Rifiuti

Documentazione Complementare

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Documento Conferenza delle Regioni 15 marzo 2012

Criticità in materia di gestione dei rifiuti - Rottami metallici, discariche e fanghi di depurazione

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Documento 15 marzo 2012, n. 12/43/CR07a/C5

Criticità in materia di gestione dei rifiuti

 

Gli aspetti operativi legati all'interpretazione del regolamento comunitario sull'"end of waste" n. 333/2011 — riferito ai rottami metallici — ha recentemente creato alcune difformità di vedute che rischiano di appesantire ulteriormente un quadro normativo già di non semplice lettura. Infatti le semplificazioni prospettate nel regolamento, se non recepite con chiarezza, rischiano di creare un contesto ancor più difficile da attuare, a discapito dell'alleggerimento burocratico e della riduzione dei costi per le imprese.

Nell'attesa che il Ministero dell'ambiente esamini l'opportunità di attivare un apposito tavolo tecnico — chiesto dalle Regioni a partire dal 2009 ed il cui avvio viene in questa sede nuovamente sollecitato — si sono valutate a livello interregionale una serie di esigenze, che hanno riguardato non solo il succitato regolamento (Ue) n. 333/2011, ma anche il decreto sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica e le conseguenze che alcune Sentenze stanno determinando sull'operatività e sostenibilità di pratiche diffuse sul territorio nazionale, quali lo spandimento dei fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura ed il compostaggio dei rifiuti.

Il tutto nell'ottica di delineare precisamente i contorni dei problemi e di fornire contemporaneamente possibili soluzioni.

 

1. Regolamento (Ue) n. 333/2011 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) di alcuni rottami metallici

Le Regioni al fine di dirimere incertezze interpretative a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 333/2011, hanno concordato il seguente documento:

— il regolamento (Ue) n. 333/2011 prevede che i rottami metallici di ferro, acciaio ed alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessino di essere considerati rifiuti se dopo specifico trattamento (operazione di recupero) rispettano le condizioni previste dallo stesso regolamento;

— il regolamento (Ue) n. 333/2011 si applica ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;

— i soggetti già autorizzati per il recupero di rifiuti sia con procedura ordinaria che con procedura semplificata, a partire dal 9 ottobre 2011, possono generare, nell'ambito dell'attività di recupero, prodotti (ex Mps) e non rifiuti, a condizione che sia rispettato quanto previsto dal regolamento (Ue) n. 333/2011;

— le procedure semplificate ex articolo 216 del Dlgs 152/2006 per il recupero dei rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio di cui al Dm 5/2/98, restano in vigore in quanto gli articoli 24, 25, 26 della direttiva 2008/98/Ce prevedono che gli Stati Membri possano ricorrere, nel rispetto di specifiche procedure, a deroghe alle autorizzazioni, di cui lo stato Italiano si è avvalso; tuttavia in caso di mancato rispetto del regolamento (Ue) n. 333/2011, quanto ottenuto dall'attività di recupero non si configura come prodotto ma come rifiuto, e necessita quindi di un ulteriore trattamento;

— i prodotti generati dal recupero dei rifiuti, nel rispetto del regolamento (Ue) n. 333/2011, possono essere conferiti nelle aree attualmente individuate come "deposito Mps", a condizione che per tali materiali venga predisposta la dichiarazione di cui all'allegato 3 del regolamento suddetto;

— gli operatori che si adeguano ai disposti del regolamento (Ue) n. 333/2011, ne danno comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia del certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (Ue) n. 333/2011.

 

2. Determinazione parametro TOC su rifiuti destinati a discariche per rifiuti inerti

È emersa la necessità di approfondire alcune valutazioni riguardanti la determinazione analitica del parametro TOC (carbonio organico totale) sui rifiuti destinati a discariche per rifiuti inerti: ciò allo scopo di chiarire l'effettiva applicabilità del disposto della nota in asterisco alla Tabella 3 dell'articolo 5 del Dm 27/9/2010 relativo agli impianti di discarica per rifiuti inerti, laddove prevede che il parametro in questione vada riferito "alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti".

A livello analitico risulta che non sia possibile, con le metodiche ufficiali [ovvero la metodica Uni En 13137 "Caratterizzazione dei rifiuti – Determinazione del carbonio organico totale (TOC) in rifiuti, fanghi e sedimenti"] distinguere nella determinazione del TOC le sostanze chimicamente attive da quelle che invece sono costituite da resine e polimeri.

Ne consegue che con la normativa attuale (Dm 27/09/2010) alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla lavorazione di pietre e marmi, trattati con resine o polimeri, non possano essere smaltite in discariche per rifiuti inerti, in quanto superano i valori massimi stabiliti per il TOC (30.000 mg/kg).

Le Regioni, relativamente al presente punto, chiedono al Ministero dell'ambiente di provvedere a definire un metodo analitico riguardante il TOC che consenta di sottostare al dettato contenuto nella nota allegata alla Tabella 3 dell'articolo 5 del Dm stesso; in alternativa chiedono al Ministero dell'ambiente di provvedere urgentemente ad eliminare la valutazione del parametro TOC dai parametri contenuti in tale Tabella.

 

3. Procedure da adottare per la corretta classificazione dei rifiuti caratterizzati da pH estremi

Le Regioni, condividono il documento redatto da Arpav per la corretta classificazione dei rifiuti caratterizzati da pH estremi (di cui all'allegato A).

Le Regioni inoltre concordano di sottoporre il documento suddetto al Ministero dell'ambiente ai fini di una sua adozione per la corretta classificazione dei rifiuti, caratterizzati da pH estremi, ai fini della loro collocazione in discarica.

 

4. Presenza di microinquinanti organici in fanghi ed ammendanti compostati destinati all'utilizzazione agricola

Al fine di colmare il vuoto normativo evidenziatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 10658/2010, sez. III — e che rischia di precludere le attività di recupero dei rifiuti biodegradabili, in primis dei fanghi di depurazione — le Regioni concordano di chiedere al Ministero dell'ambiente l'attivazione di un tavolo tecnico per un confronto sull'introduzione – sia nella disciplina sull'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione di cui al Dlgs 99/92, sia nella disciplina sui fertilizzanti di cui al Dlgs 75/2010 — dei POP's oggetto della sentenza Corte di Cassazione Penale n. 10658/2010, sez. III (confermata con sentenza della Corte di Cassazione n. 34390/2011).

 

5. Coinvolgimento in sede di riunione tecnica interregionale del Ministero dell'ambiente

Si è valutata affermativamente l'ipotesi di invitare al tavolo tecnico interregionale sui rifiuti, funzionari del Ministero dell'ambiente; al fine di affrontare le criticità attualmente irrisolte in materia di gestione dei rifiuti e condividere soluzioni e proposte.

Roma, 15 marzo 2012

 

Allegato A

Documento Arpav

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 262 KB


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