Dpr 18 ottobre 2012, n. 193
Iniziativa legislativa dei cittadini - Attuazione del regolamento (Ue) 211/2011/Ue
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Presidente della Repubblica
Decreto 18 ottobre 2012 , n. 193
(Gu 15 novembre 2012 n. 267)
Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (Ue) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;
Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (Ue) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (Ue) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (Ue) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica (Istat);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell'interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali è autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.
2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico è effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica
1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.
2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione.
3. La data, l'ora e il luogo di consegna dei plichi all'autorità individuata all'articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.
4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica è effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell'allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell'interno, attestante l'avvenuta presentazione.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno.
6. Il Ministero dell'interno può richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.
Articolo 3
Verifica delle dichiarazioni di sostegno
1. Il Ministero dell'interno esegue:
a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico;
b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalità previste nell'allegato A, che accerta:
1) la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di minore età e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento;
2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalità, del tipo e numero di documento e dell'autorità italiana che lo ha rilasciato;
3) la veridicità delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto.
2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte più dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, è considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.
3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorità di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.
Articolo 4
Autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, è autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.
3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicità alla deliberazione di cui al comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2012
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)
Procedure per la definizione e la verifica del campione
La verifica delle dichiarazioni di sostegno è effettuata su un campione selezionato dall'insieme di tutte le dichiarazioni raccolte. Il campione è estratto con campionamento sistematico circolare.
Relativamente al campione viene specificata la formula per la determinazione della numerosità complessiva e la procedura per la selezione delle dichiarazioni campione.
1. Determinazione della dimensione campionaria
La numerosità campionaria è stabilita con la seguente formula:
in cui N indica il numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte.
Il numero n ottenuto deve essere arrotondato al numero intero più vicino. Ad esempio, se si ottiene n = 1.452,7 la numerosità campionaria è 1.453.
La formula (1) è stata specificata fissando i seguenti parametri:
1) valore ipotizzato della percentuale di dichiarazioni invalide, p (comprensiva di tutte le cause di invalidità);
2) errore ammesso per la stima, espresso in termini di semiampiezza, d, dell'intervallo di confidenza associato alla stima di p, ossia di ampiezza massima ammissibile;
3) grado di fiducia. Il grado di fiducia indica la percentuale di intervalli di confidenza che possono essere costruiti sulla base di tutti campioni selezionabili che effettivamente contengono la percentuale di invalidi dell'insieme esaustivo di tutte le dichiarazioni.
Una scelta che soddisfa contemporaneamente un requisito di prudenza e di fattibilità organizzativa è rappresenta da p = 20%, d = 2% e un livello di fiducia dell'intervallo di confidenza della stima pari a 95%. Queste scelte consentono di sottoporre a controllo un campione di numerosità pari approssimativamente a 1.500 unità.
2. Procedura per la selezione del campione Per procedere alla selezione del campione, è necessario che le dichiarazioni di sostegno siano preventivamente numerate.
Inoltre il campione è suddiviso proporzionalmente tra la parte cartacea ed elettronica. Pertanto, la numerosità complessiva del campione, determinata mediante la formula (1) indicata al paragrafo 1, è suddivisa tra le due parti in proporzione alla quota di ciascuna di esse sul totale delle dichiarazioni.
Sia N1 il numero di dichiarazioni cartacee e N2 il numero di dichiarazioni in formato elettronico.
Le numerosità campionarie n1 e n2 relative rispettivamente alla parte cartacea e alla parte elettronica sono:
Entrambe le numerosità devono essere arrotondate al numero intero più vicino.
A) La selezione delle dichiarazioni per la parte cartacea è effettuata mediante schema sistematico circolare articolato nei seguenti passi:
Si calcola il passo di campionamento K1 come rapporto tra il numero totale N1 di dichiarazioni e la dimensione campionaria n1,:
Il passo di campionamento K1 si ottiene arrotondando il risultato della frazione all'intero più vicino.
Si seleziona casualmente un numero intero compreso tra 1 e N1.
Sia 1 R tale numero.
Vengono incluse nel campione le unità numerate con
(R1, R1 + K1, R1 +2 K1, R1 +3 K1, …, R1 +( j -1) K1,... R1 +(n1 -1) K1).
Quando la posizione j-ma identificata da R1 +( j -1) K1 è superiore a N1, l'unità da includere è definita dalla posizione 1 R +( j -1) K1 — N1, e così via. Ossia quando viene raggiunta la fine della lista, lo schema riprende dall'inizio della lista stessa.
B) La procedura per la selezione del campione per la parte elettronica è effettuata in modo analogo a quella cartacea.
3. Calcolo della stima del numero di dichiarazioni valide Le dichiarazioni incluse nel campione sono sottoposte a controllo.
Indicando con q il numero di dichiarazioni non valide ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera b) e 2, osservato sul campione, la stima della quota di dichiarazioni non valide è ottenuta come n
Di conseguenza, il numero V di dichiarazioni valide è stimato come