Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 25 gennaio 2013, n. 73/2013/Ue

(Guue 26 gennaio 2013 n. L 26)

Regolamento recante modifica degli allegati I e V del regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato ("procedura Pic") per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio.

(2) È opportuno tener conto degli atti normativi adottati con riguardo ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce.

(3) Occorre inoltre tener presenti le decisioni adottate in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione di Stoccolma"), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2006/507/Ce del Consiglio e i successivi atti normativi concernenti dette sostanze adottati a norma del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee.

(4) Le sostanze acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite non sono state approvate come sostanze attive in conformità del regolamento (Ce) n. 1107/2009, di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione di acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite nell'allegato I era stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di dette sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/Cee del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive che erano previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma che non sono state incluse nel relativo allegato I. Questa nuova domanda ha portato ancora una volta alla decisione di non approvare le sostanze acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite come sostanze attive ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009, pertanto l'uso di dette sostanze rimane vietato nei pesticidi ed è venuto meno il motivo per sospendere la loro iscrizione nell'allegato I. Occorre pertanto iscrivere le sostanze acetocloro, asulam, cloropicrina e propargite negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(5) La sostanza flufenoxuron non è stata approvata come sostanza attiva in conformità del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e non è stata iscritta come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce, per il tipo di prodotto 18, pertanto l'uso del flufenoxuron come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e detta sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 in quanto tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante il flufenoxuron sia stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/Ce per il tipo di prodotto 8 e gli Stati membri possano pertanto autorizzarne, a determinate condizioni, l'uso come preservante del legno. L'iscrizione del flufenoxuron nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato ancora una volta alla decisione di non approvare il flufenoxuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e pertanto è venuto meno il motivo per sospenderne l'iscrizione nell'allegato I. Occorre perciò iscrivere la sostanza flufenoxuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(6) La sostanza naled non è stata iscritta come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce e il naled non è stato incluso come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, pertanto l'uso di tale sostanza come pesticida è vietato e il naled deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(7) Le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil non sono state approvate come sostanze attive ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009, di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008. L'iscrizione delle sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato ancora una volta alla decisione di non includere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, pertanto l'uso di dette sostanze come pesticidi resta vietato ed è venuto meno il motivo per sospendere la loro iscrizione nella parte 2 dell'allegato I. Occorre perciò iscrivere le sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(8) In occasione della sua quinta riunione, nel giugno 2011, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze alacloro, aldicarb ed endosulfan nell'allegato III di detta convenzione, pertanto queste sostanze sono ora oggetto della procedura Pic prevista da detta convenzione e vanno espunte dall'elenco di sostanze chimiche riportato nella parte 2 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(9) La sostanza diclorvos non è stata iscritta come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/Ce e non è stata inclusa come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/Cee, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida. Poiché il diclorvos figura già negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008, le relative voci devono essere modificate al fine di riflettere i più recenti sviluppi giuridici.

(10) Le sostanze bifentrin e metam sono state approvate come sostanze attive ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009, di conseguenza l'uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato. Pertanto le sostanze bifentrin e metam devono essere espunte dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(11) La sostanza cianammide deve essere espunta dalla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008, poiché sono state apportate prove del fatto che il divieto nella sottocategoria "pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari" non costituisce una rigorosa restrizione dell'uso della sostanza a livello della categoria "pesticidi", in quanto la cianammide trova ampio uso anche come biocida. La cianammide è stata individuata e notificata ai fini della valutazione in conformità della direttiva 98/8/Ce. I prodotti contenti ciannamide possono pertanto continuare a essere autorizzati dagli Stati membri, ai sensi delle norme nazionali, fino all'adozione di una decisione a norma di detta direttiva.

(12) Il regolamento (Ce) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, attua la decisione adottata in conformità della convenzione di Stoccolma di inserire l'endosulfan nella parte 1 dell'allegato A della convenzione di Stoccolma iscrivendo questa sostanza nella parte A dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 850/2004. Di conseguenza detta sostanza attiva deve essere inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008.

(13) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 689/2008.

(14) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente alle imprese per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per dare attuazione al presente regolamento, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013

Allegato I

 

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 689/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
"Acetoclor + 34256-82-1 251-899-3 2924 29 98 p(1) b
Asulam + 3337-71-1 2302-17-2 222-077-1 218-953-8 2935 00 90 p(1) b
Cloropicrina + 76-06-2 200-930-9 2904 90 40 p(1) b
Flufenoxuron + 101463-69-8 417-680-3 2924 29 98 p(1)-p(2) b-sr
Naled + 300-76-5 206-098-3 2919 90 00 p(1)-p(2) b-b
Propargite + 2312-35-8 219-006-1 2920 90 85 p(1) b";

 

b) le voci "Alacloro" e "Aldicarb" sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
"Alacloro # 15972-60-8 240-110-8 2924 29 98 p(1) b
Aldicarb # 116-06-3 204-123-2 2930 90 99 p(1)-p(2) b-b";

 

c) la voce "Diclorvos" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
"Diclorvos + 62-73-7 200-547-7 2919 90 00 p(1)-p(2) b-b";

 

d) la voce "Endosulfan" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Sotto-categoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
"Endosulfan # 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 p(1)-p(2) b-b";

 

e) la voce "Bifentrin" è soppressa;

f) la voce "Metam" è soppressa;

2) la parte 2 è così modificata: a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)
"Acido 2-naftilossiacetico 120-23-0 204-380-0 2918 99 90 p b
Acetoclor 34256-82-1 251-899-3 2924 29 98 p b
Asulam 3337-71-1 2302-17-2 222-077-1 218-953-8 2935 00 90 p b
Cloropicrina 76-06-2 200-930-9 2904 90 40 p b
Difenilammina 122-39-4 204-539-4 2921 44 00 p b
Flufenoxuron 101463-69-8 417-680-3 2924 29 98 p sr
Naled 300-76-5 206-098-3 2919 90 00 p b
Propanil 709-98-8 211-914-6 2924 29 98 p b
Propargite 2312-35-8 219-006-1 2920 90 85 p b";

 

b) la voce "Diclorvos" è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica Numero Cas Numero Einecs Codice Nc Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)
"Diclorvos 62-73-7 200-547-7 2919 90 00 p b";

 

c) la voce "Alaclor" è soppressa;

d) la voce "Aldicarb" è soppressa;

e) la voce "Cianammide" è soppressa;

f) la voce "Endosulfan" è soppressa;

3) nella parte 3 sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica Numero/i Cas pertinente/i) Codice HS Sostanza pura Codice HS Miscele contenenti la sostanza Categoria
"Alaclor 15972-60-8 2924.29 3808.93 Pesticida
Aldicarb 116-06-3 2930.90 3808.91 Pesticida
Endosulfan 115-29-7 2920.90 3808.91 Pesticida".

Allegato II

 

Nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (Ce) n. 689/2008 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni (ad es., denominazione, numero Ce, N. Cas ecc.)
"Endosulfan Numero Ce 204-079-4 N. Cas 115-29-7 Codice Nc 2920 90 85".

 

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