Sostanze pericolose

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Decisione della Commissione 2013/85/Ue

Non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/Ce


Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Decisione 14 febbraio 2013, n. 2013/85/Ue

(Guue 16 febbraio 2013 n. L 45)

Decisione concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

 

[notificata con il numero C(2013) 670]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/Ce.

(2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1451/2007.

(3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.

(4) Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

(5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (Ce) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce i principi attivi e i tipi di prodotto in questione.

(6) Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

I principi di cui all'allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2013

Allegato

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce:

 

Nome Numero Ce Numero Cas Tipo di prodotto Stato membro relatore
Glutarale 203-856-5 111-30-8 5 FI
4-(2-nitrobutil)morfolina 218-748-3 2224-44-4 6 UK
4-(2-nitrobutil)morfolina 218-748-3 2224-44-4 13 UK
Dicloruro di N, N’-(decan-1,10-diildi— HU 1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio) 274-861-8 70775-75-6 1 HU
Acido salicilico 200-712-3 69-72-7 1 NL

 

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