Energia

Normativa Vigente

print

Dm Industria 15 febbraio 1992

Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto Industria 15 febbraio 1992

(Gu 9 maggio 1992 n. 107)

Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

di concerto con

il Ministro delle finanze

Vista la legge 9 gennaio 1991, n.9, recante “Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale:aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”:

Visto in particolare l'articolo29 di detta legge che prevede agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici demandando ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, la determinazione dei tipi di opere e dei relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici, nonché delle caratteristiche e delle modalità di rilascio della documentazione occorrente;

Tenuto conto della copertura finanziaria complessivamente prevista dall'articolo 33 della predetta legge n. 9/1991 per le agevolazioni fiscali dalla stessa introdotte e dei meccanismi di conguaglio ivi previsti in relazione all'effettivo importo delle minori entrate conseguenti;

Decreta:

Articolo 1

Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'articolo 40 dello stesso Testo unico, rientranti nel seguente elenco:

a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;

g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;

h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;

i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;

l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;

m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare;

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Articolo 2

Spese deducibili

1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall'articolo29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le spese, documentate come previsto dall'articolo 3, relative all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.

2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al comma 1, sono altresì deducibili le spese relative all'installazione, documentate come previsto dall'articolo3, entro i limiti specifici di seguito indicati: opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), l), m), n): 50% dell'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.

3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all'installazione per opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h), o).

4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal comma 2 dell'articolo3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l'identico limite di importo possono essere dedotte le spese per l'eventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.

5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell'Iva.

Articolo 3

Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera o) del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta a cui si applica la riduzione è la seguente:

a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative all'acquisto delle apparecchiature, dei componenti e del materiale;

b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;

c) dichiarazione dell'installatore attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli  edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto;

d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell'unità immobiliare cui è riferita l'agevolazione fiscale prevista dal presente decreto e che detti interventi non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico;

e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel presente decreto.

2. Per le opere di cui alla lettera a) ed alla lettera m) dell'articolo1, comma 1, è richiesta, oltre a quanto prescritto al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti.

3. Per l'acquisto delle sorgenti luminose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello ed il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598