Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 9 febbraio 2012, n. 171

Rifiuti - Impianti mobili di trattamento - Autorizzazione ex articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Necessità della valutazione tecnica - Valore di "omologa" - Non sussiste

L’autorizzazione ex articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 non viene richiesta né rilasciata per un astratto modello o brevetto di macchinario, ma è inscindibilmente correlata ad ogni specifico impianto.
È quanto affermato dal Tar Piemonte (sentenza 171/2012) in occasione del rigetto di un ricorso presentato contro un provvedimento della Provincia che, dopo aver riscontrato la non corrispondenza tra i due impianti oggetto di una procedura di voltura dell'autorizzazione, aveva respinto una domanda di variazione della titolarità di autorizzazione all’esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi.
Questo perché l’interesse pubblico sotteso alla disciplina ex Dlgs 152/2006, come sottolineato dal Giudice amministrativo nelle motivazioni della sentenza, è quello di impedire che venga esercitata un’attività relativa ai rifiuti pericolosi da un impianto mobile che non è mai stato autorizzato né valutato in sede di istruttoria tecnica.

Tar Piemonte

Sentenza 9 febbraio 2012, n. 171

 

Repubblica italiana

In nome del Popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2007, proposto da:

(omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Torino (omissis);

contro

Provincia di Torino, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Torino, (omissis);

nei confronti di (omissis) Srl;

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2011, proposto dalla Società (omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Torino, (omissis);

contro

Provincia di Torino, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Torino, (omissis);

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1327 del 2007:

— del provvedimento prot. n. 966467/2007 in data 6 settembre2007 del Responsabile dell'Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale, Servizio amministrazione e controllo della Provincia di Torino, con cui è stata respinta la domanda di variazione di titolarità di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi;

— di tutti gli atti presupposti consequenziali, o comunque connessi con quello impugnato, con particolare riferimento alla comunicazione prot. n. 696739/2007 in data 20/6/2007 del Responsabile del Servizio, nonché, in quanto occorra, alla determinazione del Dirigente del Servizio Gestione rifiuti e bonifiche in data 21 giugno 2006, prot. n. 147 — 200926/2006, in parte qua..

quanto al ricorso n. 1067 del 2011:

del provvedimento emesso dalla Provincia di Torino, in persona del Dirigente del Servizio amministrazione e controllo dell'Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale in data 5 maggio 2011 prot. n. 25 — 16950/2011, conosciuto dal ricorrente in data 20 maggio 2011, con il quale è stata revocata la determinazione n. 127-1477567 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto "Autorizzazione n. 147-200926/06 del 21/06/06 all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo — articolo 208 comma 15 Dlgs 152/2006 e smi — presa d'atto di variazione di titolarità da (omissis) Srl a (omissis) Srl"; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Torino e di Provincia di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con atto notificato il 17 ottobre.2007, la Società ricorrente chiedeva l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei provvedimenti dirigenziali meglio individuati in epigrafe, ed in principalità della nota in data 6 settembre 2007, prot. n.966467 (doc. n. 1), con cui il Dirigente del Servizio Amministrazione Controllo aveva comunicato l'impossibilità, allo stato degli atti, a dar corso alla domanda di volturazione, in favore della (omissis) Srl, dell'autorizzazione rilasciata alla (omissis) Srl per l'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi, di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 147-200926 del 21 giugno 2006 (anch'essa impugnata in parte qua e per quanto potesse occorrere), nonché l'annullamento della nota del 20 giugno 2007, prot. n. 696739, con la quale, nel corso dell'istruttoria della domanda di voltura, il Responsabile del procedimento aveva chiesto chiarimenti alle Ditte interessate.

La (omissis) Srl nega che l'autorizzazione n. 147 del 2006 costituisse un rinnovo della precedente autorizzazione n. 141 del 2011e sosteneva che la Provincia avesse in realtà rilasciato due distinte autorizzazioni all'esercito di impianti mobili per il recupero di batterie al piombo, riferite a due distinti macchinari, di cui uno, a dire di parte avversa, passato nella disponibilità della (omissis) Srl

Con ordinanza n. 591/2007 del 28 luglio 2007 questo Tar accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento prot n. 966467/2007 del 6 settembre 200.

La Provincia di Torino, diffidata ad ottemperare al provvedimento de quo, procedeva alla presa d'atto della variazione di titolarità dell'autorizzazione con determinazione dirigenziale n. 27-1477567 del 18 dicembre 2007, riservandosi però espressamente l'effettuazione di ulteriori verifiche in ordine all'effettiva disponibilità in capo alla (omissis) Srl dell'impianto mobile oggetto dell'autorizzazione volturata.

Nello stabilimento della (omissis) Srl in Chieri, è stato rinvenuto altro impianto mobile, portante il codice di riferimento internazionale del brevetto nazionale n. TO2005A000598, che il sig. (omissis) riferiva essere stato autorizzato all'esercizio con la determinazione n. 147 del 2006 ma che, in realtà, non è mai stato oggetto di istruttoria né di autorizzazione provinciale.

A fronte di tali risultanze, il Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo ha disposto la revoca della voltura rilasciata, con determinazione del 5 maggio 2011, prot. n. 25-16950.

Avverso la predetta revoca la (omissis) Srl ha proposto ricorso con atto notificato i17.10.2011 ed iscritto al R.G. n. 1067/2011 con il quale si chiede l'annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio amministrazione e controllo dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale della Provincia di Torino prot. n. 25-16950/2011 del 5.5.2011, riguardante l'impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo e — presa d'atto di variazione di titolarità da (omissis) Srl a (omissis) Srl e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Con il primo motivo si lamenta che la Provincia di Torino, mediante l'adozione del provvedimento di revoca impugnato, avrebbe violato "le norme procedurali davanti al Tribunale amministrativo”.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 3 e 21 quinquies della legge 241/90 nonché la carenza di motivazione del provvedimento di revoca adottato, in quanto lo stesso sarebbe fondato su un'errata interpretazione e travisamento delle circostanze di fatto "poste alla base dell'intera vicenda".

Con il terzo ed ultimo motivo di gravame si asserisce che il provvedimento provinciale di revoca della voltura non sarebbe basato su una ricostruzione dei fatti corretta e che all'impianto costruito dalla (omissis) di Rivoli nella disponibilità delle (omissis) non è collegata l'autorizzazione n. 147-200926/2006, in quanto il provvedimento autorizzativo sarebbe stato rilasciato per un generico impianto mobile che rispetti quelle specifiche indicate nel testo e non per uno specifico impianto.

L'amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Alla pubblica udienza del 25 aprile 2012 le cause sono passate in decisione.

 

Diritto

I due ricorsi di cui in epigrafe vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva e vanno rigettati.

Con atto notificato il 17.10.2007, la Società ricorrente chiedeva l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei provvedimenti dirigenziali meglio individuati in epigrafe, ed in particolare della nota in data 6 settembre 2007, prot. n.966467, con la quale il Dirigente del Servizio Amministrazione Controllo aveva comunicato l'impossibilità, allo stato degli atti, a dar corso alla domanda di volturazione, in favore della (omissis) Srl, dell'autorizzazione rilasciata alla (omissis) Srl per l'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi, di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 147-200926 del 21 giugno 2006, nonché l'annullamento della nota del 20 giugno 2007, prot. n. 696739, con la quale, nel corso dell'istruttoria della domanda di voltura, il Responsabile del procedimento aveva chiesto chiarimenti alle Ditte interessate.

Va premesso che in data 15 1 2001, la Società (omissis) 2000 Srl, con sede in (omissis) presentava alla Regione Piemonte istanza ai sensi dell'articolo 28, comma 7, dell'allora vigente Dlgs 22/1997 (poi trasfuso, con alcune modificazioni, nell'articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006) chiedendo di essere autorizzata all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

A tal fine, come prescritto dalla disciplina regionale di riferimento (ed in particolare dalla Dgr n. 25-24837 del 15 giugno 1998, avente ad oggetto il Dlgs 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività) l'istante produceva a corredo della domanda di autorizzazione apposita Relazione tecnica, sottoscritta dall'ing. (omissis) di Torino, nella quale venivano illustrate analiticamente e documentate con schede tecniche di singole parti dell'impianto le caratteristiche costruttive e di funzionamento del macchinario, che si dichiarava essere in corso di costruzione

Nella predetta relazione si puntualizzava che per l'impianto oggetto dell'istanza autorizzativa era stata presentata domanda di brevetto in data 13 luglio 2000 n. T02000A000699.

L'istruttoria tecnica della domanda veniva condotta dalla Regione Piemonte tramite l'indizione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Nelle more del rilascio della predetta autorizzazione, la competenza nella materia de qua veniva attribuita dalla Lr n. 44 del 2001 alla Provincia, la quale, preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria regionale, con determinazione del Dirigente del servizio gestione rifiuti e bonifiche n.141-138855 del 19 giugno 2001, autorizzava la (omissis) 2000 Srl all'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo, per cinque anni, ai sensi del succitato articolo 28, comma 7, del Dlgs 22/1997.

La predetta autorizzazione veniva quindi rilasciata con specifico riferimento all'impianto mobile individuato e descritto nella Relazione Tecnica predisposta a fini istruttori dall'Ing. (omissis) ed allegata all'istanza di autorizzazione della (omissis) 2000 Srl, con l'espressa precisazione che, alla luce della normativa di riferimento, l'autorizzazione non poteva considerarsi quale "omologa" dell'impianto medesimo (intendendosi per "omologa" la procedura con la quale l'autorità di omologazione certifica che un tipo di macchinario, sistema o componente di un'unità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche).

Con successivo provvedimento, in esito ad apposita istanza, la Provincia di Torino prendeva atto della variazione di titolarità della suddetta autorizzazione n. 141 del 2001 dalla (omissis) 2000 Srl alla (omissis) Srl (con sede legale in Rivoli, Via(omissis)) per conferimento di ramo d'azienda, prendendo altresì atto della dichiarazione dell'impresa subentrante in ordine all'inesistenza di modifiche all'impianto mobile in origine autorizzato (nella domanda di voltura, sottoscritta al tempo dal sig. (omissis), in qualità di legale rappresentante della (omissis) Srl, si legge infatti che "nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti , nonché le tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata" (domanda di variazione prot. n. 125011 in data 21 3 2005 e determinazione dirigenziale di presa d'atto di variazione di titolarità del 29.4.2005 n. 9-242863).

Nel successivo mese di settembre 2005, avendo la (omissis) richiesto alla Provincia di poter “collaudare" l'impianto mobile autorizzato e non essendo prevista dall'ordinamento la possibilità di utilizzare macchinari di tale tipologia al di fuori di siti autorizzati, in data 22 9 2005 la (omissis) Srl presentava alla Provincia "Comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi" della tipologia in esame ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 22/97 e s.m.i. e del Dm 161/2002, nella quale precisava espressamente che "le attività di recupero verranno svolte presso il sito aziendale di Via Raimondo 40/A in Rivoli, mediante l'attivazione dell'impianto mobile di cui all'autorizzazione provinciale n. 14I138855/2001 del 19 giugno 2001 (variazione di titolarità con (omissis) n. 9— 242863/ 2005 del 29 aprile 2005)".

La Provincia di Torino iscriveva la (omissis) Srl, con riferimento allo stabilimento di Rivoli, Via Raimondo 40/A. al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero con il numero 1075/2005, relativamente alla tipologia di rifiuto “batterie di piombo esauste e di scarto e loro parti" (nota Provincia del 10 novembre 2005, prot. n. 455802).

Nello stesso periodo, essendo in scadenza il termine quinquennale di validità dell'originaria autorizzazione relativa all'impianto mobile, la (omissis) Srl presentava alla Provincia istanza per il rinnovo dell'autorizzazione n. 141 del 2001, dichiarando a tal fine che lo stato d'uso del macchinario era "nuovo di fabbrica", essendo stato consegnato soltanto nel settembre 2005, e che non era stata ancora eseguita alcuna campagna di lavorazione (domanda prot. n. 67731 del 28 febbraio 2006).

Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 147-200926 del 21 giugno 2006, in accoglimento dell'istanza, veniva rinnovata in favore della (omissis) Srl l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile cl 2,. per il recupero di rifiuti costituiti da batterie al piombo, avente validità di dieci anni, ai sensi del novellato articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006 (norma che ha sostituito l'articolo 28, comma 7 del Dlgs 22/1997).

Detto provvedimento di rinnovo autorizzativo era quindi incontestabilmente riferito all'impianto mobile autorizzato sin dal 2001, descritto nella Relazione Tecnica a suo tempo predisposta dall'ing. (omissis) per la (omissis) 2000 Srl, impianto costruito dalla (omissis) Spa e da quest'ultima consegnato alla (omissis) Srl nel settembre del 2005.

Successivamente, avendo i soci della (omissis) Srl (sig. S(omissis) e sig. (omissis)) stabilito di sciogliere la predetta Società, in data 4.5.2007 perveniva da parte della (omissis) Srl, con sede legale e operativa in Chieri, domanda per la voltura in proprio favore dell'autorizzazione n. 147 del 2006; a tale fine il legale rappresentante della Società dichiarava di aver affittato dalla Spazio Commerciale Srl, che a sua volta l'aveva acquistato dalla (omissis) Srl, il ramo d'azienda che fa riferimento al brevetto industriale “impianto per il recupero di batterie elettriche esauste”, depositato presso la Cciaa di Torino in data 29.2005 con il n. T02005A000598, per il quale è stata rilasciata dalla Provincia di Torino l'autorizzazione 21 giugno 2006, n. 147-200926 per l'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

Nella domanda di voltura la (omissis) Srl dichiarava espressamente che "nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata”.

Successivamente perveniva alla Provincia anche domanda della (omissis) Srl di variazione di denominazione sociale in (omissis) Srl con riguardo all'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero dei rifiuti ex articolo 33 Dlgs 22/1997, senza che venisse segnalata alcuna modifica in ordine all'impianto di via Raimondo, a Rivoli (domanda pervenuta in data 8 giugno 2007, prot. n. 670437).

Dal complesso degli atti in disponibilità della Provincia, emergevano contraddizioni in ordine alla effettiva disponibilità giuridica e materiale in capo alla (omissis) Srl dell'impianto mobile oggetto del rinnovo autorizzativo di cui alla determina n. 147 del 2006, disponibilità indispensabile per poter ottenere la richiesta voltura.

Pertanto, il Responsabile del procedimento chiedeva alle tre aziende interessate ((omissis) Srl, (omissis) Srl e (omissis) Srl), con nota del 20 giugno 2007, prot. n 696739 "chiarimenti circa le modalità e i termini in cui si svolgerà l'attività".

Rispondevano la (omissis) Srl e la (omissis) Srl (con note rispettivamente prot. n. 826855 del 23 luglio 2007 e prot. n.822132 del 23 luglio 2007).

I chiarimenti forniti non risultavano tuttavia idonei a consentire la voltura dell'autorizzazione n. 147 del 2006 in favore della (omissis) Srl così come richiesta.

In particolare, dalla nota di risposta della (omissis) Srl, emergeva che l'impianto mobile oggetto dell'autorizzazione n. 147 del 2006 (il cui progetto era stato l'unico esaminato nel corso dell'istruttoria regionale) era ancora in disponibilità della stessa (omissis), la quale continuava ad utilizzarlo presso il proprio stabilimento di Via Raimondo, a Rivoli, nell'ambito dell'attività di recupero di rifiuti autorizzata in forma semplificata ai sensi dell'articolo 33 Dlgs 22/1997.

Per altro verso, dalla risposta della (omissis) Srl, emergeva che la voltura dell'autorizzazione n.147 del 2006 prendeva a riferimento un nuovo impianto mobile, diverso da quello ab origine autorizzato, impropriamente identificato con il brevetto TO 2005 A 000598, depositato presso la Cciaa di Torino in data 2.9.2005.

Detto brevetto comunque non corrispondeva a quello indicato nell'istanza di autorizzazione della (omissis) 2000 Srl del 2001.

Non era quindi, allo stato degli atti, consentito volturare l'autorizzazione n. 147/2006 alla (omissis) Srl senza acquisire certezza dell'effettiva disponibilità in capo alla Società medesima dello specifico macchinario cui l'autorizzazione era riferita.

La Provincia di Torino comunicava, quindi, con nota del 6 settembre 2007, prot n.966467, impugnata con il gravame n. 1327 del 2007, di non poter dar corso alla richiesta volturazione, precisando che, a norma dell'articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 ogni impianto mobile deve ere munito di specifica autorizzazione.

Il provvedimento predetto è legittimo.

Va premesso che l'articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 (già articolo 28, comma 7, Dlgs 22 del 19/97) stabilisce che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti sono autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale (nel caso del Piemonte la competenza è stata attribuita alla Provincia territorialmente competente ex Lr n. 44 del 2000) ed ha validità per dieci anni sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite nella norma medesima.

La relativa istruttoria viene condotta mediante l'istituzione di una conferenza di servizi, che analizza e valuta la documentazione tecnica che l'istante deve obbligatoriamente produrre in allegato alla domanda e nella quale devono essere descritte le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto da autorizzare nonché le modalità di svolgimento dell'attività (cfr. Dgr 25-24837 del 15 giugno 1998).

In base alla disciplina predetta, l'autorizzazione viene rilasciata in riferimento allo specifico impianto mobile, individuato e descritto dal richiedente nella domanda ed oggetto di istruttoria, con la conseguenza che ogni singolo impianto, per poter operare sul territorio nazionale, deve essere munito di una specifica preventiva autorizzazione a nonna dell'articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006.

Una volta conseguita l'autorizzazione, per lo svolgimento delle singole campagne di attività l'interessato ha l'ulteriore onere di comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, le specifiche dettagliate relative alla campagna.

La regione può adottare prescrizioni integrative oppure, con provvedimento motivato, vietare l'attività, in funzione della compatibilità ambientale del sito nel quale si intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti.

Infondatamente, pertanto, nell'atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente asserisce che la Provincia sarebbe incorsa in errore nel negare la richiesta voltura, non essendosi avveduta dell'esistenza di due impianti, uno fisso ed uno mobile, oggetto di due distinte procedure autorizzative.

In particolare, secondo l'originaria prospettazione della parte ricorrente, con determinazione n. 141 del 2001, rinnovata con determinazione n. 147 del 2006, sarebbe stato autorizzato un impianto mobile per il recupero di batterie al piombo, mentre un nuovo e distinto macchinario, da utilizzare in sede fissa sempre per il recupero di batterie al piombo, acquistato dalla (omissis) nel 2005, sarebbe stato oggetto della procedura autorizzativa semplificata ai sensi dell'articolo 33 Dlgs 22/1997, conclusasi con l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero con il n. 1075/2005.

Sempre in base a quanto riportato in ricorso, i due macchinari (mobile e fisso), con le relative autorizzazioni, sarebbero stati posseduti fino ad aprile 2007 da un unico soggetto, vale a dire da (omissis) Srl, e successivamente, da due distinte persone giuridiche, che traggono origine da cessioni e trasformazioni societarie, e precisamente da (omissis) Srl il macchinario utilizzato in sede fissa nell'impianto di Rivoli e dalla (omissis) Srl il macchinario mobile. Rileva, pertanto, la parte ricorrente che non sussisteva quindi alcun motivo ostativo alla richiesta voltura.

L'assunto di parte ricorrente è infondato.

La Provincia di Torino legittimamente evidenziava come, mediante la richiesta di voltura dell'autorizzazione n. 147 del 2006, la (omissis) Srl intendeva in realtà far circolare l'autorizzazione medesima in modo indipendente dall'impianto per cui era stata rilasciata, così da poter mettere in esercizio un macchinario nuovo e diverso (l'impianto costruito dalla (omissis) Spa ed acquistato nel 2006), in violazione dell'articolo 28 del Dlgs 22/97, in base al quale occorre una specifica istruttoria ed autorizzazione per ogni impianto mobile.

Non è vero che la Provincia aveva rilasciato una prima autorizzazione (la n. 141 del 2001) per l'impianto "identificabile con il brevetto n— 7102000A000699", collocato ed utilizzato presso lo stabilimento di Rivoli, ed una seconda autorizzazione (la n. 147 del 2006) "per l'impianto mobile identificato con il brevetto n. TO2005A000598", in possesso della (omissis) Srl

La Provincia di Torino procedeva alla presa d'atto della variazione di titolarità dell'autorizzazione con determinazione dirigenziale n. 27-1477567 del 18 dicembre 2007, riservandosi però espressamente l'effettuazione di ulteriori verifiche in ordine all'effettiva disponibilità in capo alla (omissis) Srl dell'impianto mobile oggetto dell'autorizzazione volturata.

Nel corso del processo penale a carico del Dirigente medesimo, che si concludeva con ordinanza depositata il 3 febbraio 2009, con cui il Gip accoglieva la richiesta del Pm di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, osservando che il responsabile del procedimento "all'evidente fine (pubblico) di non concedere volture in relazione ad autorizzazioni relative ad impianti non esaminati e non oggetto di autorizzazioni specifiche (...) ha cercato di far luce su un punto che riteneva oscuro, ovvero quale fosse lo specifico impianto cui la richiesta di voltura andasse riferita" Nell'espletamento di indagini di p.g., condotte con l'ausilio anche degli organi di vigilanza ambientale della Provincia è stata accertata la veridicità e consistenza dei rilievi sin dall'origine sollevati dalla Provincia di Torino.

In particolare, ha trovato conferma la circostanza che l'impianto oggetto dell'autorizzazione n. 141 del 2001, rinnovata con provvedimento 147 del 2006, costruita dalla (omissis) e consegnato alla (omissis) Srl nel settembre 2005, si trova tuttora ed è sempre rimasto presso lo stabilimento della (omissis) Srl, in Rivoli.

Mentre nello stabilimento della (omissis) Srl in (omissis), è stato rinvenuto altro impianto mobile, portante il codice di riferimento internazionale del brevetto nazionale n. TO2005A000598, che il sig. (omissis) riferiva essere stato autorizzato all'esercizio con la determinazione n. 147 del 2006 ma che, in realtà, non è mai stato oggetto di istruttoria né di autorizzazione provinciale.

A fronte di tali risultanze, il Dirigente del servizio amministrazione e controllo ha, quindi, legittimamente disposto la revoca della voltura rilasciata, con determinazione del 5.5.2011, prot. n. 25-16950 (oggetto del secondo gravame).

Avverso la predetta revoca, infatti, la (omissis) Srl ha proposto ricorso, previa istanza cautelare, con atto notificato i17 ottobre 2011 ed iscritto al R.G. n. 1067/2011 (doc. n. 32).

Nel nuovo gravame, parte ricorrente non fa più riferimento alla censura con la quale si sosteneva che l'autorizzazione n. 147 del 2006 non costituisca rinnovo della n. 141 del 2001; né contesta che l'impianto mobile costruito dalla (omissis) nel 2005 sia rimasto in proprietà della (omissis) Srl, che lo utilizza in sede fissa presso lo stabilimento di Rivoli; né, infine, la ricorrente nega che l'impianto rinvenuto in disponibilità della (omissis) Srl, costruito nel 2006 dalla (omissis) Spa, sia nuovo e diverso dal primo, costruito e consegnato alla (omissis) nel settembre 2005 dalla (omissis).

Parte ricorrente asserisce infatti che "per come si sono svolti i fatti, è, dunque, corretto affermare che l'impianto costruito dalla (omissis) sia attualmente a Rivoli nella disponibilità della (omissis) ...".

E' quindi ormai pacifico che quest'ultimo impianto, sin dalla data della sua consegna (settembre 2005) è sempre stato collocato presso lo stabilimento per il trattamento di batterie esauste della (omissis) Srl di via Raimondo 40, in Rivoli.

Tale circostanza di fatto, in principio avversata dalla (omissis) Srl con il primo ricorso e con la memoria del 27 novembre 2007, è ormai pacifica ed ammessa dalla stessa parte ricorrente.

Infatti, come al tempo già rilevato dal Responsabile del procedimento, l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006 non viene richiesta e rilasciata per un astratto modello o brevetto di macchinario, ma è inscindibilmente correlata ad ogni specifico impianto non avendo efficacia né valore di "omologa".

Come sopra rilevato, infatti, in base alla normativa di riferimento, ciascun impianto mobile deve essere sottoposto a specifica istruttoria tecnica e deve conseguire, per operare legittimamente, specifica e diretta autorizzazione. Ciò comporta che per ogni impianto mobile va presentata ed istruita una domanda di autorizzazione non potendo l'autorizzazione essere utilizzata per un impianto diverso da quello con essa autorizzato.

Il principio è desumibile dal contesto normativo (prima articolo 28 Dlgs 22/1997, poi articolo 208 Dlgs 152/2006), nonché dagli indirizzi regionali per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del giudizio, nei quali è prescritto che per ogni domanda di autorizzazione venga istituita una conferenza di servizi e che l'istanza venga accompagnata da una dettagliata relazione tecnica a firma di professionisti abilitati, contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività (Dgr n. 25-24837 del 15 giugno 1998, punto 2).

L'interesse pubblico sotteso alla disciplina in discorso è, all'evidenza, quello di impedire che venga esercitata un'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante l'utilizzo di un impianto mobile che non è mai stato valutato in sede di istruttoria tecnica da parte della P.a. competente, né ha conseguito specifico provvedimento autorizzativo all'esercizio.

Una volta accertato inequivocabilmente (ed anzi ammesso dalla stessa Società ricorrente) che l'impianto mobile già oggetto dell'autorizzazione n. 141 del 2001, rinnovata con autorizzazione n. 147 del 2006, non è quello in riferimento al quale la (omissis) Srl intendeva conseguire la voltura, il ricorso numero 1327 del 2007 va rigettato.

Ugualmente infondato è il ricorso numero. 1067 del 2011, con il quale si chiede l'annullamento, della determinazione del Dirigente del servizio amministrazione e controllo dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale della Provincia di Torino prot. n. 25-16950/2011 del 5 maggio 2011.

In primo luogo osserva il collegio che non è fondata la censura di violazione dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale amministrativo regionale.

Nel rilasciare la voltura in favore della (omissis) Srl con determinazione prot. n. 27-1477567 del 18 dicembre 2007, la Provincia di Torino aveva specificato che il provvedimento veniva adottato per dare ottemperanza alla misura cautelare concessa, facendo però salvi ed impregiudicati ulteriori accertamenti sulla effettiva disponibilità in capo alla (omissis) Srl dell'impianto oggetto dell'autorizzazione da volturare.

Nessuna violazione della pronuncia cautelare è quindi stata posta in essere dall'Amministrazione resistente, la quale, ha adottato il provvedimento impugnato in esito alle risultanze emerse dagli approfondimenti, indagini e verifiche istruttorie doverosamente effettuate.

In particolare, acquisita la certezza che l'impianto mobile oggetto dell'autorizzazione per la quale era stata indebitamente chiesta la voltura, non è nella disponibilità della (omissis) Srl, legittimamente l'Amministrazione, riaperta l'istruttoria, ha adottato la revoca de qua, sulla base degli elementi emersi, relativi all'indebito abbinamento del provvedimento autorizzativo ad altro e diverso impianto mobile.

L'obbligo per la P.a. di conformarsi ad una ordinanza cautelare del G.a. non comporta un vincolo assoluto, riservato al giudicato di merito.

Infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli articoli 3 e 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, nonché la carenza di motivazione del provvedimento di revoca adottato, in quanto lo stesso sarebbe fondato su un'errata interpretazione e travisamento delle circostanze di fatto "poste alla base dell'intera vicenda.

In particolare, secondo la tesi della ricorrente difetterebbero, nel caso in esame, ragioni di pubblico interesse o modificazioni della situazione di fatto idonei a giustificare un mutamento della valutazione della P.a. in ordine alla voltura rilasciata.

Ad avviso del collegio sono adeguatamente evidenziate nel provvedimento impugnato le ragioni di pubblico interesse che sottendono la disposta revoca di voltura.

Infatti, fin dalle origini della presente controversia, l'Amministrazione provinciale ha posto in evidenza come, in base alla normativa di riferimento, ciascun impianto mobile deve essere sottoposto a mirata istruttoria tecnica e deve conseguire, per operare legittimamente, specifica e diretta autorizzazione.

Il principio è agevolmente desumibile dal contesto normativo (pria articolo 28 Dlgs 22/1997, poi articolo 208 Dlgs 152/2006), nonché dagli indirizzi regionali per il rilascio delle autorizzazioni di cui si discute, nei quali è prescritto che per ogni domanda di autorizzazione venga istituita una Conferenza di Servizi e che l'istanza venga accompagnata da una dettagliata relazione tecnica a firma di professionisti abilitati, contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività (Dgr n. 25-24837 del 15 giugno 1998, punto 2).

Ciò comporta che per ogni impianto mobile va presentata ed istruita una domanda di autorizzazione, non potendo l'autorizzazione essere utilizzata per un impianto diverso da quello con essa autorizzato.

Una volta accertato, in esito ad appositi controlli, che l'impianto mobile già oggetto dell'autorizzazione n. 141-138855 del 2001, rinnovata con l'autorizzazione n. 147-200926 del 2006, non è quello in riferimento al quale la Società ricorrente in realtà intendeva conseguire la

voltura, la Provincia ha doverosamente revocato il provvedimento emesso in ottemperanza all'ordinanza cautelare del 2007, non essendo ammissibile che la (omissis) sr1 utilizzi un impianto mobile mai sottoposto al vaglio dell'Amministrazione resistente .

L'interesse pubblico sotteso alla revoca impugnata è quindi all'evidenza quello di impedire che venga esercitata un'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante l'utilizzo di un impianto mobile che non è mai stato autorizzato né valutato in sede di istruttoria tecnica, né ha conseguito specifico provvedimento autorizzativo all'esercizio.

Infondato è, infine, il terzo ed ultimo motivo di gravame, con il quale si asserisce che l'impianto costruito dalla (omissis) sia attualmente a Rivoli nella disponibilità delle (omissis), ma che tale impianto sia collegata l'autorizzazione n. 147-200926/2006", in quanto il provvedimento autorizzativo de quo sarebbe stato rilasciato per un generico impianto mobile che rispetti quelle specifiche indicate nel testo e non per uno specifico impianto.

La censura è infondata in base alle argomentazioni sopra svolte in quanto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006 non ha efficacia né valore di "omologa" e non viene richiesta né rilasciata per un astratto modello o brevetto di macchinario, ma è inscindibilmente correlata ad ogni specifico impianto.

Nel caso in esame, come risulta inequivocabilmente dagli atti depositati in giudizio, un solo ed unico impianto mobile è stato oggetto di istruttoria tecnica e di autorizzazione, e cioè l'impianto mobile descritto ed identificato nella relazione tecnica dell'ing. (omissis) allegata all'istanza di autorizzazione della (omissis) 2000 Srl, realizzato dalla (omissis) consegnato alla (omissis) Srl nel settembre del 2005.

L'impianto predetto sin dalla data della sua consegna (settembre 2005) è sempre stato collocato presso lo stabilimento per il trattamento di batterie esauste della (omissis) Srl di (omissis), in Rivoli, cosicché il provvedimento di revoca della voltura risulta atto dovuto e necessario.

I due ricorsi vanno, pertanto, rigettati.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li rigetta.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012

 

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