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Normativa Vigente

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Dl 27 giugno 2012, n. 87

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico - Stralcio

Sulla Gu n. 199 del 27 agosto 2012 è stato pubblicato il comunicato di mancata conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante: "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.".

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87

(Gu 27 giugno 2012, n. 148)

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore bancario;

Visti in particolare i paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato alla predetta dichiarazione, nei quali si esprime la decisione di rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che permette la concessione di aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2008/C-270/02 concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-10/03 concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02 relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Considerato che nella Comunicazione 2011/C-356/02, da ultimo citata, la Commissione europea ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011;

Vista la raccomandazione della European Banking Authority — Eba dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti all'Eba dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 2, lettera b), e 31, e in attuazione della predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si richiedeva alle autorità nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale costituendo un buffer di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione verso emittenti sovrani risultante al 30 settembre 2011, tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il Core Tier 1 ratio delle banche medesime al 9%;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi di rafforzamento prefissati, l'ammontare di risorse patrimoniali richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa era stimato dall'Eba in euro 3.267.000.000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire entro il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure di rafforzamento patrimoniale, in conformità di quanto previsto nella predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli Enti territoriali, nonché di conseguire risparmi mediante la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 e del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria

(omissis)

 

Articolo 2

Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole "dell'economia e" e "finanze" è inserita la seguente "delle"; dopo le parole "capitale sociale pari" sostituire le parole "a 2 milioni" con le parole "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole "immobiliari chiusi promossi" aggiungere le seguenti "o partecipati"; dopo le parole "in forma consorziata" aggiungere "o associata"; dopo le parole "ai sensi" eliminare le parole "dell'articolo 31";

2) al terzo periodo, dopo le parole "Il capitale" inserire le seguenti "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma"; dopo le parole "il Ministero dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis".

3) al quinto periodo, dopo la parola "investono", inserire la seguente ", anche,";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole "immobiliare promossi" aggiungere le seguenti "o partecipati"; dopo le parole "in forma consorziata" aggiungere "o associata"; dopo le parole "ai sensi" eliminare le parole "dell'articolo 31"; dopo le parole "del fondo medesimo," inserire le seguenti "ovvero trasferiti,"; dopo la parola "diritti" inserire le seguenti "reali immobiliari,";

2) al secondo periodo dopo le parole "tali apporti" inserire le seguenti "o trasferimenti";

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole "nel fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater"; le parole "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti "al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

2) al secondo periodo: la parola "suddetti" è eliminata e dopo la parola "fondi", sono aggiunte le seguenti "di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";

3) all'ultimo periodo le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola "conferimento" aggiungere le seguenti "o trasferimento", le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater";

2) al secondo periodo, eliminare le parole "di cui al comma 2";

3) al quarto periodo dopo la parola "apporto" inserire le seguenti "o il trasferimento"; le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater"; sostituire le parole "all'espletamento" con le seguenti "al completamento"; tra le parole "delle procedure" e "di valorizzazione e di regolarizzazione" inserire la parola "amministrative";

4) al quinto periodo, dopo le parole "non sia completata," inserire le seguenti "secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,", dopo le parole "i soggetti apportanti", eliminare le seguenti "di cui al comma 1";

5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente "A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro."

e) al comma 7, dopo le parole "Agli apporti" aggiungere "e ai trasferimenti";

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole "gestione del risparmio" la parola "del" è sostituita dalle parole "costituita dal";

2) al secondo periodo è eliminata la parola "predetta"; dopo le parole "società di gestione del risparmio", sono inserite le seguenti "di cui al comma 1";

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti "Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma";

g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti: "8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonchè diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

 

(omissis)

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 27 giugno 2012

 

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