essere destinato per alimentazione – Processo di fermentazione in corso – Qualifica di sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Qualifica come rifiuto – Sussistenza – Deposito incontrollato – Sussistenza – Territorio in stato di emergenza – Reato - Articolo 6, comma 1, lettera b, Dl 172/2008 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 22 ottobre 2019, n. 43259

    Rifiuti – Gestione illecita di rifiuti – Responsabilità penale – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sovrapponibilità con la responsabilità penale ai sensi dell’articolo 6 del Dl 172/2008, convertito dalle legge 210/2008 che si applica nei territori dove è dichiarata la situazione di emergenza nel campo dei rifiuti – Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2019, n. 15128

    Rifiuti - Trasporto illecito di rifiuti in territorio in cui vige la dichiarazione di "emergenza" nel settore - Responsabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 e articolo 6, Dl 172/2008, conv. in legge 210/2008 - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Prevalenza sulla non punibilità per tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 marzo 2019, n. 12703

    Rifiuti - Trasporto illecito di rifiuti - Reato commesso in zona in cui è dichiarata l'emergenza nel settore dei rifiuti - Articolo 6, Dl 172/2008 - Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto anche in caso di patteggiamento - Articolo 259 del Dlgs 152/2006 - Applicabilità anche in caso di contestazione del reato ex articolo 6, Dl 172/2008 in luogo della fattispecie ex articoli 256 o 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 7 dicembre 2018, n. 54704

    Rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti pericolosi - Rifiuti contenenti olio - Classificazione come rifiuto pericoloso - Allegato D, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Trasporto del mero recipiente usato per riporvi l'olio motore trasportato - Circostanza che prova il reato di trasporto abusivo di rifiuti pericolosi - Legittimità - Sussistenza - Trasporto illecito di rifiuti in area in cui è dichiarata l'emergenza rifiuti - Articolo 6, Dl 172/2008 convertito dalla legge 210/2008 - Responsabilità penale - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 29 agosto 2018, n. 39203

    Disciplina sui rifiuti - Pastazzo di agrumi – Stato di putrefazione – Qualifica come ammendante semplice e/o come ammendante vegetale compostato – Esclusione - Qualifica come rifiuto – Sussistenza - Applicabilità della disciplina in materia di rifiuti - Trasporto non autorizzato – Reato – Articolo 6, Dlgs 172/2008 e 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2018, n. 37608

    Rifiuti –Trasporto non autorizzato - Territori dichiarati in stato di emergenza – Disciplina sanzionatoria speciale – Articolo 6, comma 1, lettera d), Dlgs 172/2008 – Applicabilità in deroga al principio del "favor rei" – Sussistenza - Natura del reato – Requisito della stabilità o continuatività – Non richiesto

  • Ordinanza Corte di Cassazione 24 luglio 2018, n. 35164

    Rifiuti pericolosi - Territori in stato di emergenza - Deposito incontrollato - Reato - Articolo 6, comma 1, lettera a), Dl 172/2008 - Nozione di rifiuto - Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Accertamento nel caso concreto - Quaestio facti demandata al Giudice di merito - Motivazione esente da vizi logici o giuridici - Insindacabilità da parte del Giudice di legittimità - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 aprile 2018, n. 15771

    Rifiuti - Rottami ferrosi - Raccolta e accumulo - Territorio in stato di emergenza - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Deposito temporaneo - Condizioni - Articolo 183, Dlgs 152/2006 -  Attività di smaltimento e contestazione di gestione illecita - Compatibilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2018, n. 13734

    Rifiuti - Discarica non autorizzata - Ex articolo 51, comma 3, Dlgs 22/1997 (in continuità normativa con articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006) - Raccolta e stoccaggio di rifiuti di varia natura - Cessione della ditta - Sequestro area - Gestione post chiusura - Bonifica - Responsabilità in capo al cedente - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2018, n. 6215

    Rifiuti - Territorio in stato di emergenza - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 6, comma 1, lettera d, Dl 172/2008 - Unico trasporto - Ingente quantitativo - Occasionalità - Insussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 16 gennaio 2018, n. 1576

    Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Territorio in stato di emergenza - Delitto - Articolo 6, comma 1, lettera d, Dl 172/2008 - Natura istantanea - Unico trasporto abusivo - Sufficienza - Continuatività della condotta - Non richiesta

  • Sentenza Corte di Cassazione 28 dicembre 2017, n. 57849

    Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Raccolta non autorizzata - Reato - Articolo 6, comma 1, lettera d), Dl 172/2008 - Applicabilità - Distinzione dalla fattispecie di abbandono o deposito non autorizzato - Articolo 6, comma 1, lettera a), Dl 172/2008 - Quantitativo ingente di rifiuti - Condotta non solo dismissiva - Svolgimento di una attività, sia pur elementare,  di gestione

  • Sentenza Corte di Cassazione 20 novembre 2017, n. 52632

    Rifiuti non pericolosi - Trasporto - Procedure semplificate - Comunicazione - Articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 - Rilascio autorizzazione - Necessario - Territorio in stato di emergenza rifiuti - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2017, n. 31953

    Rifiuti - Deroga per raccolta e trasporto ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Requisiti - Possesso del titolo abilitativo - Non riconducibilità del rifiuto a categorie autonomamente disciplinate - Raee e veicoli fuori uso - Esclusi - Raccolta non autorizzata - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2017, n. 30811

    Rifiuti - Delitti in territori dove è stata dichiarata l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti - Articolo 6, Dl 172/2008 - Dichiarazione di emergenza in un territorio limitata ai rifiuti urbani - Condotta riferita allo smaltimento rifiuti speciali - Applicabilità dei delitti del Dl 172/2008 - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 giugno 2017, n. 28706

    Rifiuti - Gestione di discarica abusiva in territori in cui vige lo stato di emergenza nello smaltimento rifiuti - Configurabilità - Articolo 6, comma 1, Dl 172/2008 - Condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti nell'area con conseguente degrado dell'area stessa - Necessità - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 27 aprile 2017, n. 19987

    Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Ignoranza scusabile della legge - Articolo 5, C.p. - Dovere di attivazione dell'agente - Obbligo di informazione - Ricorso a esperti giuridici - Necessità

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19208

    Rifiuti - Raccolta e trasporto - Assenza autorizzazioni - Territorio in stato di emergenza - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Autorizzazioni in materia di gestione rifiuti - Dlgs 152/2006 - Natura "personale" - Attualità del principio - Abilitazione "impersonale" - Non ammissibile

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19209

    Rifiuti - Trasporto - Deroga per rifiuti ambulanti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Ambito di operatività delimitato - Condizioni - Possesso titolo abilitativo per commercio ambulante - Rifiuti che formano oggetto del commercio - Assenza - Reato di trasporto non autorizzato - Articolo 6, Dl 172/1998 - Sanzionabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19206

    Rifiuti - Definizione ex articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 - Interpretazione estensiva - Necessità - Intenzione di disfarsi - Sulla scorta di dati obiettivi che definiscono tale la condotta del detentore - Sussistenza - Valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare - Irrilevanza - Gestione illecita ex Dlgs 172/2008 - Integrazione

  • Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2017, n. 12159

    Rifiuti - Discarica abusiva - Nozione di "gestione" - Articolo 6, comma 1, lettera e), Dl 172/2008 - Interpretazione in senso ampio - Contributo a titolo attivo o passivo - Inclusione - Tolleranza o mantenimento del reato - Punibilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2018, n. 9069

    Rifiuti da demolizione - Abbandono - Territorio in stato di emergenza - Reato - Articolo 6, comma 1, lettera a, Dl 172/2008 - Modica quantità attraverso due conferimenti - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Condizioni - Non abitualità della condotta - Applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 15 febbraio 2017, n. 7163

    Rifiuti - Cumulo di pastazzo di agrumi - Presenza di processi fermentativi - Qualifica come ammendante vegetale semplice e/o ammendante vegetale compostato - Esclusione - Qualifica come rifiuto - Sussistenza - Gestione abusiva in territorio dichiarato in stato di emergenza - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Esclusione del pastazzo dalla nozione di rifiuto - Articolo 41-quater, Dl 69/2013 - Mancata adozione delle apposite procedure specifiche di trattamento/stabilizzazione demandate a regolamenti mai emanati - Inapplicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2017, n. 5747

    Rifiuti - Deposito incontrollato di lastre in cemento-amianto - Territorio in stato di emergenza - Reato -  Articolo 6, Dl 172/2008 - Causa di non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Rifiuti tra i più pericolosi in assoluto - Non applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 22 dicembre 2016, n. 54504

    Rifiuti - Gestione non autorizzata - Articolo 6, Dl 172/2008 - Territorio dichiarato in stato di emergenza - Presupposto normativo per applicabilità sanzioni - Necessità - Efficacia delimitativa delle condotte penalmente rilevanti - Insussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 10 novembre 2016, n. 47262

    Rifiuti - Veicoli fuori uso - Nozione - Articolo 3, Dlgs 209/2003– Condizioni di applicabilità regime rifiuti - Casistica - Regime emergenziale ex Dl 172/2008 (Misure urgenti sui rifiuti in Campania) - Deposito incontrollato rifiuti - Applicabilità - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 18 ottobre 2016, n. 43922

    Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Scarico abusivo - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Rifiuti speciali - Caratteristiche di pericolosità - Irrilevanza

  • Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2016, n. 43295

    Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Raccolta e trasporto non autorizzati - Integrazione - Unico trasporto - Sufficienza

  • Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2016, n. 40654

    Rifiuti - Trasporto illecito - Territori in stato di emergenza - Articolo 6, lettere d) e f) del Dl 172/2008 - Riduzione pena per carenza dei requisiti  Interpretazione ragionevole - Soggetti non autorizzati - Inapplicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 26 agosto 2016, n. 35494

    Rifiuti - Raccolta, trasporto e deposito non autorizzati - Articolo 6, Dl 172/2008 - Mezzo di trasporto di proprietà di terzi - Confisca - Onere di provare la estraneità al reato e la buona fede - Applicabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 6 aprile 2016, n. 13731

    Rifiuti - Disciplina sanzionatoria - Territori in stato d'emergenza -  Articolo 6, Dl 172/2007 - Norma di natura eccezionale e temporanea - Fatti commessi durante l'emergenza e giudicati dopo la cessazione dell'emergenza - Applicabilità - Principio di retroattività della norma più favorevole al reo - Derogabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 2016, n. 1619

    Rifiuti - Territori in stato emergenziale - Trasporto non autorizzato - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Unico trasporto abusivo - Sufficienza - Confisca veicolo - Obbligatorietà

  • Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2015, n. 18515

    Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Presunzione legislativa di pericolosità - Sequestro preventivo - Confisca -  Obbligatorietà - Buona fede del terzo proprietario - Onere prova - Rigorosità

  • Sentenza Corte di Cassazione 20 novembre 2014, n. 48015

    Rifiuti - Gestione illecita - Rifiuti non pericolosi - Trasporto illecito - Configurabilità - Anche in caso di un solo trasporto - Sussiste - Reato istantaneo e solo eventualmente abituale

  • Sentenza Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 45927

    Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Territori in stato di emergenza - Sanzioni - Articolo 6, Dl 172/2008 - Patteggiamento - Confisca mezzo - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà  - Sussiste

  • Sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2014, n. 3718

    Gestione illecita di rifiuti - Sanzioni previste da normativa emergenziale per la Campania - Articolo 6, Dl 172/2008 - Carattere eccezionale e temporaneo - Applicazione del "favor rei" - Articolo 2, Codice penale - Esclusa

  • Sentenza Corte di Cassazione 11 novembre 2013, n. 45306

    Rifiuti - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Attività di trasporto - Reato istantaneo e solo eventualmente abituale - Continuatività e stabilità - Non necessaria

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    Rifiuti - Legislazione emergenziale - Trasporto senza autorizzazione - Condanna - Patteggiamento - Confisca del veicolo - Applicabilità - Condizioni - Limiti

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    Rifiuti - Smaltimento - Regioni in stato di emergenza - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Natura - Reato comune

  • Sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2012, n. 36611

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Corte di Cassazione

Sentenza 22 ottobre 2012, n. 41161

 

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (omissis);

avverso  la  sentenza  n.  1687/2009 Corte di Appello di Salerno,  dell'otto aprile 2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita  in  Pubblica udienza del 17/04/2012 la  relazione  fatta  dal Consigliere Dott. (omissis);

Udito  il  Procuratore Generale in persona del Dott. (omissis) che ha concluso per il rigetto.

Udito il difensore avv. (omissis).

 

Fatto

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza del 25 febbraio 2009 il Tribunale di Sala Consilina, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava (omissis), imputato del delitto di cui al Dl 172/2008, articolo 6, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2) (illecito trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione né iscrizione all'albo), colpevole del detto reato e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.

1.2. La Corte di Appello di Salerno, investita dell'appello proposto dall'imputato, con sentenza dell'8 aprile 2011 in parziale riforma, riqualificava la condotta nel delitto di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) prima parte del suddetto Dl e ritederminava la pena — ferme le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva — in mesi due e giorni venti di reclusione che sostituiva, legge 689 del 1981, ex articolo 53, con la corrispondente sanzione pecuniaria della multa pari ad Euro 3.040,00. Osservava al riguardo la Corte territoriale che, in assenza di prova circa l'abitualità del trasporto illecito di rifiuti, si versava nella meno grave e diversa ipotesi dell'abbandono incontrollato di rifiuti in forma occasionale, escludendo la tesi difensiva dell'illecito amministrativo, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi ed ingombranti.

1.3. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (Dl 172/2008, articolo 6, comma 1, lett. a), nonché mancanza o contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione in punto di qualificazione della condotta da considerarsi mero illecito amministrativo, non trattandosi né di rifiuti pericolosi, né di rifiuti ingombranti. Con un secondo motivo la difesa deduce violazione della legge processuale penale (articolo 522 C.p.p.) per avere la Corte di Appello, nel riqualificare la condotta, individuato un fatto nuovo e diverso rispetto alla originaria contestazione e tale da imporre la restituzione degli atti al Pm, così pregiudicando i diritti della difesa, ivi compresa la scelta del rito. Con un terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché motivazione illogica e/o contraddittoria in punto di determinazione della pena irragionevolmente elevata rispetto al fatto come ritenuto in sentenza.

 

Diritto

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato. Come ricordato dalla Corte territoriale, il fatto originariamente contestato all'imputato — e per il quale era stata pronunciata condanna dal Tribunale -concerneva l'ipotesi del trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, pericolosi e non, disciplinato dal Dl 172/2008, articolo 6, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2. Nel corso del giudizio di appello è emerso invece che il fatto ascrivibile all'imputato andava inquadrato nell'ambito di una mera attività di abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non, in sito non autorizzato, disciplinato dal Dl 172/2008, articolo 6, comma 1, lett. a) prima parte.

2. Tanto detto, la prima questione che questa Corte è chiamata a risolvere afferisce alla corretta qualificazione del fatto così come ritenuto nella sentenza impugnata, posto che il ricorrente deduce che la condotta in concreto da lui posta in essere non rientrava nell'area del penalmente rilevante bensì entro i confini dell'illecito amministrativo. Trattasi di tesi già prospettata in sede di appello e risolta correttamente dalla Corte territoriale in termini opposti a quelli formulati dall'imputato. Per completezza può dirsi che la fattispecie contemplata dal Dl 172/2008, articolo 6, comma 1, lett. a), prima parte, integra una ipotesi di reato comune, e non proprio, come invece risulta dal testo del Dlgs 152/2006, articolo 256, comma 2: in altri termini tra i soggetti autori delle condotte penalmente rilevanti enumerate alle lettere da a) ad h) del Dl n. 172 del 2008, articolo 6, rientrano anche soggetti privati non qualificati, stante l'espressione "chiunque" non figurante, invece nell'omologa figura contravvenzionale prevista dall'articolo 256, comma 2 citato. La ratio dell'estensione dell'area della punibilità penale anche dal punto di vista soggettivo è data dalla maggiore gravità attribuita dal Legislatore a condotte poste in essere in aree geografiche di particolare sensibilità nella materia dei rifiuti, quali la Campania: ciò spiega l'intensificazione e rimodulazione del regime sanzionatorio attraverso la previsione di fattispecie delittuose in aggiunta a quelle contravvenzionali.

3. Per quanto qui rileva, il testo dell'articolo 6, comma 1, lett. a) include tra le condotte di rilievo penale quelle realizzabili da "chiunque, in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 mc. e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza, o larghezza superiori a cinquanta centimetri" con la previsione della reclusione fino a tre anni e sei mesi. Accanto a tale condotta viene prevista altra condotta sanzionabile solo in via amministrava laddove essa riguardi "rifiuti diversi" si intende da quelli indicati nella prima parte del comma in esame.

3. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, nessuna incidenza favorevole ai fini della qualificazione della condotta come illecito amministrativo potevano assumere le dimensioni più o meno ingombranti e/o non corrispondenti a quelle misure indicate nella prima parte dell'articolo in esame, tenuto conto che la disgiuntiva "o" figurante nel testo prevede due categorie di rifiuti (pericolosi e speciali) mentre la disgiuntiva "ovvero" si riferisce soltanto alla categoria dei rifiuti ingombranti domestici: solo rispetto a questi ultimi possono riferirsi i dati volumetrici o geometrici (altezza, lunghezza o larghezza) che nessuna rilevanza possono assumere per le prime due categorie di rifiuti (quelli cioè pericolosi o speciali) per i quali la punibilità è prevista per il fatto stesso della appartenenza a una delle due categorie, indipendentemente dalle dimensioni. Correttamente, quindi, la Corte è pervenuta al giudizio di colpevolezza, sia pure attraverso una riqualificazione del fatto più favorevole, evidenziando la natura pericolosa e/o speciale del rifiuto. Ed altrettanto correttamente la Corte ha escluso la configurabilità di un mero illecito amministrativo, non risultando quei rifiuti diversi da quelli inclusi in una (o più) delle tre categorie sopra indicate.

4. La censura relativa alla pretesa violazione della regola di corrispondenza tra accusa e sentenza non è parimenti fondata, per le ragioni sinteticamente enunciate dalla Corte territoriale cui si ritiene di dover aggiungere le seguenti specificazioni.

5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza va inteso, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale e non in senso formalistico. La disposizione in parola è strutturata, infatti, nell'intento di impedire che un soggetto possa essere condannato per un fatto diverso da quello per il quale era stato chiamato a difendersi: è evidente che, in tanto può profilarsi un simile pericolo, in quanto il fatto, all'esito del giudizio, risulti modificato nei suoi tratti essenziali, con la conseguenza che nel caso di fatto storico invariato e che abbia comportato, in sede di sentenza, una qualificazione giuridica diversa attribuita dal giudice, l'eventualità paventata non si verifica più.

6. Peraltro la riqualificazione della condotta sotto altro titolo, pur rimanendo immutato il fatto soprattutto se sfociante in una fattispecie di minore gravità, rafforza tale conclusione in ossequio al principio che il più contiene il meno (in termini Cass. Sez. 3^ 11 febbraio 2010 n. 12443, Coculo ed altro, Rv. 266458 con riferimento alla ipotesi di condanna intervenuta per il reato di abbandono di rifiuti a fronte di una originaria contestazione di discarica non autorizzata; analogamente Cass. Sez. 3^ 24 gennaio 2010, 7606, Agrosì, Rv.252105).

7. In aggiunta a tali considerazioni non è superfluo ricordare che le SS.UU. di questa Corte hanno affermato, in particolare, che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione" e che "... vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (in termini Cass. SS.UU. 22 ottobre 1996, n. 16, Di Francesco; v. anche per richiami, Cass. Sez. 3^ 17 novembre 2010 n. 7214, Copeti, Rv. 249250).

8. A tali regole si è uniformata la Corte territoriale, rimarcando che l'attività dell'imputato si era limitata all'abbandono alla rinfusa di alcuni oggetti domestici (fili elettrici, carcasse di frigoriferi e lavatrici; sportelli di frigoriferi, etc.) qualificati come speciali e pericolosi in quanto inclusi nell'elenco di cui all'allegato D) alla parte quarta del Dlgs 152/2006.

9. Ed a riprova della non limitazione dei diritti della difesa è bene evidenziare che era stato lo stesso ricorrente, in sede di proposizione dell'appello, a richiedere in via subordinata la riqualificazione della condotta negli esatti termini in cui la Corte di Appello l'ha poi effettuata, con ciò fornendo per tabulas la dimostrazione di essersi posto nelle condizioni di difendersi adeguatamente dalla contestazione.

10. Sotto altro profilo — e sempre con riferimento al secondo motivo del ricorso — è, incomprensibile la tesi del ricorrente secondo la quale la violazione de, principio di correlazione tra accusa e sentenza avrebbe Inibito all'imputato l'esercizio di una diversa attività difensiva oltretutto nemmeno indicata, non avendo il ricorrente segnalato quale sarebbe stato, in concreto, pregiudizio subito: il che conduce ad una palese infondatezza — sotto tale peculiare aspetto — della relativa censura.

11. Altrettanto infondata la censura rivolta alla sentenza in punto di omessa motivazione in mento alla (ri)determinazione del trattamento sanzionatolo effettuata su base irragionevolmente elevata pur a fronte della scarsa rilevanza della condotta: il giudice distrettuale, pur prendendo atto della non particolare gravità del fatto, ha (ri)modulato la pena, valorizzando il dato negativo dei precedenti penali dell'imputato sia pure risalenti nel tempo, per giustificare l'irrogazione di una pena non corrispondente al minimo edittale. La motivazione, quindi, sul punto, appare improntata a criteri di logicità ed equità, nel pieno rispetto dell'articolo 133 C.p.

12. È infatti orientamento pacifico di questa Corte che l'accenno al concetto di equità in uno al richiamo ai parametri fissati nell'articolo 133 C.p. ed alla capacità a delinquere costituisce elemento sufficiente ai fini della determinazione del trattamento sanzionaio non occorrendo una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata necessaria soltanto ove essa si discosti notevolmente dai minimi edittali (Cass. Sez 2-26 giugno 2009 n. 36245, Denaro, Rv. 245596).

13. A. rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012

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