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Dm Salute 9 luglio 2012
Trasmissione dati sanitari e di rischio dei lavoratori - Articolo 40, Dlgs 81/2008 (cd. "Tu sicurezza sul lavoro")
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Ministero della salute
Decreto 9 luglio 2012
(Gu 26 luglio 2012 n. 173)
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Ministro della salute
di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto, in particolare, l'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale prevede:
al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;
al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'Ispesl;
al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'Ispesl e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'Inail sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Considerata la necessità di individuare, secondo quanto previsto dal predetto articolo 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato articolo 40, nel rispetto dei criteri di semplicità e certezza;
Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);
Decreta:
Articolo 1
Finalità del decreto
1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Articolo 2
Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell'allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.
3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede.
Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Articolo 3
Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.
2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.
3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.
Articolo 4
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.
2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'articolo 40, comma 1.
4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 40, la sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'Inail, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, utilizzando unicamente la predetta piattaforma, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.
5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Roma, 9 luglio 2012
Allegato I
(Allegato 3A, Dlgs 81/2008)
Contenuti della cartella sanitaria e di rischio:
Contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio:
Anagrafica del lavoratore:
Cognome e Nome
Sesso
Luogo di nascita
Data di nascita
Domicilio 1
Nazionalità
Codice fiscale
Dati relativi all'azienda:
Ragione sociale o codice conto (nel caso di natanti)
Unità produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale
Indirizzo unità produttiva
Attività svolta 2
Visita preventiva
Reparto3 e mansione specifica di destinazione
Fattori di rischio 4
Anamnesi lavorativa 5
Anamnesi familiare
Anamnesi fisiologica
Anamnesi patologica remota 6
Anamnesi patologica prossima 7
Programma di sorveglianza sanitaria (protocollo sanitario)
Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
Accertamenti integrativi 8
Eventuali provvedimenti del medico competente 9
Giudizio di idoneità alla mansione specifica 10
Scadenza visita medica successiva 11
Data
Firma del medico competente
Visite successive 12
Reparto 13 e mansione specifica
Fattori di rischio (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli 14 )
Raccordo anamnestico
Variazioni del programma di sorveglianza sanitaria
Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
Accertamenti integrativi 15
Eventuali provvedimenti del medico competente 16
Giudizio di idoneità alla mansione specifica 17
Scadenza visita medica successiva18
Data
Firma del medico competente
Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione:
Generalità del lavoratore
Ragione sociale dell'azienda
Reparto 19 , mansione e rischi
Giudizio di idoneità alla mansione specifica
Data della espressione del giudizio di idoneità
Scadenza visita medica successiva (periodicità)
Firma del medico competente
Informazioni sulla possibilità di ricorso
Data di trasmissione del giudizio al lavoratore
Firma del lavoratore 20
Data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro
Note:
Le pagine della cartella sanitaria e di rischio devono essere numerate in ordine progressivo.
Allegato II
(Allegato 3B, Dlgs 81/2008)
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,47 MB Formato: Documento PDF - Dimensioni: 119 KBContenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
Note ufficiali
Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico.
riferita a comparto/lavorazione/codice categoria naviglio
da non indicare in caso di reparto unico
Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale
Specificare, con riferimento all'intera storia lavorativa del soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale
Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni riferiti dal lavorator
Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni riferiti dal lavorator
Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti
Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53 Dpr 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex articolo 139 Dpr 1124/65, lettere al curante, ecc...
Ai sensi dell'articolo 41 c 6
Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario
Specificare la tipologia di visita di cui all'articolo41 comma 2
Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico
Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale
Ai sensi dell'articolo 41 c 6.
Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53 Dpr 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex articolo 139 Dpr 1124/65, lettere al curante, ecc...
Ai sensi dell'articolo 41 c 6
Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario
da non indicare in caso di reparto unico
La firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità