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Normativa Vigente

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Legge 24 dicembre 2012, n. 231

Conversione in legge del Dl 207/2012 recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Ultima versione disponibile al 05/10/2024

Parlamento italiano

Legge 24 dicembre 2012, n. 231

(Gu 3 gennaio 2013 n. 2)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Articolo 1

1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2012

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: "dell'articolo 16" sono soppresse;

al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione integrata ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale";

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Articolo 1-bis — (Valutazione del danno sanitario) — 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Vds.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società Ilva Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto";

al comma 6:

le parole: ", senza oneri a carico della finanza pubblica," sono soppresse;

dopo le parole: "nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto" sono inserite le seguenti: ", con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa-Appa) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,";

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis (Piano sanitario straordinario in favore del territorio della Provincia di Taranto) — 1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della Provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:

a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015".

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