Sostanze pericolose

Normativa Vigente

print

Direttiva Commissione Ue 2012/50/Ue

Restrizione dell'uso di determinate sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("Aee") - Modifica della direttiva 2011/65/Ue - Esenzione per le applicazioni contenenti piombo

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 10 ottobre 2012, n. 2012/50/Ue

(Guue 18 dicembre 2012 n. L 348)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) La sostituzione del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti è ancora tecnicamente impossibile. L'uso del piombo in questi materiali deve pertanto essere esentato dal divieto.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 gennaio 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012.

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è inserito il seguente punto 7 c)-IV:

 

"7 c)-IV Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti Scade il 21 luglio 2016"

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598