Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Piemonte

Sentenza 21 dicembre 2012, n. 1382

 

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2008, proposto da:

L'(omissis) Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis);

contro

Comune di Frassineto Po, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

nei confronti di

(0missis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis) ed (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (0missis);

(0missis), non costituita;

(0missis), non costituita;

per l'annullamento

dell'ordinanza emanata dal sindaco del Comune di Frassineto Po in data 13 novembre 2007, recante n. prot. 95/07, notificata in data 15 novembre 2007 , già opposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

1. Con ricorso consegnato per la notifica il 19 marzo 2008 e depositato il 3 aprile 2008 il signor (omissis) in proprio e quale legale rappresentante della società (omissis), ha trasposto dinanzi a questo Tribunale, a seguito di opposizione del soggetto controinteressato, il ricorso originariamente proposto al Presidente della Repubblica avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Sindaco di Frassineto Po, a seguito di alcuni accertamenti svolti dall'Arpa Piemonte e su richiesta espressa di quest'ultima, ha ingiunto ad esso ricorrente di provvedere entro 45 giorni dalla data di notifica dell'atto, nella sua qualità di titolare del supermercato "(0missis)", ad effettuare alcune "opere di adeguamento dell'esercizio", ed in particolare "la rimozione del disturbo provocato [nell'appartamento sovrastante di proprietà del signor (omissis)] dalle emissioni rumorose prodotte dal funzionamento dei gruppi motore a servizio degli impianti frigoriferi del supermercato "(0missis)" in modo che le emissioni in ambiente abitativo siano contenute nei limiti previsti dal Dpcm 14 novembre 1997".

2. Attraverso due motivi di ricorso, il ricorrente ha lamentato:

I) "Violazione di legge": il provvedimento impugnato, adeguandosi all'arbitraria qualificazione fatta da Arpa Piemonte nella propria relazione tecnica, ha classificato l'area del territorio in cui sono ubicati il supermercato e l'appartamento sovrastante nella classe II di rumorosità di cui al Dpcm 14 novembre 1997, quale "area destinata ad uso prevalentemente residenziale"; tale classificazione è erronea in quanto la piazza Vittorio Veneto in Frassineto Po (posta in posizione centrale, connotata da traffico veicolare sia locale che di attraversamento e caratterizzata dalla presenza di diversi esercizi commerciali attigui al supermercato) andrebbe più correttamente collocata in classe III relativa alle "aree di tipo misto"; tale errore di fondo vizia irreparabilmente il rapporto parametro/misurazioni, anche con riferimento ai livelli differenziali di immissioni sonore";

II) "Illegittimità; eccesso di potere; carenza di motivazione": il Sindaco di Frassineto Po ha adottato un'ordinanza contingibile e urgente senza che ne ricorressero i presupposti; il provvedimento è altresì carente dell'indicazione di un termine finale di durata e di efficacia; qualora poi non fosse stata emessa per ragioni connesse alla tutela della salute pubblica, l'ordinanza sarebbe illegittima per incompetenza del Sindaco, rientrando l'atto, in tale ipotesi, nelle competenze dirigenziali; l'atto impugnato è altresì illegittimo per difetto di istruttoria, dal momento che quest'ultima si è esaurita nella mera acquisizione della relazione dell'Arpa, la quale, peraltro, ha svolto i propri accertamenti in assenza di contraddittorio con l'interessato; infine, il provvedimento impugnato difetta di motivazione, limitandosi a richiamare le risultanze degli accertamenti svolti dall'Arpa.

3. Il Comune di Frassineto Po non si è costituito.

4. Si è costituito invece il controinteressato (omissis), depositando documenti e resistendo al gravame con memoria.

5. Con ordinanza n. 390/08 del 10 maggio 2008 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con articolata motivazione, ritenendo il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris.

6. All'udienza pubblica del 6 dicembre 2012, in prossimità della quale nessuna delle parti costituite ha integrato le proprie difese, la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti, nei termini qui di seguito precisati.

1. Il primo motivo è infondato dal momento che la classificazione dell'area in questione nella classe II di rumorosità è stata operata dal Comune di Frassineto Po nel contesto del Piano di zoonizzazione acustica approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 20 giugno 2005, prodotta in giudizio dal controinteressato e non impugnata dalla società ricorrente.

1.1. Il richiamo di tale classe di rumorosità nella relazione Arpa sottesa all'atto impugnato è dunque corretta e non censurabile dalla ricorrente, in mancanza di impugnazione dell'atto regolamentare presupposto.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato, alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1. L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'articolo 2 della stessa legge n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (Tar Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; Tar Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; Tar Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930).

2.2. Non sussiste il vizio di incompetenza dedotto dalla società ricorrente, dal momento che la legge non prevede un potere amministrativo "ordinario" – come tale di competenza dirigenziale – che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto dall'articolo 9 primo comma della citata legge n. 447 del 1995 (Tar Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; Tar Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663).

2.3. La mancata indicazione di un termine finale di efficacia del provvedimento inibitorio è connaturata all'atto stesso, destinato ad esaurire istantaneamente i propri effetti nel momento stesso in cui l'intimato abbia realizzato gli interventi di bonifica acustica prescritti dall'Autorità.

2.4. Neppure sussiste il vizio di difetto di istruttoria dedotto dalla parte ricorrente, in quanto l'ordinanza n. 95/07 si è fondata sull'articolata relazione dell'Arpa n. 943 / 2007 / AL-06 V.O2 e sugli esiti del relativo sopralluogo del 12 settembre 2007.

2.5. Il richiamo espresso di tale relazione istruttoria costituisce congrua motivazione (cd. "per relationem") dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 241/90..

2.6. Infine, gli elementi di particolare urgenza (unitamente al cd. effetto "a sorpresa", indispensabile per l'efficacia dei controlli) che caratterizzano immanentemente l'intero procedimento amministrativo diretto all'abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tela di partecipazione previsti dagli articoli 7 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e il soggetto controinteressato, mentre non necessitano di essere regolate nei rapporti tra lo stesso ricorrente e l'amministrazione comunale, non costituita in giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente a rifondere al signor (omissis) le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Non luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Frassineto Po.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2012

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